REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
      CAPO I                                                                    
     Norme transitorie                                                          
          Art. 42                                                               
Conclusione dei procedimenti in itinere                                         
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione            
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore               
della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le            
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.                           
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti           
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi               
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina