REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
     CAPO IV                                                                    
    Semplificazione del sistema della pianificazione                            
          Art. 22                                                               
Modificazione della pianificazione sovraordinata                                
1. Per assicurare la flessibilita' del sistema della pianificazione             
territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani              
possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani                  
sovraordinati, nei seguenti casi:                                               
a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o piu' piani,             
generali o settoriali, di livello sovraordinato;                                
b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC;                     
c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e            
ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del               
medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o                 
generali di livello sovraordinato.                                              
2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani                  
sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori              
del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della               
difesa del suolo, possono attenere unicamente alla cartografia dei              
piani.                                                                          
3. Per l'approvazione dei piani settoriali che contengono proposte di           
modifica al piano generale dello stesso livello di pianificazione               
trova applicazione il procedimento previsto per il piano generale.              
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione dei piani che           
propongono modificazioni si applica la disciplina prevista per essi             
dal Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti                  
modifiche o integrazioni:                                                       
a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli                 
avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicita' del piano deve             
essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono             
modificazioni;                                                                  
b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicita' e intervento                 
previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora                  
assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati           
al procedimento;                                                                
c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi                
elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti               
conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.                               
5. L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di                 
modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato,             
qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare               
dello strumento. L'intesa puo' essere raggiunta nell'ambito delle               
procedure di concertazione previste dalla presente legge.                       
6. La Regione, le Province e i Comuni hanno l'onere di aggiornare gli           
elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito              
dell'atto di intesa di cui al comma 5 o dell'atto di approvazione.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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