LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 4
Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico previsto all'art. 6 dell'intesa interregionale
e' rinnovato ogni cinque anni.
2. Ai componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione
alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi
della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
3. Ai componenti il Comitato tecnico spettano altresi', al pari di
quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali
dall'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le
disposizioni previste per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 2
1) La L.R. 18 marzo 1985, n. 8 concerne Modificazioni alle Leggi
regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981,
relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi
collegiali.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 14 della Legge 253/90, citato alla nota 2)
all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 14.
1. Ai componenti del Comitato nazionale per la Difesa del suolo e a
quelli dei Comitati tecnici delle Autorita' di Bacino di rilievo
nazionale di cui all'articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183,
competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di
seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei Lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro. Ai predetti
componenti del Comitato nazionale per la Difesa del suolo e dei
Comitati tecnici delle Autorita' di Bacino di rilievo nazionale,
nonche' ai rappresentanti delle Amministrazioni statali presso i
Comitati tecnici di Bacino costituiti dalle Regioni ai sensi
dell'articolo 10 della citata Legge 183/89, competono altresi' il
trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio,
secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica
Amministrazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua
di Lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle Autorita'
di Bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del
presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorita'
per l'Adriatico di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 57.".