REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO II                                                                 
     STRUMENTI E CONTENUTI                                                      
     DELLA PIANIFICAZIONE                                                       
      CAPO I                                                                    
     Pianificazione territoriale regionale                                      
          Art. 25                                                               
Procedimento di approvazione                                                    
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua             
parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima           
disciplina si applica ai piani settoriali regionali con valenza                 
territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina            
in materia.                                                                     
2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, che                    
individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico            
e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio              
regionale, alle Province e ai Comuni.                                           
3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna                   
Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento            
preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14,           
chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le                    
Comunita' Montane e gli altri Enti locali del proprio territorio.               
Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia            
esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento                
preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti                 
partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e                  
sociali.                                                                        
4. Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta              
regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte             
raccolte ai sensi del comma 3 e previo parere della Conferenza                  
Regione-Autonomie locali e della Conferenza regionale per l'economia            
e il lavoro, di cui alla L.R. n. 3 del 1999. Copia del piano adottato           
e' trasmessa alle Province, ai Comuni e alle Comunita' Montane.                 
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio                 
regionale e degli enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta              
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione               
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione             
degli enti territoriali presso i quali il piano e' depositato e dei             
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'              
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e            
la Regione puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta               
opportuna.                                                                      
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5                  
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:                  
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del                
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.                       
7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide            
sulle osservazioni ed approva il piano.                                         
8. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera              
consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni            
di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato            
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data               
altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione                
regionale.                                                                      
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, ai              
sensi del comma 8.                                                              
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 4                                                                         
La L.R. 3/99 e' citata alla nota all'art. 1.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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