LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione
Art. 12
Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da
comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni
del piano adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata
in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data
di adozione, salvo diversa previsione di legge.