REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
      CAPO I                                                                    
     Norme transitorie                                                          
          Art. 44                                                               
Norme relative alle concessioni edilizie                                        
e agli altri titoli abilitativi                                                 
1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino in                   
materia, le concessioni e autorizzazioni edilizie, la denuncia di               
inizio attivita', gli altri titoli abilitativi alle trasformazioni              
del suolo e ai mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati                
dalla vigente normativa nazionale e regionale.                                  
2. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle             
procedure amministrative, il Comune coordina e raccorda il rilascio             
delle concessioni edilizie con i compiti relativi alle autorizzazioni           
per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione             
degli impianti produttivi, di cui al DPR n. 447 del 1998. A tale                
scopo il Comune puo' conferire allo sportello unico per le attivita'            
produttive anche le funzioni che attengono alla concessione edilizia,           
alla denuncia di inizio attivita' e ad ogni altro titolo abilitativo            
alla trasformazione del suolo. In tali casi i termini per il rilascio           
delle concessioni edilizie si coordinano con quelli previsti per le             
autorizzazioni agli impianti produttivi e, in caso di mancato                   
rispetto dei predetti termini, trova applicazione quanto stabilito              
dal medesimo DPR n. 447 del 1998.                                               
NOTA ALL'ART. 44                                                                
Comma 2                                                                         
Il DPR 447/98 e' citato alla nota all'art. 19.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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