LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 48
Interventi finanziari a favore di Province e Comuni
1. La Regione per agevolare la revisione del PTCP e dei vigenti
strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente
legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale,
rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito
delle previsioni di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La Regione concede inoltre contributi ai Comuni ed alle Province
per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in
particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale
elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle Province nella
misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto e
documentato ed ai Comuni nella misura massima del 70% della spesa
ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali.
4. Le richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni e dalle
Province interessati al Presidente della Regione secondo le modalita'
ed i termini contenuti nel bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12, della Legge n. 241
del 1990.
5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni e' effettuata
dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei
contributi sulla base del seguente ordine di priorita':
a) l'elaborazione del PSC in forma associata;
b) la dimensione demografica del comune, con precedenza ai comuni con
minore popolazione;
c) la data di entrata in vigore del PRG, con precedenza per quelli da
piu' tempo vigenti.
NOTE ALL'ART. 48
Comma 1
1) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.
Comma 4
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 241/90, citata alla
nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 12
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni
stesse devono attenersi.
omissis".