LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 18
Accordi con i privati
1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative
di rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di
determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti
di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza
pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere
motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di
pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la
delibera di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma
delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.
11 della Legge n. 241 del 1990.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 4
Il testo dei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge 241/90,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 11
omissis
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".