REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO I                                                                    
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 2                                                                
Funzioni ed obiettivi della pianificazione                                      
1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione            
fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.             
2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai                   
seguenti obiettivi generali:                                                    
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani           
e del sistema produttivo;                                                       
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con            
la sicurezza e la tutela dell'integrita' fisica e con l'identita'               
culturale del territorio;                                                       
c) migliorare la qualita' della vita e la salubrita' degli                      
insediamenti urbani;                                                            
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e               
ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e                 
mitigazione degli impatti;                                                      
e) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale,                       
architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi           
di riqualificazione del tessuto esistente;                                      
f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non                     
sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti                 
insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e                      
riqualificazione.                                                               
3. Ai fini della presente legge per strumenti di pianificazione                 
territoriale e urbanistica si intende l'insieme degli atti di                   
pianificazione, disciplinati dalla legislazione regionale, che siano            
volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi           
di trasformazione.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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