LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 42
Conclusione dei procedimenti in itinere
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore
della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.