LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 34
Procedimento di approvazione del POC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano
comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai piani settoriali
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una
specifica disciplina in materia.
2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da
appositi regolamenti.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono
rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3
dell'art. 14.
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di
divulgazione ritenuta opportuna.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4
chiunque puo' formulare osservazioni.
6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una
valutazione positiva.
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il
piano.
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia ed
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso
dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia
con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi dei comma 8.