LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 14
Conferenze e accordi di pianificazione
1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti
e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere
valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di
pianificazione prospettate dal documento preliminare.
2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti
contenuti:
a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del
territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di livello sovraordinato;
b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli enti territoriali
e le amministrazioni individuate per ciascun piano dagli articoli 25,
27 e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le
amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e
degli atti di assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3
dell'art. 34. L'amministrazione procedente puo' altresi' convocare
altre amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle
funzioni di pianificazione.
4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.
5. L'amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti
della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni
economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.
6. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e
la volonta' dell'ente.
7. Per i PTCP e per i PSC le determinazioni concordate in sede di
conferenza di pianificazione possono essere recepite in un accordo di
pianificazione, rispettivamente tra Regione e Provincia e tra
Provincia e Comune. L'accordo definisce l'insieme condiviso degli
elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie.
8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC, la
Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi
e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione
e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con
l'accordo di pianificazione, di cui al comma 7.