LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge da' attuazione all'articolo 15, comma 1, lettera
a), numeri 4) e 5) della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana per la costituzione ed il
funzionamento dell'Autorita' di Bacino del Marecchia e del Conca,
approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con
deliberazione n. 587 del 23 luglio 1991, dal Consiglio regionale
delle Marche con deliberazione n. 50 del 15 ottobre 1991 e dal
Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 361 del 26
novembre 1991.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo della lettera a), numeri 4) e 5) del comma 1 dell'art. 15
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e' il
seguente:
"Art. 15 - Bacini di rilievo interregionale
1. Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico:
omissis
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche); 5) Conca (Marche,
Emilia-Romagna);
omissis".