REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO III                                                                
     OPERE PUBBLICHE                                                            
     E ACCORDI DI PROGRAMMA                                                     
          Art. 38                                                               
Opere di interesse regionale o provinciale                                      
1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli             
atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione                 
territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione           
quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999.                         
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 158 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 1,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 158 - Realizzazione di opere pubbliche                                    
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali           
individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione                  
territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione                
degli strumenti urbanistici vigenti, l'Amministrazione titolare della           
competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione             
di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8                 
giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30                
gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta la valutazione di impatto           
ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione           
dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di              
pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle medesime opere,           
tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno               
avuto inizio entro tre anni.                                                    
2. L'Amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e'                
tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico             
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera           
e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio                 
comunale nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti            
urbanistici.                                                                    
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le                    
Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato           
dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo' richiedere           
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio                 
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.              
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti             
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica                    
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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