REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO I                                                                    
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 6                                                                
Effetti della pianificazione                                                    
1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare           
l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli               
agli stessi che derivano:                                                       
a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche             
del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla            
tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla                     
protezione della natura ed alla difesa del suolo;                               
b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che              
rendono incompatibile il processo di trasformazione;                            
c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la                      
vulnerabilita' delle risorse naturali.                                          
2. Al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale e territoriale,           
la pianificazione territoriale e urbanistica puo' subordinare                   
l'attuazione degli interventi di trasformazione:                                
a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli            
impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli                 
insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni                  
ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilita'; ovvero             
b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente                      
individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo             
intervento.                                                                     
3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti alle           
qualita' intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale.           
Essi sono stabiliti dal Piano strutturale comunale (PSC) ovvero dagli           
strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale                  
sovraordinati e sono recepiti dal Piano operativo comunale (POC).               
4. Il POC puo' inoltre apporre vincoli urbanistici, finalizzati                 
all'acquisizione coattiva di immobili.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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