REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 49                                                               
Contributi per i progetti di tutela,                                            
recupero e valorizzazione                                                       
1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti           
di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e            
ambientale, di cui all'art. A-17 dell'Allegato, qualora interessino             
il territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la              
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli              
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,                       
paesaggistico, sociale ed economico.                                            
2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli Enti locali            
interessati di accordi di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del                
1990. Gli accordi devono stabilire:                                             
a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono                     
realizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi;                           
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli                     
interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, con                   
l'indicazione del costo complessivo degli stessi;                               
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita'               
tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci              
obblighi e garanzie.                                                            
3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70%            
delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli               
effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o               
pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli             
interventi secondo le modalita' definite in sede di accordo.                    
4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente              
della Regione, secondo le modalita' ed i termini indicati sull'avviso           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma            
1 dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990.                                     
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 15 della Legge 241/90, citata alla nota 2)                
all'art. 8, e' riportato alla nota all'art. 15.                                 
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 241/90, citata alla            
nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 2) all'art. 48.                      

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