DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 2 marzo 2000, n. 1679
DPR 24/5/1988, n. 203, art. 17. Parere regionale per autorizzazione costruzione ed esercizio di un impianto di competenza del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato - Societa' Barilla Alimentare SpA - Parma - Impianto di Parma
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali
termoelettriche e di raffinerie di oli minerali, previo parere dei
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione
interessata;
vista l'istanza del 3 giugno 1999, presentata ai sensi dell'art. 17
del DPR 203/88, con la quale la Societa' Barilla Alimentare SpA, con
sede legale in comune di Parma, Via Mantova n. 166, richiede
l'autorizzazione alla installazione di un impianto di cogenerazione
per la produzione di energia elettrica e calore, alimentato a gas
naturale, avente potenza termica complessiva pari a 34,372 MWt da
ubicarsi presso lo stabilimento sito in comune di Parma, via Mantova
n. 166;
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato in data 8 luglio 1999 prot. n. 214935 con la quale
si richiede il parere regionale ai sensi dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, n. 203;
esaminate, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17 del
DPR 203/88, la relazione tecnica progettuale e la perizia giurata
allegate alla domanda sopra citata;
valutate le soluzioni tecnico impiantistiche proposte e
specificatamente: n. 2 turbine a gas dotate di sistemi per la
riduzione a secco degli ossidi di azoto, aventi ciascuna potenza
termica pari a 17.186 KWt e da n. 2 caldaie a semplice recupero
aventi ciascuna potenzialita' pari a 8.068 KWt;
tenuto conto delle osservazioni, considerazioni, condizioni e
prescrizioni aggiuntive avanzate in merito con lettera prot. n.7503
del 28 febbraio 2000 dalla Amministazione provinciale di Parma in
accordo con l'Amministrazione comunale di Parma;
visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di
competenza dei dirigeriti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero
Pagotto per quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92;
determina:
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione
richiesta dalla Societa' Barilla Alimentare SpA con sede legale in
comune di Parma, Via Mantova n. 166 alla installazione di un impianto
di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore,
alimentato a gas naturale, avente potenza termica complessiva pari a
34,372 MWt da ubicarsi presso lo stabilimento sito in comune di
Parma, Via Mantova, n. 166, a condizione che vengano rispettate le
seguenti prescrizioni ritenute necessarie:
- devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:
NOx (come NO2) 80 mg/Nmc
CO 60 mg/Nmc
- i valori di emissione si intendono riferiti a fumi secchi ad una
percentuale volumetrica di ossigeno nell'effluente gassoso pari al
15%, a OC e 0,101 Mpa;
- per quanto riguarda altri inquinanti presenti nelle emissioni
dovranno essere rispettati i valori indicati ai punti 5, 6, 7 ed 8
dell'allegato 3 del DM 12 luglio 1990;
- per il controllo dei limiti di emissione in atmosfera devono essere
installate idonee strumentazioni di controllo e registrazione
automatica degli inquinanti (NOx, CO), del tenore volumetrico di
ossigeno, della temperatura e dell'umidita' relativa;
2) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al
Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanita', la presente
determinazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta
dalla Societa' Barilla Alimentare SpA di Parma;
di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta efficacia della
stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani