LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 4
Quadro conoscitivo
1. Il quadro conoscitivo e' elemento costitutivo degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla
organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e
dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce
riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei
contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilita' di cui
all'art. 5.
2. Il quadro conoscitivo dei piani generali, in coerenza con i
compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo:
a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;
b) agli aspetti fisici e morfologici;
c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;
d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;
e) all'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;
f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla
normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in
salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.
3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il
quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo
con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di
interesse.
4. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni
operano ai sensi dell'art. 17, provvedendo alle integrazioni, agli
approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.