REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO III                                                                  
     Forme di cooperazione                                                      
     e concertazione nella pianificazione                                       
          Art. 17                                                               
Coordinamento e integrazione delle informazioni                                 
1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri                 
compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e                      
aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al                 
territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e                         
implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione             
della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.                     
2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito            
della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'art. 31 della             
L.R. n. 3 del 1999, stabilisce le modalita' di coordinamento e di               
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore.                    
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 1,             
e' riportato alla nota all'art. 16.                                             

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