REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO II                                                                 
     STRUMENTI E CONTENUTI                                                      
     DELLA PIANIFICAZIONE                                                       
      CAPO II                                                                   
     Pianificazione territoriale provinciale                                    
          Art. 27                                                               
Procedimento di approvazione del PTCP                                           
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue           
varianti. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano                   
infraregionale delle attivita' estrattive (PIAE) e ai piani                     
settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge            
non detti una specifica disciplina in materia.                                  
2. La Giunta provinciale elabora un documento preliminare del piano.            
Per l'esame congiunto del documento preliminare il Presidente della             
Provincia convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art.           
14, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini,                
nonche' i Comuni, le Comunita' Montane e gli enti di gestione delle             
aree naturali protette interessati.                                             
3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la            
Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del           
comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati                  
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai              
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio                  
provinciale nonche' alle indicazioni in merito alle scelte                      
strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di                 
pianificazione comporta la riduzione della meta' dei termini di cui             
ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 11.            
4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione di cui ai            
commi 2 e 3, il Consiglio provinciale adotta il PTCP. Copia del piano           
adottato e' trasmesso alla Giunta regionale, alle Province                      
contermini, ai Comuni, alle Comunita' Montane e agli enti di gestione           
delle aree naturali protette.                                                   
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio                 
provinciale e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta            
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione               
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione             
degli enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro            
i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato                 
altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la                    
Provincia puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta                
opportuna.                                                                      
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5                  
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:                  
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del                
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.                       
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento             
del piano, la Giunta regionale puo' sollevare riserve in merito alla            
conformita' del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della                       
pianificazione regionale nonche' alle eventuali determinazioni                  
assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3.                 
Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente              
dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase            
non possono essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di              
cui al comma 10.                                                                
8. La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, e' tenuta ad                 
adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con                    
motivazioni puntuali e circostanziate.                                          
9. Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il             
piano, previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo                
dell'intesa:                                                                    
a) della Regione in merito alla conformita' del PTCP agli strumenti             
della pianificazione regionale;                                                 
b) delle Amministrazioni interessate nei casi di copianificazione di            
cui all'art. 21.                                                                
10. La Giunta regionale si esprime in merito all'intesa di cui alla             
lettera a) del comma 9 entro il termine perentorio di novanta giorni            
dalla richiesta. L'intesa puo' essere subordinata all'inserimento nel           
piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare            
le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,             
ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto              
conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed             
alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di             
cui al comma 3, ove stipulato. Trascorso inutilmente tale termine               
l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformita' del           
PTCP alla pianificazione regionale.                                             
11. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state            
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano                
state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle           
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la                   
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello                      
sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa di cui               
alla lettera a) del comma 9.                                                    
12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera             
consultazione presso la Provincia ed e' trasmesso alle                          
amministrazioni di cui al comma 2. L'avviso dell'avvenuta                       
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione regionale.                                    
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso            
dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi              
del comma 12.                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina