DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 266
Attuazione L.R. 3 luglio 1989, n. 23 recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica". Quarta direttiva regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che all'art. 11 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica" e' previsto che la
Giunta regionale eserciti la necessaria azione di promozione,
indirizzo e coordinamento, per l'attuazione della legge medesima,
attraverso l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto
previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
considerato:
- che il volontariato interessa una pluralita' di forme, di attivita'
e di modelli organizzativi che sempre piu' si e' estesa, nel quadro
generale disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla
legislazione regionale di recepimento;
- che le guardie ecologiche volontarie (gev), pur rientrando in tale
quadro generale, presentano una loro specificita', derivante dal
modello organizzativo prefigurato dalla L.R. 23/89;
- che tale modello organizzativo del servizio volontario di vigilanza
ecologica, basato fondamentalmente sulla collaborazione tra le
Province, soggetti istituzionali preposti alla nomina dei volontari a
guardia ecologica, e i Raggruppamenti provinciali delle gev, si
dimostra ancora attuale;
- che l'attuale trend di crescita del numero delle gev e dei
Raggruppamenti in cui le stesse si organizzano, le profonde
innovazioni legislative intervenute in vari settori della tutela
ambientale e il mutato quadro dei rapporti interistituzionali
impongono un aggiornamento ed una integrazione delle direttive
regionali fin qui emanate;
- che nel corso dell'anno 1999 si e' svolta una approfondita
riflessione tra tutti i soggetti interessati, culminata nel convegno
tenutosi a Bologna il 16 aprile ultimo scorso, tesa a verificare lo
stato di applicazione della legge regionale e ad individuare
modalita' di rilancio della stessa nel mutato quadro delle condizioni
sopradescritto;
- che fra le iniziative da intraprendere ai suddetti fini si sono
individuate sia la possibilita' di sottoscrivere dei protocolli
d'intesa tra la Regione, le Province e i Raggruppamenti gev (questi
ultimi anche in forma coordinata) che la necessita' di emanare
un'apposita direttiva regionale;
dato atto che il competente Servizio regionale dell'Assessorato al
Territorio, Programmazione e Ambiente ha elaborato una proposta di
direttiva, ripetutamente discussa con le Province e con i
Raggruppamenti provinciali gev, tesa a definire piu' precisamente
nell'ambito della L.R. 23/89, i compiti di programmazione delle
attivita' di volontariato ecologico in capo alle Province stesse, ad
aggiornare le modalita' di svolgimento ed i contenuti dei corsi di
formazione per le gev, ad uniformare l'attribuzione di poteri di
accertamento alle gev nelle singole realta' provinciali su un corpo
normativo minimo condiviso;
sentito il parere della competente Commissione consiliare Territorio
e Ambiente espresso nella seduta del 10/2/2000;
ritenuto:
- di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto
la quarta direttiva in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23
"Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";
- di procedere alla pubblicazione della direttiva suddetta, avente
carattere vincolante per gli Enti delegati, nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 35, L.R. 6/84;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale, arch. Marta
Scarelli e dal Direttore generale dell'Area Programmazione e
Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli in merito,
rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
41/92 e del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;viste:
- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23;
- la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la quarta direttiva regionale in attuazione della
L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica" come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Quarta direttiva in applicazione della L.R. 3 luglio 1989, n.23
"Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica"
Premessa
Negli anni piu' recenti si e' assistito ad un'evoluzione del settore
del volontariato sia in termini legislativi che di presenza e di
organizzazione di associazioni e di raggruppamenti, in settori e
materie diverse.
In particolare nei dieci anni trascorsi dalla approvazione della L.R.
23/89 si e' organizzata nella nostra regione una forte attivita' di
vigilanza ecologica volontaria sul territorio.
Al 31 dicembre 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte
le Province con un numero complessivo di 1.128 guardie ecologiche
volontarie (gev).
Nonostante i notevoli cambiamenti intervenuti nella legislazione e
nella prassi della tutela ambientale in questo arco di tempo, lo
schema organizzativo previsto dalla legge, basato sulla
collaborazione tra le Province, soggetti istituzionali preposti alla
nomina dei volontari a guardia ecologica, e i Raggruppamenti
provinciali delle gev, dotati di ampia autonomia, si dimostra ancora
attuale come emerso da una approfondita verifica effettuata
recentemente in apposito convegno.
Si sono tuttavia rilevati alcuni limiti applicativi della legge, che
impediscono tuttora un omogeneo impiego delle gev nelle varie realta'
provinciali ed un pieno sviluppo delle potenzialita' del volontariato
ecologico, in particolare nel settore della vigilanza ambientale.
Attraverso un rinnovato impegno tra le istituzioni (la Regione, quale
ente preposto ad emanare indirizzi e direttive e le Province,
direttamente coinvolte nella preparazione delle gev e nella
programmazione delle relative attivita') e le gev, rappresentate dai
Raggruppamenti provinciali anche in forma coordinata, si intende piu'
completamente utilizzare le potenzialita' della legge rafforzando
alcuni aspetti, che si possono cosi' sintetizzare:
- la definizione dei requisiti operativi dei Raggruppamenti
provinciali gev e la programmazione delle attivita' da attuarsi a
livello provinciale;
- l'aggiornamento del contenuto e delle modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione per le gev e la definizione di modalita'
standardizzate delle prove di selezione (esame teorico-pratico);
- la definizione di percorsi per corsi di aggiornamento e di
addestramento delle gev;
- l'attribuzione alle gev, nell'ambito dei compiti di vigilanza
ambientale, di poteri di accertamento secondo criteri di omogeneita'
tra le diverse realta' provinciali;
- la collaborazione tra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti
gev anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con
le strutture di coordinamento delle gev.
Requisiti per l'operativita' dei Raggruppamenti provinciali gev,
formazione ed attuazione dei programmi delle attivita'
I requisiti formali e sostanziali necessari per la costituzione e
l'operativita' dei Raggruppamenti provinciali delle guardie
ecologiche rimangono quelli stabiliti dalla precedente terza
direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 21
novembre 1995, n. 4055, che comprendono quelli generali, richiesti a
qualsiasi associazione di volontariato a cui si aggiungono quelli
specifici per le gev che si costituiscono ai sensi della L.R. n. 23.
Tali requisiti vengono di seguito sinteticamente richiamati e
consistono in:
- essere dotati di atto costitutivo e di statuto adeguati a norma di
legge e di regolamento di servizio approvato dall'Autorita' di
Pubblica sicurezza;
- essere iscritti al Registro regionale del volontariato;
- aderire al programma delle attivita' predisposto dalle
Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli enti e gli organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio
naturale e dell'ambiente e con gli stessi Raggruppamenti provinciali
delle gev;
- stipulare convenzione con gli enti titolari di competenze in campo
ambientale;
- essere composti da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a
guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di
guardia giurata;
- garantire una effettiva e continuativa attivita' di vigilanza
ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale;
- garantire la disponibilita' delle gev ad espletare le attivita'
previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore
alle 8 ore.
Ai sensi dell'art. 2, secondo comma e dell'art. 8, primo comma, lett.
a) della L.R. 23/89 le Province predispongono pertanto, entro il 31
dicembre di ogni anno, uno schema di programma delle attivita' da
svolgere nell'anno seguente che dovra' essere inviato ai
Raggruppamenti provinciali della guardie ecologiche e agli altri enti
ed organismi aventi competenze in materia ambientale ai fini del
conseguimento dell'intesa ivi prevista.
Per dare attuazione al programma redatto come sopra e sottoscritto
dai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie
riconosciuti idonei ed aventi i requisiti di operativita' sopra
stabiliti, le Province stipulano o rinnovano una convenzione con i
Raggruppamenti gev stessi. La stipula della convenzione, che puo'
avere valenza anche pluriennale, tra la Provincia interessata ed i
Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche e' condizione
indispensabile per lo svolgimento delle attivita' programmate. Il
rinnovo della convenzione e' automatico a seguito dell'accettazione
del nuovo programma annuale delle attivita', salvo disdetta di una o
delle due parti anticipata e motivata con preavviso di almeno tre
mesi sulla data di scadenza.
Fermo restando le attivita' svolte in convenzione con le Province, i
Raggruppamenti gev possono stipulare convenzioni con gli altri enti
ed organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano
avvalersi delle gev in ordine alla vigilanza ed altre attivita'
derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilita' od
emanazione di questi ultimi (ad esempio norme di attuazione e
regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e
regolamenti comunali, controlli sugli inquinamenti ecc.).
Gli schemi di tali convenzioni dovranno essere preventivamente
inviati alle Province interessate per permettere una efficace opera
di coordinamento delle attivita' previste dal programma.
Organizzazione dei corsi di formazione: approvazione del programma,
modalita' di accesso, di svolgimento e di conclusione
Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione si
riprendono e si aggiornano le indicazioni gia' approvate con le
precedenti direttive con le seguenti specificazioni.
Le Province, sulla base di una ricognizione sul numero delle gev in
attivita', sul numero di richieste di aspiranti gev e sulla
necessita' di nuove gev in relazione alle attivita' di controllo e di
vigilanza ambientale da espletare sul territorio effettuata in
collaborazione con i Raggruppamenti gev, sentiti gli altri enti ed
organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del
patrimonio naturale e dell'ambiente, stabiliscono periodi e modalita'
per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il numero massimo dei
partecipanti che non dovra' essere inferiore alle 30 unita' per ogni
corso.
I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e
indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle
Province competenti e vertono come contenuto sulle seguenti materie:
Parte generale
a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo
sostenibile. Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena
alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di
sviluppo sostenibile e di capacita' di carico degli ecosistemi;
b) ambiente nei singoli elementi. Aspetti geologici, geomorfologici,
idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo
inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico;
c) ambiente naturale come sistema. Flora e vegetazione, micologia,
fauna, habitat e aree protette;
d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Fonti, modalita'
di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali
tecniche di depurazione e antinquinamento;
e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della
cartografia;
f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.
Parte legislativa
a) inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami. DLgs 11
maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole". Leggi e direttive regionali correlate. L.R. 24 aprile
1995, n. 50 "Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti d'allevamento e sue modifiche";
b) smaltimento dei rifiuti. DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione
delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 911/689 CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio",
modificato ed integrato dal DLgs 8 novembre 1997, n. 389. L.R. 12
luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, e
successive modifiche";
c) risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale TU 1775/33
sulle acque. Vincolo idrogeologico RDL 30/12/1923, n. 3267.
Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Legge 18 maggio 1989,
n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo". L.R. 19 luglio 1991, n. 17. Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche". Legge 5 gennaio
1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
d) protezione della natura e aree protette. L.R. 24/1/1977, n. 2
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della
natura-disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco". L.R. 2
aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve
naturali" e successive modificazioni. Direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche. DPR 8 settembre 1997, n. 357
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche'
della flora e della fauna selvatiche";
e) regolamentazione della raccolta dei prodotti spontanei della
terra. L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale in
attuazione della Legge 16/12/1985, n. 752" e sue modifiche. L.R. 2
aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993, n.352";
f) pesca ed attivita' venatoria. L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela
e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in
Emilia-Romagna". Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica ameoterma e per il prelievo
venatorio". L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria" e successive modificazioni. Regolamento regionale 6 aprile
1995, n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in
Emilia-Romagna";
g) protezione civile ed emergenze di carattere ecologico L.R. 19
aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi
della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile.
Principali rischi, coordinamento e ruolo degli enti nelle attivita'
di protezione civile;
h) pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde
urbano. Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla
pianificazione urbanistico territoriale provinciale e comunale.
Regolamenti del verde urbano e ordinanze sindacali in materia di
tutela dell'ambiente.
Figura giuridica delle gev
Volontariato, figura giuridica delle gev e norme comportamentali.
Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato"; L.R. 3
luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica" e direttive regionali di attuazione - profilo, compiti e
doveri delle gev e loro organizzazione. TULPS, RD 773/31; RD 635/40 -
la guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza. Legge 24
novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", L.R. 28 aprile
1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni.
Nozioni di procedura penale attinenti la materia. Tecniche di
rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione
di sanzioni pecuniarie. Nozioni sulla dinamica di relazione e sui
codici di comportamento.
Nella svolgimento del corso dovranno essere esplicitati per ogni
materia di riferimento i compiti specifici delle guardie ecologiche.
La durata del corso e' di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla
parte teorica e le restanti per uscite ed esercitazioni pratiche.
Per quanto riguarda la parte legislativa saranno maggiormente
trattate le normative su cui verra' conferito il potere di
accertamento alle gev.
Le uscite e le esercitazioni pratiche, da effettuarsi coi docenti,
coi vigili provinciali e con le guardie ecologiche gia' attive e di
provata esperienza, sono finalizzate ad approfondire la conoscenza
diretta del territorio e le relative problematiche ambientali,
all'uso degli strumenti ed alle tecniche di rilevamento,
all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di
rapporti di servizio e di segnalazione.
Fermo restando quanto indicato con la prima direttiva sulla scelta
dei docenti ai corsi, si raccomanda di sviluppare adeguatamente anche
la parte relativa ai poteri delle gev, alla correttezza
comportamentale e alle modalita' di segnalazione e di compilazione di
verbali e di rapporti di servizio, utilizzando allo scopo come
insegnanti agenti o funzionari della Polizia provinciale e
municipale, della Prefettura e della Magistratura.
A questi ultimi aspetti legati alla conoscenza della figura giuridica
e delle norme comportamentali delle gev si ritiene che debbano essere
dedicate almeno 15 ore delle complessive 80.
I corsi programmati dalle Province possono essere organizzati
direttamente dalle Province stesse, dai Raggruppamenti provinciali
gev gia' esistenti ed operanti e dalle associazioni di protezione
ambientale di cui all'art. 13 della Legge 349/86.Le Province hanno
facolta' di controllo sul regolare svolgimento dei corsi
indipendentemente dal soggetto organizzatore.
Nel rispetto delle modalita' stabilite dalle Province e fatte salve
le priorita' piu' avanti indicate, l'accesso ai corsi e' aperto a
tutti i cittadini; deve essere esclusivamente richiesto il possesso
dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.
Per l'accesso ai corsi e' data priorita' alle aspiranti gev che
abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato presso un
Raggruppamento provinciale esistente ed operante nei termini
stabiliti dalla citata terza direttiva (12 uscite o 60 ore di
attivita'), tenendo conto delle esigenze di copertura territoriale
della vigilanza ecologica.
Sono ammessi all'esame i candidati che abbiano partecipato ai corsi
per almeno 3/4 delle ore stabilite.
L'esame teorico-pratico si svolgera' davanti alla Commissione
nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/89.
Consistera' in una prova scritta di risposta a quesiti pre-definiti
(quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla
Commissione, nella compilazione di un fac-simile di verbale di
accertamento e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di
denuncia all'autorita' giudiziaria ex art. 331 Codice di procedura
civile, nonche' in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la
preparazione relazionale e comportamentale dei candidati.
Corsi di aggiornamento e corsi di addestramento
Le guardie ecologiche volontarie frequentano corsi di aggiornamento
organizzati per materia o per gruppi di materie.
Le Province, sentiti i Raggruppamenti delle guardie ecologiche
volontarie, definiscono le modalita' organizzative dei corsi di
aggiornamento in riferimento ad intervenute innovazioni legislative
nelle materie di competenza.
Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le
guardie ecologiche esercitano potere di accertamento la frequenza e'
obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina provinciale
delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge.
Le gev che collaborano con le ARPA provinciali e con gli Enti di
gestione delle aree protette, nonche' le gev che svolgono attivita'
di protezione civile partecipano ai corsi di addestramento
eventualmente predisposti dagli enti e dagli organismi competenti.
Le modalita' ed il numero dei partecipanti ai suddetti corsi di
aggiornamento e di addestramento sono stabilite dalle Province in
collaborazione con i Raggruppamenti gev e con gli enti organizzatori
competenti.
Individuazione delle norme su cui conferire potere di accertamento
alle gev
Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari
su cui e' possibile conferire alle gev potere di accertamento
stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte
le Province debbano conferire tale potere alle gev almeno sui
seguenti articoli:
- art. 15, L.R. 2/77;
- art. 32, L.R. 11/88;
- art. 50, comma 1, DLgs 22/97;
- art. 35, L.R. 27/94;
- art. 18, L.R. 24/91 come sostituito dalla L.R. 20/96;
- artt. 13 e 20, L.R. 6/96;
- ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela
dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano.
Le Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca
ed attivita' venatoria alle gev che partecipano ai corsi, con
l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi
provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse
dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le gev gia' in possesso
di atto di nomina contenente tale potere di accertamento.
Il potere di accertamento sulle restanti norme gia' indicate dalle
precedenti direttive regionali potra' essere conferito, in relazione
alle particolari necessita' di vigilanza ecologica che si manifestano
sul territorio, su decisione delle singole Province, in
collaborazione con i Raggruppamenti provinciali gev.
Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti gev
Al fine di garantire una piu' efficace programmazione delle attivita'
ed un maggior coordinamento tra piu' Raggruppamenti operanti nel
territorio provinciale, le Province possono favorire la stipula di
protocolli d'intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti stessi.
Tenuto conto inoltre che da piu' di un decennio si e' sviluppato ed
organizzato nel territorio regionale un servizio di volontariato di
vigilanza ecologica secondo le finalita' e le modalita' stabilite
dalla L.R. 23/89 e che l'organizzazione del suddetto servizio si basa
sull'impegno e la collaborazione tra gli enti - la Regione nel ruolo
di indirizzo e di sostegno finanziario e le Province con compiti
programmatici, di promozione della formazione e di sostegno delle
attivita' delle gev - ed i Raggruppamenti provinciali dotati di
propria autonomia gestionale; che la quasi totalita' dei
Raggruppamenti ha aderito ad organismi di coordinamento regionali che
possono costituire un valido supporto ai Raggruppamenti provinciali
stessi nel processo di autorganizzazione e di formazione e nei
rapporti con le Province e con la Regione; che per garantire e per
migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico occorre
rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei
tavoli di consultazione e di verifica sull'attivita' svolta,
valorizzando al massimo le potenzialita' della L.R. 23/89; si ritiene
utile giungere ad un protocollo d'intesa tra Regione, Province ed
associazioni di coordinamento dei Raggruppamenti provinciali gev. Il
concorso della Regione alla predisposizione del suddetto documento
sara' curato dal competente Assessorato al Territorio, Programmazione
e Ambiente.