LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO III
OPERE PUBBLICHE
E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 39
Opere di interesse comunale
1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere
pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti
di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.
2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche
comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validita',
in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di
cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui
al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce
adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento
disciplinato dall'art. 34. E' comunque fatto salvo il regime
transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse
comunale il Sindaco puo' promuovere la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e
dell'art. 40 della presente legge.
NOTE ALL'ART. 39
Comma 2
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il
seguente:
"Art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
Amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma, triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita' tra
le categorie di lavori, nonche' un ulteriore ordine di priorita'
all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5
ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo
diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 e'
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In
ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli Enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli Enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate
ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della Legge 3 gennaio 1978,
n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche'
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del DL 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403,
e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi
finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli Enti locali
territoriali si applicano le disposizioni previste dal DLgs 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche Amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei Lavori pubblici.
I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei Lavori
pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della Difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli Enti e da
Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi'
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i
documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia
emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
Amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.".
Comma 3
2) Il testo del comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1,
concernente Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, e' il seguente:
"Art. 1 - Dichiarazione d'urgenza
omissis
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti
urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure
sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si
riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard
minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del Consiglio
comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione
della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi,
non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono
approvate con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della
Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
omissis".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 27 della Legge 142/90, citata alla nota 1)
all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 27 - Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci e delle altre
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, DPR 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al
Prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni,
delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, Legge 1 marzo 1986, n.
64.".