LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Pianificazione territoriale regionale
Art. 25
Procedimento di approvazione
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua
parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima
disciplina si applica ai piani settoriali regionali con valenza
territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina
in materia.
2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, che
individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico
e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio
regionale, alle Province e ai Comuni.
3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna
Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento
preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14,
chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le
Comunita' Montane e gli altri Enti locali del proprio territorio.
Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia
esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento
preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti
partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e
sociali.
4. Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta
regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte
raccolte ai sensi del comma 3 e previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali e della Conferenza regionale per l'economia
e il lavoro, di cui alla L.R. n. 3 del 1999. Copia del piano adottato
e' trasmessa alle Province, ai Comuni e alle Comunita' Montane.
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio
regionale e degli enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione
degli enti territoriali presso i quali il piano e' depositato e dei
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e
la Regione puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide
sulle osservazioni ed approva il piano.
8. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni
di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data
altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione
regionale.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, ai
sensi del comma 8.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 4
La L.R. 3/99 e' citata alla nota all'art. 1.