LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 2
Norme di funzionamento
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'intesa
interregionale, l'Autorita' di Bacino ispira la propria azione ai
principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e
con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini
idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture
organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli Enti locali
dei bacini Marecchia e Conca, nonche' nei limiti previsti
dall'articolo 23, comma 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, di
consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni
universitarie, liberi professionisti, organizzazioni
tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento
e' stabilita in apposite convenzioni.
2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorita' di
Bacino del Marecchia e del Conca puo' adottare misure di salvaguardia
ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della
Legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dall'articolo 12, comma 2,
del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993,
n.493.
3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente
alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorita' di
Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone,
disaggregato per singole voci di spesa:
a) il programma delle attivita', in particolare di studio e di
indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;
b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per
compensi, gettoni e indennita' al personale o a collaboratori.
4. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e la Giunta della Regione
Marche, ciascuna per la propria quota di spettanza ai sensi
dell'articolo 6, approvano il programma delle attivita' e delle spese
di funzionamento nell'ambito dei finanziamenti previsti nei
rispettivi bilanci regionali. L'approvazione da parte delle Giunte
regionali costituisce autorizzazione per l'Autorita' di Bacino ad
assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come
qualsiasi altra obbligazione, verra' assunta nel rispetto della
normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna,
maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.
5. I finanziamenti statali per le attivita' di cui al comma 3,
lettera a) inerenti il bacino interregionale del Marecchia e del
Conca sono trasferiti dalla Regione assegnataria all'Autorita' di
Bacino.
6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per
le attivita' di cui al comma 3, lettera a).
7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento di cui al
comma 3, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stanzia i fondi
necessari, nei limiti dei finanziamenti autorizzati dalla legge
annuale di bilancio, e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte
a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario
delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorita' di Bacino
del Marecchia e del Conca, che agisce in qualita' di funzionario
delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del
Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 23 della Legge 183/89, citata alla
nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 23 - Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative
attribuite alle Autorita' di Bacino possono essere esercitate anche
mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi Comitati
istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o
organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 17 della Legge 183/89, citata
alla nota all'art. 1, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 del DL 5
ottobre 1993, n. 398, concernente Disposizioni per l'accelerazione
degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente:
"Art. 17 - Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino
omissis
6 bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita'
di Bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di
salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai
torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai
contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in
vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di
inosservanza, da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni
delle misure di salvaguardia e qualora da cio' possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dei Lavori pubblici, previa
diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,
di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva
alle Amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dei Lavori pubblici informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno
al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dei Lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente
comma.
omissis".
Comma 8
3) Il testo dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 66 - Funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della
Giunta regionale l'effettuazione delle spese puo' avvenire attraverso
aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di
volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale puo' autorizzare, motivandone le ragioni,
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa
definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di
approvvigionamento, in relazione all'entita' degli interventi o dei
servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non
superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilita' dei capitoli di
bilancio interessati alle spese. Contestualmente e' disposto
l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
3. I dirigenti e i funzionai interessati possono essere autorizzati
ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni
giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione
adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali
riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti
funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate
dalla Giunta regionale senza limiti di importo.
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture
organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione puo' essere
attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.".
4) Il Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concerne
Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei
fondi accreditati ai funzionari delegati.