LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Pianificazione territoriale provinciale
Art. 27
Procedimento di approvazione del PTCP
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue
varianti. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano
infraregionale delle attivita' estrattive (PIAE) e ai piani
settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge
non detti una specifica disciplina in materia.
2. La Giunta provinciale elabora un documento preliminare del piano.
Per l'esame congiunto del documento preliminare il Presidente della
Provincia convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art.
14, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini,
nonche' i Comuni, le Comunita' Montane e gli enti di gestione delle
aree naturali protette interessati.
3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la
Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del
comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio
provinciale nonche' alle indicazioni in merito alle scelte
strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di
pianificazione comporta la riduzione della meta' dei termini di cui
ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 11.
4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione di cui ai
commi 2 e 3, il Consiglio provinciale adotta il PTCP. Copia del piano
adottato e' trasmesso alla Giunta regionale, alle Province
contermini, ai Comuni, alle Comunita' Montane e agli enti di gestione
delle aree naturali protette.
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio
provinciale e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione
degli enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro
i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato
altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la
Provincia puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
del piano, la Giunta regionale puo' sollevare riserve in merito alla
conformita' del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della
pianificazione regionale nonche' alle eventuali determinazioni
assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3.
Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente
dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase
non possono essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di
cui al comma 10.
8. La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, e' tenuta ad
adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con
motivazioni puntuali e circostanziate.
9. Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il
piano, previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo
dell'intesa:
a) della Regione in merito alla conformita' del PTCP agli strumenti
della pianificazione regionale;
b) delle Amministrazioni interessate nei casi di copianificazione di
cui all'art. 21.
10. La Giunta regionale si esprime in merito all'intesa di cui alla
lettera a) del comma 9 entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla richiesta. L'intesa puo' essere subordinata all'inserimento nel
piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare
le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,
ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto
conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed
alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di
cui al comma 3, ove stipulato. Trascorso inutilmente tale termine
l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformita' del
PTCP alla pianificazione regionale.
11. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano
state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello
sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa di cui
alla lettera a) del comma 9.
12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Provincia ed e' trasmesso alle
amministrazioni di cui al comma 2. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso
dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
del comma 12.