LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 3
Segretario
1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato
istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorita' di
Bacino. Il Segretario e' scelto fra persone in possesso dei requisiti
di cui al comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
successive modificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di
assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.
2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla
pubblica Amministrazione o fra professori universitari si applicano
le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della Legge 7 agosto
1990, n. 253.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario e' disciplinato da un
contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata,
in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne
stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilita'
ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'art. 8 dell'intesa
interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica e'
sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato istituzionale.
Qualora il Segretario presti la propria attivita' a tempo parziale,
alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato
istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di
presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette
funzioni.
4. Il trattamento economico complessivo del Segretario e' stabilito,
su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta della Regione
Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle
Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4
dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e tenuto conto delle
peculiarita' dell'Autorita' di Bacino.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n.
41, concernente Disciplina della dirigenza regionale, e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato
omissis
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica
Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'
professionali di particolare qualificazione.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 1 dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n.
253, concernente Disposizioni integrative alla Legge 18 maggio 1989,
n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo, e' il seguente:
"Art. 13
1. Il Segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera
c), della Legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attivita' a
tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla
pubblica Amministrazione, e' collocato in posizione di fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per i professori universitari e' disposto il
collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di
opzione previsto dall'articolo 11 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
omissis".
Comma 4
3) Il testo del comma 4 dell'art. 24 della L.R. 41/92, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato
omissis
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.".