LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2
Funzioni ed obiettivi della pianificazione
1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione
fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai
seguenti obiettivi generali:
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani
e del sistema produttivo;
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con
la sicurezza e la tutela dell'integrita' fisica e con l'identita'
culturale del territorio;
c) migliorare la qualita' della vita e la salubrita' degli
insediamenti urbani;
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e
ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e
mitigazione degli impatti;
e) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale,
architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi
di riqualificazione del tessuto esistente;
f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non
sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e
riqualificazione.
3. Ai fini della presente legge per strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica si intende l'insieme degli atti di
pianificazione, disciplinati dalla legislazione regionale, che siano
volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi
di trasformazione.