REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO I                                                                    
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 4                                                                
Quadro conoscitivo                                                              
1. Il quadro conoscitivo e' elemento costitutivo degli strumenti di             
pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla                   
organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e            
dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce                      
riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei                 
contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilita' di cui               
all'art. 5.                                                                     
2. Il quadro conoscitivo dei piani generali, in coerenza con i                  
compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo:                      
a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;                 
b) agli aspetti fisici e morfologici;                                           
c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;                          
d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;                       
e) all'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;              
f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla                  
normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in              
salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.                                
3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il                 
quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo           
con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di                     
interesse.                                                                      
4. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni               
operano ai sensi dell'art. 17, provvedendo alle integrazioni, agli              
approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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