LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
Processo di pianificazione
1. La pianificazione territoriale e urbanistica garantisce la
coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le
destinazioni e gli interventi di trasformazione previsti, verificando
nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate.
2. A tal fine la pianificazione si sviluppa attraverso le seguenti
azioni, avendo riguardo alla natura ed ai contenuti dei diversi
strumenti:
a) l'individuazione degli obiettivi generali di sviluppo economico e
sociale, di tutela e riequilibrio del territorio che si intendono
perseguire;
b) la formazione di un quadro conoscitivo;
c) la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli
obiettivi individuati;
d) la regolamentazione degli interventi e la programmazione della
loro attuazione;
e) il monitoraggio e il bilancio degli effetti sul territorio
conseguenti all'attuazione dei piani.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
esplicitano le motivazioni poste a fondamento delle scelte
strategiche operate.