REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 47                                                               
Modifiche all'art. 27                                                           
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47                                               
1. All'art. 27 della L.R. n. 47 del 1978, come modificato e                     
integrato, e' aggiunto il seguente ultimo comma:                                
"Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali della                
concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni,           
e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni             
di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e                   
urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della              
concessione stessa.".                                                           
NOTA ALL'ART. 47                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 27 della L.R. 47/78, citata alla nota 2) all'art.            
41, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:                  
"Art. 27 - Concessione                                                          
Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81 del DPR 24               
luglio 1977, n. 616, intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi           
comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni,               
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere              
all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che              
comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione                
delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve           
chiedere concessione al Sindaco.                                                
Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica                 
comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma           
dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma             
dell'art. 6 della presente legge, puo' essere:                                  
a) onerosa;                                                                     
b) convenzionata;                                                               
c) gratuita.                                                                    
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai                   
successivi commi del presente articolo.                                         
La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione,           
con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i            
progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali                     
presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti               
metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro                      
conformita' al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al           
certificato d'uso di cui all'art. 7 della L.R. 33/90, se rilasciato,            
ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche             
ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitaria.                             
A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia,            
l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del                  
responsabile del procedimento.                                                  
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento                     
dell'istruttoria, verifica:                                                     
a) la completezza della documentazione presentata;                              
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un                 
tecnico abilitato;                                                              
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;                      
d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la                      
corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel                      
certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica e'             
estesa alla conformita' del progetto alle norme edilizie ed                     
urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole                    
soluzioni progettuali proposte, la cui idoneita' a raggiungere i                
risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista.           
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della           
domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui            
alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere                
l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda             
di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni            
dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di                   
regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del              
procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione               
edilizia comunale.                                                              
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi             
dell'art. 15 della L.R. 33/90, come modificato, nei modi indicati dal           
regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal           
ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una               
sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della Legge 7             
agosto 1990, n. 241.                                                            
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla            
lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla               
presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla               
data di ricevimento della integrazione documentale o di                         
regolarizzazione della domanda di concessione.                                  
Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma nono precedente             
ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il                  
responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi,             
una proposta motivata all'autorita' competente, che provvede nei                
successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo e' data                   
immediata comunicazione all'interessato.                                        
Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di            
cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e             
di essa bene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di            
presentazione.                                                                  
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo                
l'atto di concessione deve essere ritirato.                                     
In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro             
dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine puo' essere                
prorogato dall'autorita' competente fino ad un massimo di centottanta           
giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.              
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48            
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della Legge 25 marzo             
1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto,            
quinto, sesto e dodicesimo.                                                     
Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a             
coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi             
dell'Amministrazione, al godimento del bene.                                    
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di                 
ultimazione dei lavori.                                                         
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un              
anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere             
abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non             
puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con                    
provvedimento motivato del Sindaco solo per il sopravvenire di fatti            
estranei alla volonta' del concessionario durante l'esecuzione dei              
lavori. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo'                 
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole                     
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche                
tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui           
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.                         
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il                    
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova            
concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la                
nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova                      
concessione dovra' rispettare la normativa vigente all'atto del suo             
rilascio.                                                                       
La concessione decade se entro 15 mesi dal suo rilascio non sono                
stati eseguiti lavori fino alla costruzione del solaio del                      
piano-terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per            
costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla           
edilizia esistente.                                                             
Il titolare della concessione deve notificare al Comune con lettera             
raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del                    
cantiere.                                                                       
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la                 
concessione decade ed il Sindaco potra' procedere al rilascio di                
nuova concessione in conformita' alle previsioni urbanistiche ed al             
progamma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova               
concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi             
alla concessione stessa.                                                        
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali della                 
concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni,           
e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni             
di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e                   
urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della              
concessione stessa.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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