LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO III
OPERE PUBBLICHE
E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 37
Localizzazione delle opere di interesse statale
1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di
interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui
all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al DPR 18 aprile 1994, n.
383, nonche' all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210, e'
espressa, anche in sede di conferenza dei servizi:
a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o
regionale ovvero che riguardino il territorio di due o piu' province;
b) dalla Provincia nei restanti casi.
2. L'intesa di cui al comma 1 e' espressa sentiti i Comuni
interessati, i quali si pronunciano entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si
prescinde dal parere.
3. La Giunta regionale specifica i criteri di classificazione delle
opere di interesse statale, ai fini della definizione delle
competenze di cui al comma 1.
4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale gia' previste
dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di
conformita' urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa
disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1.
5. Per le modifiche ad opere gia' assentite che derivino da
approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico-funzionali non
si da' luogo all'intesa qualora il Comune ne dichiari la conformita'
urbanistica.
6. Per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale,
le Amministrazioni interessate possono richiedere alla Regione
l'attivazione delle procedure di cui all'art. 40.
NOTE ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,
n. 382, e' il seguente:
"Art. 81 - Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) lettera abrogata dall'art. 52, DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone
dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per
le costruzioni nelle stesse.
(I commi 2 e 3 sono abrogati dall'art. 4, DPR 18 aprile 1994, n.
383).
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di
ricevimento da parte delle Regioni del programma di intervento, e il
Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita'
dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la
Commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per
materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della Legge 6 ottobre
1971, n. 853, sono comunicati alla Regione nel cui territorio essi
devono essere realizzati. Le Regioni hanno la facolta' di promuovere
la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso
articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 880,
concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di
energia elettrica e dalla Legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a
norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla Legge 24
dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.".
2) Il DPR 18 aprile 1994, n. 383 concerne Regolamento recante
discipline dei procedimenti di localizzazione delle opere di
interesse statale.
3) Il testo dell'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210,
concernente Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato", e' il
seguente:
"Art. 25 - Opere ferroviarie - Accordi di programma
L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano
generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma
dell'articolo 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1.
I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari
predisposti dall'Ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle
Regioni interessate e agli Enti locali nel cui territorio sono
previsti gli interventi, per una verifica di conformita' alle
prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
In caso di non conformita', il Ministro dei Trasporti promuove tra
tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi
dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da
approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo
equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del DPR 24
luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli
strumenti urbanistici. A tal fine e' pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicita',
regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del
Ministro dei Trasporti, si provvede, sentite le Regioni interessate e
la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei Trasporti.".