LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO IV
Semplificazione del sistema della pianificazione
Art. 22
Modificazione della pianificazione sovraordinata
1. Per assicurare la flessibilita' del sistema della pianificazione
territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani
possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani
sovraordinati, nei seguenti casi:
a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o piu' piani,
generali o settoriali, di livello sovraordinato;
b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC;
c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e
ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del
medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o
generali di livello sovraordinato.
2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani
sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori
del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della
difesa del suolo, possono attenere unicamente alla cartografia dei
piani.
3. Per l'approvazione dei piani settoriali che contengono proposte di
modifica al piano generale dello stesso livello di pianificazione
trova applicazione il procedimento previsto per il piano generale.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione dei piani che
propongono modificazioni si applica la disciplina prevista per essi
dal Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti
modifiche o integrazioni:
a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli
avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicita' del piano deve
essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono
modificazioni;
b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicita' e intervento
previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora
assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati
al procedimento;
c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi
elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti
conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.
5. L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di
modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato,
qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare
dello strumento. L'intesa puo' essere raggiunta nell'ambito delle
procedure di concertazione previste dalla presente legge.
6. La Regione, le Province e i Comuni hanno l'onere di aggiornare gli
elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito
dell'atto di intesa di cui al comma 5 o dell'atto di approvazione.