LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 7
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti
edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. A tal fine, il PSC puo' riconoscere la medesima possibilita'
edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche
omogenee.
3. Il POC e i Piani urbanistici attuativi (PUA), nel disciplinare gli
interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano
la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra
tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente
dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
4. Il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) stabilisce i criteri e i
metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a
ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di
diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione
del PSC.