LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 44
Norme relative alle concessioni edilizie
e agli altri titoli abilitativi
1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino in
materia, le concessioni e autorizzazioni edilizie, la denuncia di
inizio attivita', gli altri titoli abilitativi alle trasformazioni
del suolo e ai mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati
dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle
procedure amministrative, il Comune coordina e raccorda il rilascio
delle concessioni edilizie con i compiti relativi alle autorizzazioni
per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione
degli impianti produttivi, di cui al DPR n. 447 del 1998. A tale
scopo il Comune puo' conferire allo sportello unico per le attivita'
produttive anche le funzioni che attengono alla concessione edilizia,
alla denuncia di inizio attivita' e ad ogni altro titolo abilitativo
alla trasformazione del suolo. In tali casi i termini per il rilascio
delle concessioni edilizie si coordinano con quelli previsti per le
autorizzazioni agli impianti produttivi e, in caso di mancato
rispetto dei predetti termini, trova applicazione quanto stabilito
dal medesimo DPR n. 447 del 1998.
NOTA ALL'ART. 44
Comma 2
Il DPR 447/98 e' citato alla nota all'art. 19.