LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO IV
Semplificazione del sistema della pianificazione
Art. 20
Pianificazione generale
comprensiva della pianificazione settoriale
1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione,
puo' conferire al proprio piano generale anche il valore e gli
effetti di uno o piu' piani settoriali di propria competenza ovvero
di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti
essenziali.
2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma
1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le
seguenti integrazioni:
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro
mezzo di pubblicita' del piano deve essere esplicitamente indicata la
sua particolare efficacia;
b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque
acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano
settoriale.