LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 33
Procedimento di approvazione del RUE
1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la
propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un
quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di
deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il Comune decide sulle
osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento
si applica anche per le modifiche al RUE.
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia ed
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso
dell'avvenuta approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso
su almeno un quotidiano a diffusione locale.
3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.
4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in
forma di testo coordinato.