REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO III                                                                  
     Forme di cooperazione                                                      
     e concertazione nella pianificazione                                       
          Art. 18                                                               
Accordi con i privati                                                           
1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati              
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative             
di rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di                      
determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti            
di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della                
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza                     
pregiudizio dei diritti dei terzi.                                              
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere               
motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.                      
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di                    
pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di                 
pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la                   
delibera di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma           
delle sue previsioni nel piano approvato.                                       
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano                     
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.             
11 della Legge n. 241 del 1990.                                                 
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo dei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge 241/90,                
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                 
"Art. 11                                                                        
omissis                                                                         
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,            
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga               
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i              
principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in            
quanto compatibili.                                                             
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi           
controlli previsti per questi ultimi.                                           
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione              
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere              
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali                  
pregiudizi verificatisi in danno del privato.                                   
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed                     
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate             
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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