REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 48                                                               
Interventi finanziari a favore di Province e Comuni                             
1. La Regione per agevolare la revisione del PTCP e dei vigenti                 
strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente              
legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale,            
rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito           
delle previsioni di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.                        
2. La Regione concede inoltre contributi ai Comuni ed alle Province             
per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione                    
territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in                
particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale                    
elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC.                                       
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle Province nella             
misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto e                     
documentato ed ai Comuni nella misura massima del 70% della spesa               
ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali.                         
4. Le richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni e dalle                 
Province interessati al Presidente della Regione secondo le modalita'           
ed i termini contenuti nel bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale            
della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12, della Legge n. 241             
del 1990.                                                                       
5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni e' effettuata           
dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei              
contributi sulla base del seguente ordine di priorita':                         
a) l'elaborazione del PSC in forma associata;                                   
b) la dimensione demografica del comune, con precedenza ai comuni con           
minore popolazione;                                                             
c) la data di entrata in vigore del PRG, con precedenza per quelli da           
piu' tempo vigenti.                                                             
NOTE ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e            
deleghe della formazione alle professioni.                                      
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 241/90, citata alla            
nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                             
"Art. 12                                                                        
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili                    
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere           
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla                      
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle                          
Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi                 
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni               
stesse devono attenersi.                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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