LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 5
Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo
alla normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee
per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito
documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilita' ambientale e territoriale.
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.