REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 2                                                                
Norme di funzionamento                                                          
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'intesa                       
interregionale, l'Autorita' di Bacino ispira la propria azione ai               
principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e              
con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini           
idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture           
organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli Enti locali            
dei bacini Marecchia e Conca, nonche' nei limiti previsti                       
dall'articolo 23, comma 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, di                
consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni            
universitarie, liberi professionisti, organizzazioni                            
tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento             
e' stabilita in apposite convenzioni.                                           
2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorita' di              
Bacino del Marecchia e del Conca puo' adottare misure di salvaguardia           
ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della               
Legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dall'articolo 12, comma 2,             
del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993,             
n.493.                                                                          
3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente               
alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorita' di           
Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone,                      
disaggregato per singole voci di spesa:                                         
a) il programma delle attivita', in particolare di studio e di                  
indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;                               
b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per           
compensi, gettoni e indennita' al personale o a collaboratori.                  
4. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e la Giunta della Regione             
Marche, ciascuna per la propria quota di spettanza ai sensi                     
dell'articolo 6, approvano il programma delle attivita' e delle spese           
di funzionamento nell'ambito dei finanziamenti previsti nei                     
rispettivi bilanci regionali. L'approvazione da parte delle Giunte              
regionali costituisce autorizzazione per l'Autorita' di Bacino ad               
assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come               
qualsiasi altra obbligazione, verra' assunta nel rispetto della                 
normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna,                     
maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.                   
5. I finanziamenti statali per le attivita' di cui al comma 3,                  
lettera a) inerenti il bacino interregionale del Marecchia e del                
Conca sono trasferiti dalla Regione assegnataria all'Autorita' di               
Bacino.                                                                         
6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per            
le attivita' di cui al comma 3, lettera a).                                     
7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento di cui al              
comma 3, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stanzia i fondi                  
necessari, nei limiti dei finanziamenti autorizzati dalla legge                 
annuale di bilancio, e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte            
a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario            
delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia-Romagna.             
8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorita' di Bacino            
del Marecchia e del Conca, che agisce in qualita' di funzionario                
delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del            
Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978.                                
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 23 della Legge 183/89, citata alla            
nota all'art. 1, e' il seguente:                                                
"Art. 23 - Attuazione degli interventi                                          
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative             
attribuite alle Autorita' di Bacino possono essere esercitate anche             
mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi Comitati           
istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o            
organizzazioni tecnico-professionali specializzate.                             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 17 della Legge 183/89, citata             
alla nota all'art. 1, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 del DL 5              
ottobre 1993, n. 398, concernente Disposizioni per l'accelerazione              
degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la                         
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, convertito in             
Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente:                                  
"Art. 17 - Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino                    
omissis                                                                         
6 bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita'            
di Bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di                
salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai                  
torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai                 
contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le              
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in              
vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un              
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di            
inosservanza, da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni               
delle misure di salvaguardia e qualora da cio' possa derivare un                
grave danno al territorio, il Ministro dei Lavori pubblici, previa              
diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida           
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure                   
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,             
di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva           
alle Amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o                     
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio                     
periferico dello Stato, il Ministro dei Lavori pubblici informa senza           
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale               
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane            
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno             
al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro              
dei Lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente            
comma.                                                                          
omissis".                                                                       
Comma 8                                                                         
3) Il testo dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 66 - Funzionari delegati                                                  
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della             
Giunta regionale l'effettuazione delle spese puo' avvenire attraverso           
aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di             
volta in volta definiti.                                                        
2. La Giunta regionale puo' autorizzare, motivandone le ragioni,                
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese               
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.                     
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa                    
definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di                           
approvvigionamento, in relazione all'entita' degli interventi o dei             
servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non            
superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilita' dei capitoli di           
bilancio interessati alle spese. Contestualmente e' disposto                    
l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.               
3. I dirigenti e i funzionai interessati possono essere autorizzati             
ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni           
giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione                   
adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali                    
riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.                
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti                  
funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate           
dalla Giunta regionale senza limiti di importo.                                 
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture            
organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione puo' essere                     
attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.".           
4) Il Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concerne                    
Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei            
fondi accreditati ai funzionari delegati.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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