LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione
Art. 10
Strumenti della pianificazione generale e settoriale
1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono
esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani
generali e settoriali.
2. Ai fini della presente legge:
a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun
ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria
competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;
b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei
casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici
territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici
interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio
relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.
3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle
previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono
prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati
dalla pianificazione sottordinata. Con riferimento alla
pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il
piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi
e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno
essere perseguiti dagli strumenti settoriali.
4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto
delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici
e delle scelte del piano generale del medesimo livello di
pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi
prestazionali di settore ivi stabiliti.