LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO III
OPERE PUBBLICHE
E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 38
Opere di interesse regionale o provinciale
1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli
atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione
territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione
quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999.
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
Il testo dell'art. 158 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 1,
e' il seguente:
"Art. 158 - Realizzazione di opere pubbliche
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali
individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione
degli strumenti urbanistici vigenti, l'Amministrazione titolare della
competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione
di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30
gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione
dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle medesime opere,
tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni.
2. L'Amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e'
tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera
e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio
comunale nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti
urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le
Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato
dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo' richiedere
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.".