REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 100

Misure per il controllo dell'influenza aviare. Modifica dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamata la propria ordinanza n. 89 del 24/2/2000 con la quale sono           
state adottate misure di controllo dell'influenza aviare;                       
preso atto che dagli allevatori e operatori del settore e' stata                
richiesta la modifica di alcune misure in materia di trasporto                  
ritenendole di difficile applicazione;                                          
ritenute accoglibili le richieste di modifica in quanto non inficiano           
il sostanziale rigore delle misure adottate;                                    
ravvisata pertanto l'opportunita' di apportare alcune modifiche agli            
articoli 1 e 2 della predetta ordinanza;                                        
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e dal punto 3.1 della delibera 2541/95;                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti dott. Giovanni Paganelli in                 
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                   
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
in tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti            
misure:                                                                         
Art. 1                                                                          
L'art. 1 dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000 e' cosi' modificato:                
- I titolari dei mangimifici devono garantire che i trasporti di                
mangime ad allevamenti avicoli sia effettuato con automezzi operanti            
unicamente in ambito regionale o in quello di regioni dove non si               
sono verificati focolai e gli stessi devono garantire altresi' che              
gli automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni                
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi in piu'            
allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e                     
disinfezione dell'automezzo;                                                    
- il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti           
prevalentemente nel territorio regionale o in quello di regioni dove            
non si sono verificati focolai, nel caso di automezzi che abbiano               
effettuato carichi o scarichi da allevamenti siti in regioni dove si            
sono verificati focolai, tali automezzi non possono essere adibiti al           
carico presso allevamenti regionali prima che siano trascorse 48 ore            
dalle operazioni di lavaggio e disinfezione;                                    
- gli automezzi adibiti al trasporto di animali e uova devono essere            
lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e, con lo stesso              
automezzo, non devono essere effettuati carichi o scarichi                      
consecutivi in piu' allevamenti senza che siano eseguiti tra un                 
carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo vuoto;           
- la raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti degli                     
allevamenti deve essere effettuata con mezzi operanti unicamente nel            
territorio regionale e senza che siano eseguiti carichi in piu'                 
allevamenti consecutivamente;                                                   
- la raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli deve           
avvenire con automezzi operanti unicamente nel territorio regionale e           
i materiali devono essere destinati ad impianti che garantiscano il             
trattamento termico di sicurezza;                                               
- negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e                 
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve           
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza           
con il normale conferimento al macello.                                         
Art. 2                                                                          
L'art. 2 dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000 e' cosi' modificato:                
- I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di                 
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello                
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.                
600.6/24461/57N/483 datato 11/2/2000.                                           
La parte relativa alla certificazione veterinaria e' obbligatoria per           
le disinfezioni eseguite nei macelli su automezzi che hanno                     
trasportato animali provenienti da zone di sorveglianza.                        
Art. 3                                                                          
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del              
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,           
n. 320.                                                                         
Art. 4                                                                          
I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i                    
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei             
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio           
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza.                                                       
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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