LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 51
Monitoraggio e bilancio della pianificazione
1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo
svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e
pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le Province, il
monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione
territoriale e urbanistica.
2. A tal fine le Province provvedono alla raccolta e gestione degli
archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento
periodico del loro stato di attuazione.
3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai
fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della
pianificazione urbanistica e territoriale.