LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6
Effetti della pianificazione
1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare
l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli
agli stessi che derivano:
a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche
del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla
tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla
protezione della natura ed alla difesa del suolo;
b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che
rendono incompatibile il processo di trasformazione;
c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la
vulnerabilita' delle risorse naturali.
2. Al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale e territoriale,
la pianificazione territoriale e urbanistica puo' subordinare
l'attuazione degli interventi di trasformazione:
a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli
impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni
ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilita'; ovvero
b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente
individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo
intervento.
3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti alle
qualita' intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale.
Essi sono stabiliti dal Piano strutturale comunale (PSC) ovvero dagli
strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale
sovraordinati e sono recepiti dal Piano operativo comunale (POC).
4. Il POC puo' inoltre apporre vincoli urbanistici, finalizzati
all'acquisizione coattiva di immobili.