REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO II                                                                   
     Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione                       
          Art. 10                                                               
Strumenti della pianificazione generale e settoriale                            
1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono                
esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani                
generali e settoriali.                                                          
2. Ai fini della presente legge:                                                
a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun            
ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria                
competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;                       
b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei             
casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici                      
territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici              
interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio                  
relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.                  
3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle              
previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono                        
prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati              
dalla pianificazione sottordinata. Con riferimento alla                         
pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il            
piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi           
e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno              
essere perseguiti dagli strumenti settoriali.                                   
4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto                
delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici           
e delle scelte del piano generale del medesimo livello di                       
pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi                        
prestazionali di settore ivi stabiliti.                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina