LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 17
Coordinamento e integrazione delle informazioni
1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri
compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e
aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al
territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e
implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione
della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.
2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito
della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'art. 31 della
L.R. n. 3 del 1999, stabilisce le modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 2
Il testo dell'art. 31 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 1,
e' riportato alla nota all'art. 16.