REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
     CAPO IV                                                                    
    Semplificazione del sistema della pianificazione                            
          Art. 20                                                               
Pianificazione generale                                                         
comprensiva della pianificazione settoriale                                     
1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione,               
puo' conferire al proprio piano generale anche il valore e gli                  
effetti di uno o piu' piani settoriali di propria competenza ovvero             
di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti                   
essenziali.                                                                     
2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma           
1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le              
seguenti integrazioni:                                                          
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro               
mezzo di pubblicita' del piano deve essere esplicitamente indicata la           
sua particolare efficacia;                                                      
b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque               
acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano                    
settoriale.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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