ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 100
Misure per il controllo dell'influenza aviare. Modifica dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la propria ordinanza n. 89 del 24/2/2000 con la quale sono
state adottate misure di controllo dell'influenza aviare;
preso atto che dagli allevatori e operatori del settore e' stata
richiesta la modifica di alcune misure in materia di trasporto
ritenendole di difficile applicazione;
ritenute accoglibili le richieste di modifica in quanto non inficiano
il sostanziale rigore delle misure adottate;
ravvisata pertanto l'opportunita' di apportare alcune modifiche agli
articoli 1 e 2 della predetta ordinanza;
visti:
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e dal punto 3.1 della delibera 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti dott. Giovanni Paganelli in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente
ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
in tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti
misure:
Art. 1
L'art. 1 dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000 e' cosi' modificato:
- I titolari dei mangimifici devono garantire che i trasporti di
mangime ad allevamenti avicoli sia effettuato con automezzi operanti
unicamente in ambito regionale o in quello di regioni dove non si
sono verificati focolai e gli stessi devono garantire altresi' che
gli automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi in piu'
allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e
disinfezione dell'automezzo;
- il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti
prevalentemente nel territorio regionale o in quello di regioni dove
non si sono verificati focolai, nel caso di automezzi che abbiano
effettuato carichi o scarichi da allevamenti siti in regioni dove si
sono verificati focolai, tali automezzi non possono essere adibiti al
carico presso allevamenti regionali prima che siano trascorse 48 ore
dalle operazioni di lavaggio e disinfezione;
- gli automezzi adibiti al trasporto di animali e uova devono essere
lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e, con lo stesso
automezzo, non devono essere effettuati carichi o scarichi
consecutivi in piu' allevamenti senza che siano eseguiti tra un
carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo vuoto;
- la raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti degli
allevamenti deve essere effettuata con mezzi operanti unicamente nel
territorio regionale e senza che siano eseguiti carichi in piu'
allevamenti consecutivamente;
- la raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli deve
avvenire con automezzi operanti unicamente nel territorio regionale e
i materiali devono essere destinati ad impianti che garantiscano il
trattamento termico di sicurezza;
- negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza
con il normale conferimento al macello.
Art. 2
L'art. 2 dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000 e' cosi' modificato:
- I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.
600.6/24461/57N/483 datato 11/2/2000.
La parte relativa alla certificazione veterinaria e' obbligatoria per
le disinfezioni eseguite nei macelli su automezzi che hanno
trasportato animali provenienti da zone di sorveglianza.
Art. 3
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,
n. 320.
Art. 4
I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il
personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione
della presente ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani