REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 dicembre 1999, n. 12003

Ditta Azienda agricola Sacchetto Giorgio, Mario e Righetti Angela - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla Azienda           
agricola Sacchetto Giorgio, Mario e Righetti Angela con sede in Via             
Razza, n. 10 del comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), legalmente                  
domiciliato presso la sede del Comune di Reggio Emilia, la                      
concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee            
in localita' Giada del comune di Reggio Emilia; (omissis) per la                
quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,145 (l/s 14,5) e fino             
ad un massimo uguale e non superiore a moduli 0,50 (l/s 50) per uso             
irriguo e piu' precisamente per irrigare un appezzamento di terreno             
di complessivi ettari 21 coltivato a prato; (omissis)                           
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione dei secondo Elenco supplettivo delle acque pubbliche           
della provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3694 di rep. del 10/3/1998                         
(omissis)                                                                       
Art. 6                                                                          
Garanzie da osservarsi                                                          
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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