LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 32
Procedimento di approvazione del PSC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue
varianti.
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale
partecipano:
a) la Provincia;
b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi
del comma 3 dell'art. 13;
c) la Comunita' Montana e gli enti di gestione delle aree naturali
protette territorialmente interessati.
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia
ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi
del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10
e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito
alla conformita' del PSC al PTCP e agli altri strumenti della
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma
10.
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni
puntuali e circostanziate.
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al
comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso
dell'accertata conformita' del PSC agli strumenti di pianificazione
provinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinata
all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare
le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,
ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti
della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3, ove stipulato.
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del
PSC, il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le altre
parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia
ed e' depositata presso il Comune per la libera consultazione.
L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data
altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione
locale.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 12.