LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 45
Conferimento di funzioni
in materia di espropriazione per pubblica utilita'
1. Ferme restando le competenze delle Province di cui all'art. 132
della L.R. n. 3 del 1999, i Comuni sono delegati:
a) ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilita', relativamente a tutte le opere
pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione;
b) ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative
per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti
preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica
utilita' trasferite o delegate alla Regione.
2. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate,
limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di
urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di
esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle
indennita' depositate nella cassa depositi e prestiti, sono
comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione medesima.
3. Le Commissioni di cui all'art. 16 della Legge n. 865 del 1971,
come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge n. 10 del 1977,
sono istituite dal Consiglio regionale ed hanno sede presso le
Province, cui sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei
componenti, nonche' di disciplina del loro funzionamento, anche
attraverso l'articolazione in sottocommissioni. A tali Commissioni
sono demandati altresi' i compiti gia' attribuiti agli Uffici Tecnici
erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativi
all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva di
esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le
finalita' previsti dalla Legge n. 47 del 1985, sono tenuti al
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della
Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti.
NOTE ALL'ART. 45
Comma 1
1) Il testo dell'art. 132 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art.
1, e' il seguente:
"Art. 132 - Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs 22/97 e'
convocata dal responsabile del procedimento che individua i
rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che
rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi
del Comune territorialmente competente.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 16 della Legge 865/71, citata alla nota 3)
all'art. 31, come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge
10/77, citata alla nota 2) all'art. 30, e' il seguente:
"Art. 16
Con provvedimento della Regione e' istituita, in ogni provincia, una
Commissione composta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale
o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo
dell'Ufficio Tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere
capo del Genio civile o da un suo delegato, dal Presidente
dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia o da un
suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla Regione in
materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di
agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne
proposte dalle Associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative.
La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre la
formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima
composizione della Commissione di cui al primo comma. A tal fine la
Regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'Ufficio Tecnico
erariale. L'Intendente di Finanza provvede alla costituzione della
Segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del
personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito
delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri
edificati di cui all'art. 18, e' commisurata al valore agricolo medio
di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto
nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennita' e' commisurata
al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle
che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare,
coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata
della regione agraria stessa.
Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:
- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila
abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione
superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese nei
centri edificati, la Commissione di cui al primo comma e' integrata
dal Sindaco o da un suo delegato.
Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate
ai sensi dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennita'
e' determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a
norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di
urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di
conservazione. Se la costruzione e' stata eseguita senza licenza o in
contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non e' stata
ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41,
secondo comma, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai
sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennita' e' determinata
in base al valore della sola area.
Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi alcun conto
dell'utilizzabilita' dell'area ai fini dell'edificazione nonche'
dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra
opera o impianto pubblico.
L'indennita' determinata a norma dei commi precedenti e' aumentata
della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino
alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili ai sensi della Legge 5 marzo 1963,
n. 246 , nonche' delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi
imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente
l'espropriazione.".
3) La Legge 28 febbraio 1985, n. 47 concerne Norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie.
Comma 4
4) La Legge 47/85 e' citata alla nota 3) al presente articolo.