REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO II                                                                   
     Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione                       
          Art. 9                                                                
Livelli della pianificazione                                                    
1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre             
livelli regionale, provinciale e comunale.                                      
2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarieta', di adeguatezza e             
differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 15               
marzo 1997, n. 59:                                                              
a) sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del                    
territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di                  
pianificazione sovraordinati;                                                   
b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minore                   
dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie            
in forma associata;                                                             
c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni           
di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e              
regionale, che attengono alla cura di interessi di livello                      
sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello           
comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei                
Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di            
pianificazione sovraordinati.                                                   
3. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni                 
locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli            
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.                         
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,              
concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e                 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica              
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 4                                                                         
omissis                                                                         
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono                   
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:                             
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della                     
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni,              
alle Province e alle Comunita' Montane, secondo le rispettive                   
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con                       
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni                
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di             
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale           
da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'               
territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini                      
interessati;                                                                    
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla Regione dei            
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della            
lettera a), e delle funzioni di programmazione;                                 
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la                   
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;                   
d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali               
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative           
adottate nell'ambito dell'Unione Europea;                                       
e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione,              
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e           
dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di                  
identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo                
della responsabilita' di ciascun Servizio o attivita' amministrativa;           
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle              
funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti               
omogenei allo stesso livello di governo;                                        
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita'                      
organizzativa dell'Amministrazione ricevente a garantire, anche in              
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;                     
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni             
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,             
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;                  
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi            
per l'esercizio delle funzioni amministrative;                                  
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di                 
responsabilita' degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei           
compiti amministrativi ad essi conferiti.                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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