REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO II                                                                   
     Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione                       
          Art. 12                                                               
Salvaguardia                                                                    
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di                        
pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni                   
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:                             
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio            
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da           
comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione;                            
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione                 
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni           
del piano adottato.                                                             
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata             
in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data             
di adozione, salvo diversa previsione di legge.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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