REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO III                                                                
     OPERE PUBBLICHE                                                            
     E ACCORDI DI PROGRAMMA                                                     
          Art. 39                                                               
Opere di interesse comunale                                                     
1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere                
pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti            
di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.                  
2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche               
comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validita',             
in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di             
cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.                           
3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui            
al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce             
adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento               
disciplinato dall'art. 34. E' comunque fatto salvo il regime                    
transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.                 
4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse            
comunale il Sindaco puo' promuovere la conclusione di un accordo di             
programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e                  
dell'art. 40 della presente legge.                                              
NOTE ALL'ART. 39                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,                  
concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici                                   
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge           
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi                        
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,            
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti              
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della                   
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare           
nell'anno stesso.                                                               
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di             
fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri                  
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio           
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di            
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti              
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al                  
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche               
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli                 
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento           
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,             
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,            
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le                  
Amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni              
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori               
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione           
economica. Lo schema di programma, triennale e i suoi aggiornamenti             
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante             
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,              
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.                             
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita' tra             
le categorie di lavori, nonche' un ulteriore ordine di priorita'                
all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque                  
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio                 
esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli               
interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con             
capitale privato maggioritario.                                                 
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili               
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5               
ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo               
diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono           
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di                
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e                    
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e                   
ipotecaria.                                                                     
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori                   
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi             
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi                     
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da                  
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri              
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.                     
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 e'           
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,           
redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di                    
manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli                    
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.                         
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere inserito                  
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con             
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione              
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse            
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In              
ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa           
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',                     
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.                                    
8. I progetti dei lavori degli Enti locali ricompresi nell'elenco               
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o             
adottati. Ove gli Enti locali siano sprovvisti di tali strumenti                
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto            
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione               
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o                
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate            
ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni                      
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della Legge 3 gennaio 1978,             
n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della            
Legge 8 giugno 1990, n. 142.                                                    
9. L'elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni aggiudicatrici            
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui                 
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei                
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio              
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello               
Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti pubblici,              
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche'            
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del DL 31 ottobre 1990, n. 310,            
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403,            
e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco                  
annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano             
finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi                  
finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione                     
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a                
seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli Enti locali                       
territoriali si applicano le disposizioni previste dal DLgs 25                  
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.               
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle           
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere                
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche Amministrazioni.            
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma           
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi              
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei Lavori pubblici.           
I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei Lavori            
pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti             
dal Ministero della Difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti           
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli Enti e da                 
Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi'            
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i              
documenti programmatori vigenti.                                                
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data           
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del               
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia           
emanato nel secondo semestre dell'anno.                                         
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una                      
Amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica             
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.".                             
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1,           
concernente Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere            
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, e' il seguente:              
"Art. 1 - Dichiarazione d'urgenza                                               
omissis                                                                         
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti                   
urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure              
sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si                  
riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard             
minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del Consiglio           
comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione            
della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed                
esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi,            
non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono                
approvate con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della           
Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.                        
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 27 della Legge 142/90, citata alla nota 1)                
all'art. 8, e' il seguente:                                                     
"Art. 27 - Accordi di programma                                                 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di               
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa                    
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province           
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o           
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della             
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione              
alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o           
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di           
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,           
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i               
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso                    
adempimento.                                                                    
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,                 
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti           
partecipanti.                                                                   
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di                    
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della                    
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di           
tutte le Amministrazioni interessate.                                           
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della             
Regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci e delle altre              
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del                  
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del                 
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,           
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, DPR 24                 
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti                    
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni             
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.                   
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,               
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal                   
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.                     
5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei           
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente              
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei                    
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta             
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza              
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se            
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.                                 
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli                 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio                     
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della                  
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti                 
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione           
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano           
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.                              
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il              
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo            
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,           
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio             
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un                  
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'                
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato           
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le               
funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al                
Prefetto.                                                                       
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli             
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,               
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni,               
delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi                     
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in            
vigore della presente legge.                                                    
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, Legge 1 marzo 1986, n.           
64.".                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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