LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 47
Modifiche all'art. 27
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47
1. All'art. 27 della L.R. n. 47 del 1978, come modificato e
integrato, e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali della
concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni,
e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni
di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della
concessione stessa.".
NOTA ALL'ART. 47
Comma 1
Il testo dell'art. 27 della L.R. 47/78, citata alla nota 2) all'art.
41, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 27 - Concessione
Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81 del DPR 24
luglio 1977, n. 616, intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi
comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni,
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere
all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che
comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione
delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve
chiedere concessione al Sindaco.
Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica
comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma
dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma
dell'art. 6 della presente legge, puo' essere:
a) onerosa;
b) convenzionata;
c) gratuita.
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai
successivi commi del presente articolo.
La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione,
con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i
progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali
presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti
metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro
conformita' al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al
certificato d'uso di cui all'art. 7 della L.R. 33/90, se rilasciato,
ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitaria.
A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia,
l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento
dell'istruttoria, verifica:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un
tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la
corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel
certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica e'
estesa alla conformita' del progetto alle norme edilizie ed
urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole
soluzioni progettuali proposte, la cui idoneita' a raggiungere i
risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui
alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere
l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda
di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di
regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del
procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione
edilizia comunale.
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi
dell'art. 15 della L.R. 33/90, come modificato, nei modi indicati dal
regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una
sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della Legge 7
agosto 1990, n. 241.
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla
lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla
data di ricevimento della integrazione documentale o di
regolarizzazione della domanda di concessione.
Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma nono precedente
ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il
responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi,
una proposta motivata all'autorita' competente, che provvede nei
successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo e' data
immediata comunicazione all'interessato.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di
cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e
di essa bene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di
presentazione.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo
l'atto di concessione deve essere ritirato.
In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro
dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine puo' essere
prorogato dall'autorita' competente fino ad un massimo di centottanta
giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della Legge 25 marzo
1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto,
quinto, sesto e dodicesimo.
Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a
coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'Amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un
anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non
puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con
provvedimento motivato del Sindaco solo per il sopravvenire di fatti
estranei alla volonta' del concessionario durante l'esecuzione dei
lavori. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo'
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova
concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la
nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova
concessione dovra' rispettare la normativa vigente all'atto del suo
rilascio.
La concessione decade se entro 15 mesi dal suo rilascio non sono
stati eseguiti lavori fino alla costruzione del solaio del
piano-terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per
costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla
edilizia esistente.
Il titolare della concessione deve notificare al Comune con lettera
raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del
cantiere.
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la
concessione decade ed il Sindaco potra' procedere al rilascio di
nuova concessione in conformita' alle previsioni urbanistiche ed al
progamma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova
concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi
alla concessione stessa.
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali della
concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni,
e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni
di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della
concessione stessa.".