LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 50
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 2 dell'art. 48 ed all'art. 49, la Regione fa fronte con
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di
quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e successive modificazioni.
NOTA ALL'ART. 50
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".