LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione
Art. 9
Livelli della pianificazione
1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre
livelli regionale, provinciale e comunale.
2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarieta', di adeguatezza e
differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 15
marzo 1997, n. 59:
a) sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del
territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di
pianificazione sovraordinati;
b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minore
dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie
in forma associata;
c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni
di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e
regionale, che attengono alla cura di interessi di livello
sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello
comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei
Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di
pianificazione sovraordinati.
3. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni
locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
Il testo del comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' il
seguente:
"Art. 4
omissis
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni,
alle Province e alle Comunita' Montane, secondo le rispettive
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'
territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla Regione dei
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della
lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione Europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e
dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo
della responsabilita' di ciascun Servizio o attivita' amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle
funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita'
organizzativa dell'Amministrazione ricevente a garantire, anche in
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
per l'esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
omissis".