REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 45                                                               
Conferimento di funzioni                                                        
in materia di espropriazione per pubblica utilita'                              
1. Ferme restando le competenze delle Province di cui all'art. 132              
della L.R. n. 3 del 1999, i Comuni sono delegati:                               
a) ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di                    
espropriazione per pubblica utilita', relativamente a tutte le opere            
pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione;            
b) ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative           
per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti                
preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica                  
utilita' trasferite o delegate alla Regione.                                    
2. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate,              
limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di                
urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di                    
esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle                   
indennita' depositate nella cassa depositi e prestiti, sono                     
comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione medesima.                                               
3. Le Commissioni di cui all'art. 16 della Legge n. 865 del 1971,               
come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge n. 10 del 1977,            
sono istituite dal Consiglio regionale ed hanno sede presso le                  
Province, cui sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei             
componenti, nonche' di disciplina del loro funzionamento, anche                 
attraverso l'articolazione in sottocommissioni. A tali Commissioni              
sono demandati altresi' i compiti gia' attribuiti agli Uffici Tecnici           
erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativi                           
all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.                  
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva di             
esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le                 
finalita' previsti dalla Legge n. 47 del 1985, sono tenuti al                   
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della                  
Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla                    
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le                
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle             
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai                
componenti.                                                                     
NOTE ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 132 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art.            
1, e' il seguente:                                                              
"Art. 132 - Approvazione dei progetti                                           
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni              
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero            
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5           
febbraio 1997, n. 22.                                                           
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs 22/97 e'               
convocata dal responsabile del procedimento che individua i                     
rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della              
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che               
rappresentano la maggioranza dei componenti.                                    
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province                   
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione            
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22              
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza.           
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi            
del Comune territorialmente competente.".                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 16 della Legge 865/71, citata alla nota 3)                
all'art. 31, come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge               
10/77, citata alla nota 2) all'art. 30, e' il seguente:                         
"Art. 16                                                                        
Con provvedimento della Regione e' istituita, in ogni provincia, una            
Commissione composta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale            
o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo                      
dell'Ufficio Tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere              
capo del Genio civile o da un suo delegato, dal Presidente                      
dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia o da un              
suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla Regione in                  
materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di                  
agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne                   
proposte dalle Associazioni sindacali agricole maggiormente                     
rappresentative.                                                                
La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre la            
formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima              
composizione della Commissione di cui al primo comma. A tal fine la             
Regione nomina gli ulteriori componenti.                                        
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'Ufficio Tecnico           
erariale. L'Intendente di Finanza provvede alla costituzione della              
Segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del                    
personale necessario.                                                           
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito            
delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima                       
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il                
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,                 
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di            
coltura effettivamente praticati.                                               
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri                   
edificati di cui all'art. 18, e' commisurata al valore agricolo medio           
di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto            
nell'area da espropriare.                                                       
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennita' e' commisurata            
al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle               
che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare,                 
coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata             
della regione agraria stessa.                                                   
Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:                                
- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila            
abitanti;                                                                       
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione           
superiore a 100 mila abitanti.                                                  
Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese nei           
centri edificati, la Commissione di cui al primo comma e' integrata             
dal Sindaco o da un suo delegato.                                               
Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate           
ai sensi dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennita'            
e' determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a              
norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di                         
urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di             
conservazione. Se la costruzione e' stata eseguita senza licenza o in           
contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non e' stata            
ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41,                  
secondo comma, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive                
modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai            
sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennita' e' determinata             
in base al valore della sola area.                                              
Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi alcun conto               
dell'utilizzabilita' dell'area ai fini dell'edificazione nonche'                
dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona           
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra           
opera o impianto pubblico.                                                      
L'indennita' determinata a norma dei commi precedenti e' aumentata              
della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino            
alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi             
di valore delle aree fabbricabili ai sensi della Legge 5 marzo 1963,            
n. 246 , nonche' delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi                  
imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente              
l'espropriazione.".                                                             
3) La Legge 28 febbraio 1985, n. 47 concerne Norme in materia di                
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e             
sanatoria delle opere edilizie.                                                 
Comma 4                                                                         
4) La Legge 47/85 e' citata alla nota 3) al presente articolo.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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