REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 3                                                                
Segretario                                                                      
1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato               
istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorita' di            
Bacino. Il Segretario e' scelto fra persone in possesso dei requisiti           
di cui al comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e             
successive modificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di                 
assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.                      
2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla            
pubblica Amministrazione o fra professori universitari si applicano             
le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della Legge 7 agosto             
1990, n. 253.                                                                   
3. Il rapporto di lavoro del Segretario e' disciplinato da un                   
contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata,            
in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne                    
stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilita'            
ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'art. 8 dell'intesa               
interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica e'                 
sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato istituzionale.               
Qualora il Segretario presti la propria attivita' a tempo parziale,             
alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato                  
istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di                 
presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette             
funzioni.                                                                       
4. Il trattamento economico complessivo del Segretario e' stabilito,            
su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta della Regione              
Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle                 
Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4           
dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e tenuto conto delle                     
peculiarita' dell'Autorita' di Bacino.                                          
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n.            
41, concernente Disciplina della dirigenza regionale, e' il seguente:           
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante           
contratti a tempo determinato                                                   
omissis                                                                         
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:               
a) possesso del diploma di laurea;                                              
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica                           
Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o              
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'                    
professionali di particolare qualificazione.                                    
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n.              
253, concernente Disposizioni integrative alla Legge 18 maggio 1989,            
n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale               
della difesa del suolo, e' il seguente:                                         
"Art. 13                                                                        
1. Il Segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera              
c), della Legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attivita' a           
tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla                
pubblica Amministrazione, e' collocato in posizione di fuori ruolo ai           
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del Testo unico delle            
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello                
Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive                    
modificazioni. Per i professori universitari e' disposto il                     
collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di               
opzione previsto dall'articolo 11 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.               
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 24 della L.R. 41/92, citata alla              
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante           
contratti a tempo determinato                                                   
omissis                                                                         
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di                   
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'              
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica                   
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione               
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato                  
relative alle specifiche competenze professionali.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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