LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 49
Contributi per i progetti di tutela,
recupero e valorizzazione
1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti
di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e
ambientale, di cui all'art. A-17 dell'Allegato, qualora interessino
il territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, sociale ed economico.
2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli Enti locali
interessati di accordi di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del
1990. Gli accordi devono stabilire:
a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono
realizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi;
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli
interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, con
l'indicazione del costo complessivo degli stessi;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita'
tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci
obblighi e garanzie.
3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70%
delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli
effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o
pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli
interventi secondo le modalita' definite in sede di accordo.
4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente
della Regione, secondo le modalita' ed i termini indicati sull'avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma
1 dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990.
NOTE ALL'ART. 49
Comma 2
1) Il testo dell'art. 15 della Legge 241/90, citata alla nota 2)
all'art. 8, e' riportato alla nota all'art. 15.
Comma 4
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 241/90, citata alla
nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 2) all'art. 48.