LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 29
Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)
1. Il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) contiene la
disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli
interventi di trasformazione nonche' delle destinazioni d'uso. Il
Regolamento contiene altresi' le norme attinenti alle attivita' di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione
delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse
edilizio, nonche' la disciplina degli elementi architettonici e
urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che
caratterizzano l'ambiente urbano.
2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio
rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel
centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivita' produttive
di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.
3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono
attuati attraverso intervento diretto.
4. Il RUE contiene inoltre:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le
metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione;
c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni
territoriali.
5. Il RUE e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento
tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempo indeterminato.