REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO I                                                                    
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 8                                                                
Partecipazione dei cittadini alla pianificazione                                
1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di            
pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate:                      
a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in                
merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;                   
b) specifiche forme di pubblicita' e di consultazione dei cittadini e           
delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in            
ordine ai contenuti degli strumenti stessi.                                     
2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo statuto o con              
appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delle Leggi 8 giugno           
1990, n. 142 e 7 agosto 1990,  n.241, ulteriori forme di pubblicita'            
e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla                  
presente legge.                                                                 
3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono                    
direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere                    
garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento,           
attraverso la piu' ampia pubblicita' degli atti e documenti comunque            
concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato           
esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle            
motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.                     
Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati             
all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio               
degli interessati con l'amministrazione procedente.                             
4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 della Legge n.           
241 del 1990, cura tutte le attivita' relative alla pubblicita',                
all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al                     
procedimento di approvazione. Il responsabile e' individuato                    
nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.                  
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142 concerne Ordinamento delle                    
autonomie locali.                                                               
2) La Legge 7 agosto 1990, n. 241 concerne Nuove norme in materia di            
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi.                                                                 
3) Il testo dell'art. 4 della Legge 241/90, citata alla nota 2) al              
presente articolo, e' il seguente:                                              
"Art. 4                                                                         
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per                      
regolamento, le pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare             
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza            
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro           
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento             
finale.                                                                         
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche            
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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