REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 51                                                               
Monitoraggio e bilancio della pianificazione                                    
1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo            
svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e                          
pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le Province, il               
monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione                     
territoriale e urbanistica.                                                     
2. A tal fine le Province provvedono alla raccolta e gestione degli             
archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento           
periodico del loro stato di attuazione.                                         
3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai             
fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della                 
pianificazione urbanistica e territoriale.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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