REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 266

Attuazione L.R. 3 luglio 1989, n. 23 recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica". Quarta direttiva regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che all'art. 11 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina            
del servizio volontario di vigilanza ecologica" e' previsto che la              
Giunta regionale eserciti la necessaria azione di promozione,                   
indirizzo e coordinamento, per l'attuazione della legge medesima,               
attraverso l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto                
previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;                        
considerato:                                                                    
- che il volontariato interessa una pluralita' di forme, di attivita'           
e di modelli organizzativi che sempre piu' si e' estesa, nel quadro             
generale disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla                      
legislazione regionale di recepimento;                                          
- che le guardie ecologiche volontarie (gev), pur rientrando in tale            
quadro generale, presentano una loro specificita', derivante dal                
modello organizzativo prefigurato dalla L.R. 23/89;                             
- che tale modello organizzativo del servizio volontario di vigilanza           
ecologica, basato fondamentalmente sulla collaborazione tra le                  
Province, soggetti istituzionali preposti alla nomina dei volontari a           
guardia ecologica, e i Raggruppamenti provinciali delle gev, si                 
dimostra ancora attuale;                                                        
- che l'attuale trend di crescita del numero delle gev e dei                    
Raggruppamenti in cui le stesse si organizzano, le profonde                     
innovazioni legislative intervenute in vari settori della tutela                
ambientale e il mutato quadro dei rapporti interistituzionali                   
impongono un aggiornamento ed una integrazione delle direttive                  
regionali fin qui emanate;                                                      
- che nel corso dell'anno 1999 si e' svolta una approfondita                    
riflessione tra tutti i soggetti interessati, culminata nel convegno            
tenutosi a Bologna il 16 aprile ultimo scorso, tesa a verificare lo             
stato di applicazione della legge regionale e ad individuare                    
modalita' di rilancio della stessa nel mutato quadro delle condizioni           
sopradescritto;                                                                 
- che fra le iniziative da intraprendere ai suddetti fini si sono               
individuate sia la possibilita' di sottoscrivere dei protocolli                 
d'intesa tra la Regione, le Province e i Raggruppamenti gev (questi             
ultimi anche in forma coordinata) che la necessita' di emanare                  
un'apposita direttiva regionale;                                                
dato atto che il competente Servizio regionale dell'Assessorato al              
Territorio, Programmazione e Ambiente ha elaborato una proposta di              
direttiva, ripetutamente discussa con le Province e con i                       
Raggruppamenti provinciali gev, tesa a definire piu' precisamente               
nell'ambito della L.R. 23/89, i compiti di programmazione delle                 
attivita' di volontariato ecologico in capo alle Province stesse, ad            
aggiornare le modalita' di svolgimento ed i contenuti dei corsi di              
formazione per le gev, ad uniformare l'attribuzione di poteri di                
accertamento alle gev nelle singole realta' provinciali su un corpo             
normativo minimo condiviso;                                                     
sentito il parere della competente Commissione consiliare Territorio            
e Ambiente espresso nella seduta del 10/2/2000;                                 
ritenuto:                                                                       
- di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto            
la quarta direttiva in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23               
"Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";                    
- di procedere alla pubblicazione della direttiva suddetta, avente              
carattere vincolante per gli Enti delegati, nel Bollettino Ufficiale            
della Regione ai sensi dell'art. 35, L.R. 6/84;                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale, arch. Marta                   
Scarelli e dal Direttore generale dell'Area Programmazione e                    
Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli in merito,                   
rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della             
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.            
41/92 e del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;viste:                
- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23;                                                 
- la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;                                               
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la quarta direttiva regionale in attuazione della               
L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di                
vigilanza ecologica" come parte integrante e sostanziale del presente           
atto;                                                                           
2) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Quarta direttiva in applicazione della L.R. 3 luglio 1989,  n.23                
"Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica"                     
Premessa                                                                        
Negli anni piu' recenti si e' assistito ad un'evoluzione del settore            
del volontariato sia in termini legislativi che di presenza e di                
organizzazione di associazioni e di raggruppamenti, in settori e                
materie diverse.                                                                
In particolare nei dieci anni trascorsi dalla approvazione della L.R.           
23/89 si e' organizzata nella nostra regione una forte attivita' di             
vigilanza ecologica volontaria sul territorio.                                  
Al 31 dicembre 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte            
le Province con un numero complessivo di 1.128 guardie ecologiche               
volontarie (gev).                                                               
Nonostante i notevoli cambiamenti intervenuti nella legislazione e              
nella prassi della tutela ambientale in questo arco di tempo, lo                
schema organizzativo previsto dalla legge, basato sulla                         
collaborazione tra le Province, soggetti istituzionali preposti alla            
nomina dei volontari a guardia ecologica, e i Raggruppamenti                    
provinciali delle gev, dotati di ampia autonomia, si dimostra ancora            
attuale come emerso da una approfondita verifica effettuata                     
recentemente in apposito convegno.                                              
Si sono tuttavia rilevati alcuni limiti applicativi della legge, che            
impediscono tuttora un omogeneo impiego delle gev nelle varie realta'           
provinciali ed un pieno sviluppo delle potenzialita' del volontariato           
ecologico, in particolare nel settore della vigilanza ambientale.               
Attraverso un rinnovato impegno tra le istituzioni (la Regione, quale           
ente preposto ad emanare indirizzi e direttive e le Province,                   
direttamente coinvolte nella preparazione delle gev e nella                     
programmazione delle relative attivita') e le gev, rappresentate dai            
Raggruppamenti provinciali anche in forma coordinata, si intende piu'           
completamente utilizzare le potenzialita' della legge rafforzando               
alcuni aspetti, che si possono cosi' sintetizzare:                              
- la definizione dei requisiti operativi dei Raggruppamenti                     
provinciali gev e la programmazione delle attivita' da attuarsi a               
livello provinciale;                                                            
- l'aggiornamento del contenuto e delle modalita' di svolgimento dei            
corsi di formazione per le gev e la definizione di modalita'                    
standardizzate delle prove di selezione (esame teorico-pratico);                
- la definizione di percorsi per corsi di aggiornamento e di                    
addestramento delle gev;                                                        
- l'attribuzione alle gev, nell'ambito dei compiti di vigilanza                 
ambientale, di poteri di accertamento secondo criteri di omogeneita'            
tra le diverse realta' provinciali;                                             
- la collaborazione tra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti             
gev anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con            
le strutture di coordinamento delle gev.                                        
Requisiti per l'operativita' dei Raggruppamenti provinciali gev,                
formazione ed attuazione dei programmi delle attivita'                          
I requisiti formali e sostanziali necessari per la costituzione e               
l'operativita' dei Raggruppamenti provinciali delle guardie                     
ecologiche rimangono quelli stabiliti dalla precedente terza                    
direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 21                 
novembre 1995, n. 4055, che comprendono quelli generali, richiesti a            
qualsiasi associazione di volontariato a cui si aggiungono quelli               
specifici per le gev che si costituiscono ai sensi della L.R. n. 23.            
Tali requisiti vengono di seguito sinteticamente richiamati e                   
consistono in:                                                                  
- essere dotati di atto costitutivo e di statuto adeguati a norma di            
legge e di regolamento di servizio approvato dall'Autorita' di                  
Pubblica sicurezza;                                                             
- essere iscritti al Registro regionale del volontariato;                       
- aderire al programma delle attivita' predisposto dalle                        
Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli enti e gli organismi              
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio             
naturale e dell'ambiente e con gli stessi Raggruppamenti provinciali            
delle gev;                                                                      
- stipulare convenzione con gli enti titolari di competenze in campo            
ambientale;                                                                     
- essere composti da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a             
guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di                 
guardia giurata;                                                                
- garantire una effettiva e continuativa attivita' di vigilanza                 
ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale;                             
- garantire la disponibilita' delle gev ad espletare le attivita'               
previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore           
alle 8 ore.                                                                     
Ai sensi dell'art. 2, secondo comma e dell'art. 8, primo comma, lett.           
a) della L.R. 23/89 le Province predispongono pertanto, entro il 31             
dicembre di ogni anno, uno schema di programma delle attivita' da               
svolgere nell'anno seguente che dovra' essere inviato ai                        
Raggruppamenti provinciali della guardie ecologiche e agli altri enti           
ed organismi aventi competenze in materia ambientale ai fini del                
conseguimento dell'intesa ivi prevista.                                         
Per dare attuazione al programma redatto come sopra e sottoscritto              
dai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie              
riconosciuti idonei ed aventi i requisiti di operativita' sopra                 
stabiliti, le Province stipulano o rinnovano una convenzione con i              
Raggruppamenti gev stessi. La stipula della convenzione, che puo'               
avere valenza anche pluriennale, tra la Provincia interessata ed i              
Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche e' condizione               
indispensabile per lo svolgimento delle attivita' programmate. Il               
rinnovo della convenzione e' automatico a seguito dell'accettazione             
del nuovo programma annuale delle attivita', salvo disdetta di una o            
delle due parti anticipata e motivata con preavviso di almeno tre               
mesi sulla data di scadenza.                                                    
Fermo restando le attivita' svolte in convenzione con le Province, i            
Raggruppamenti gev possono stipulare convenzioni con gli altri enti             
ed organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano              
avvalersi delle gev in ordine alla vigilanza ed altre attivita'                 
derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilita' od                  
emanazione di questi ultimi (ad esempio norme di attuazione e                   
regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e                 
regolamenti comunali, controlli sugli inquinamenti ecc.).                       
Gli schemi di tali convenzioni dovranno essere preventivamente                  
inviati alle Province interessate per permettere una efficace opera             
di coordinamento delle attivita' previste dal programma.                        
Organizzazione dei corsi di formazione: approvazione del programma,             
modalita' di accesso, di svolgimento e di conclusione                           
Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione si                 
riprendono e si aggiornano le indicazioni gia' approvate con le                 
precedenti direttive con le seguenti specificazioni.                            
Le Province, sulla base di una ricognizione sul numero delle gev in             
attivita', sul numero di richieste di aspiranti gev e sulla                     
necessita' di nuove gev in relazione alle attivita' di controllo e di           
vigilanza ambientale da espletare sul territorio effettuata in                  
collaborazione con i Raggruppamenti gev, sentiti gli altri enti ed              
organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del              
patrimonio naturale e dell'ambiente, stabiliscono periodi e modalita'           
per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il numero massimo dei            
partecipanti che non dovra' essere inferiore alle 30 unita' per ogni            
corso.                                                                          
I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e              
indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle              
Province competenti e vertono come contenuto sulle seguenti materie:            
Parte generale                                                                  
a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo                       
sostenibile.  Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena                   
alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di                  
sviluppo sostenibile e di capacita' di carico degli ecosistemi;                 
b) ambiente nei singoli elementi. Aspetti geologici, geomorfologici,            
idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo             
inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico;                                     
c) ambiente naturale come sistema. Flora e vegetazione, micologia,              
fauna, habitat e aree protette;                                                 
d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Fonti, modalita'             
di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali              
tecniche di depurazione e antinquinamento;                                      
e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della            
cartografia;                                                                    
f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.                       
Parte legislativa                                                               
a) inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami. DLgs 11            
maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque                      
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                      
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole". Leggi e direttive regionali correlate. L.R. 24 aprile                
1995, n. 50 "Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami                 
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli                 
effluenti d'allevamento e sue modifiche";                                       
b) smaltimento dei rifiuti. DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione             
delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 911/689 CEE sui rifiuti                 
pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio",            
modificato ed integrato dal DLgs 8 novembre 1997, n. 389. L.R. 12               
luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, e                 
successive modifiche";                                                          
c)  risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale TU 1775/33            
sulle acque. Vincolo idrogeologico RDL 30/12/1923, n. 3267.                     
Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Legge 18 maggio 1989,           
n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della                 
difesa del suolo". L.R. 19 luglio 1991, n. 17. Legge 5 gennaio 1994,            
n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche". Legge 5 gennaio             
1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei            
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";                  
d) protezione della natura e aree protette. L.R. 24/1/1977, n. 2                
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -                      
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della                    
natura-disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco". L.R. 2           
aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve             
naturali" e successive modificazioni. Direttiva 92/43/CEE relativa              
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della                
flora e della fauna selvatiche. DPR 8 settembre 1997, n. 357                    
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa              
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche'               
della flora e della fauna selvatiche";                                          
e) regolamentazione della raccolta dei prodotti spontanei della                 
terra. L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta,                 
coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale in                
attuazione della Legge 16/12/1985, n. 752" e sue modifiche. L.R. 2              
aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della                            
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio                  
regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993,  n.352";                    
f) pesca ed attivita' venatoria. L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela           
e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in                      
Emilia-Romagna". Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la                   
protezione della fauna selvatica ameoterma e per il prelievo                    
venatorio". L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la                    
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'               
venatoria" e successive modificazioni. Regolamento regionale 6 aprile           
1995, n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in                    
Emilia-Romagna";                                                                
g) protezione civile ed emergenze di carattere ecologico L.R. 19                
aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi               
della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile.                   
Principali rischi, coordinamento e ruolo degli enti nelle attivita'             
di protezione civile;                                                           
h) pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde                
urbano. Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla                 
pianificazione urbanistico territoriale provinciale e comunale.                 
Regolamenti del verde urbano e ordinanze sindacali in materia di                
tutela dell'ambiente.                                                           
Figura giuridica delle gev                                                      
Volontariato, figura giuridica delle gev e norme comportamentali.               
Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato"; L.R. 3            
luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza             
ecologica" e direttive regionali di attuazione - profilo, compiti e             
doveri delle gev e loro organizzazione. TULPS, RD 773/31; RD 635/40 -           
la guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza. Legge 24           
novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", L.R. 28 aprile             
1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni                        
amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni.             
Nozioni di procedura penale attinenti la materia. Tecniche di                   
rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione             
di sanzioni pecuniarie. Nozioni sulla dinamica di relazione e sui               
codici di comportamento.                                                        
Nella svolgimento del corso dovranno essere esplicitati per ogni                
materia di riferimento i compiti specifici delle guardie ecologiche.            
La durata del corso e' di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla                
parte teorica e le restanti per uscite ed esercitazioni pratiche.               
Per quanto riguarda la parte legislativa saranno maggiormente                   
trattate le normative su cui verra' conferito il potere di                      
accertamento alle gev.                                                          
Le uscite e le esercitazioni pratiche, da effettuarsi coi docenti,              
coi vigili provinciali e con le guardie ecologiche gia' attive e di             
provata esperienza, sono finalizzate ad approfondire la conoscenza              
diretta del territorio e le relative problematiche ambientali,                  
all'uso degli strumenti ed alle tecniche di rilevamento,                        
all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di                
rapporti di servizio e di segnalazione.                                         
Fermo restando quanto indicato con la prima direttiva sulla scelta              
dei docenti ai corsi, si raccomanda di sviluppare adeguatamente anche           
la parte relativa ai poteri delle gev, alla correttezza                         
comportamentale e alle modalita' di segnalazione e di compilazione di           
verbali e di rapporti di servizio, utilizzando allo scopo come                  
insegnanti agenti o funzionari della Polizia provinciale e                      
municipale, della Prefettura e della Magistratura.                              
A questi ultimi aspetti legati alla conoscenza della figura giuridica           
e delle norme comportamentali delle gev si ritiene che debbano essere           
dedicate almeno 15 ore delle complessive 80.                                    
I corsi programmati dalle Province possono essere organizzati                   
direttamente dalle Province stesse, dai Raggruppamenti provinciali              
gev gia' esistenti ed operanti e dalle associazioni di protezione               
ambientale di cui all'art. 13 della Legge 349/86.Le Province hanno              
facolta' di controllo sul regolare svolgimento dei corsi                        
indipendentemente dal soggetto organizzatore.                                   
Nel rispetto delle modalita' stabilite dalle Province e fatte salve             
le priorita' piu' avanti indicate, l'accesso ai corsi e' aperto a               
tutti i cittadini; deve essere esclusivamente richiesto il possesso             
dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.                        
Per l'accesso ai corsi e' data priorita' alle aspiranti gev che                 
abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato presso un                   
Raggruppamento provinciale esistente ed operante nei termini                    
stabiliti dalla citata terza direttiva (12 uscite o 60 ore di                   
attivita'), tenendo conto delle esigenze di copertura territoriale              
della vigilanza ecologica.                                                      
Sono ammessi all'esame i candidati che abbiano partecipato ai corsi             
per almeno 3/4 delle ore stabilite.                                             
L'esame teorico-pratico si svolgera' davanti alla Commissione                   
nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/89.                 
Consistera' in una prova scritta di risposta a quesiti pre-definiti             
(quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla                       
Commissione, nella compilazione di un fac-simile di verbale di                  
accertamento e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di               
denuncia all'autorita' giudiziaria ex art. 331 Codice di procedura              
civile, nonche' in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la           
preparazione relazionale e comportamentale dei candidati.                       
Corsi di aggiornamento e corsi di addestramento                                 
Le guardie ecologiche volontarie frequentano corsi di aggiornamento             
organizzati per materia o per gruppi di materie.                                
Le Province, sentiti i Raggruppamenti delle guardie ecologiche                  
volontarie, definiscono le modalita' organizzative dei corsi di                 
aggiornamento in riferimento ad intervenute innovazioni legislative             
nelle materie di competenza.                                                    
Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le                  
guardie ecologiche esercitano potere di accertamento la frequenza e'            
obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina provinciale             
delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge.                       
Le gev che collaborano con le ARPA provinciali e con gli Enti di                
gestione delle aree protette, nonche' le gev che svolgono attivita'             
di protezione civile partecipano ai corsi di addestramento                      
eventualmente predisposti dagli enti e dagli organismi competenti.              
Le modalita' ed il numero dei partecipanti ai suddetti corsi di                 
aggiornamento e di addestramento sono stabilite dalle Province in               
collaborazione con i Raggruppamenti gev e con gli enti organizzatori            
competenti.                                                                     
Individuazione delle norme su cui conferire potere di accertamento              
alle gev                                                                        
Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari            
su cui e' possibile conferire alle gev potere di accertamento                   
stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte           
le Province debbano conferire tale potere alle gev almeno sui                   
seguenti articoli:                                                              
- art. 15, L.R. 2/77;                                                           
- art. 32, L.R. 11/88;                                                          
- art. 50, comma 1, DLgs 22/97;                                                 
- art. 35, L.R. 27/94;                                                          
- art. 18, L.R. 24/91 come sostituito dalla L.R. 20/96;                         
- artt. 13 e 20, L.R. 6/96;                                                     
- ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela                        
dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano.                                
Le Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca             
ed attivita' venatoria alle gev che partecipano ai corsi, con                   
l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi           
provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse             
dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le gev gia' in possesso            
di atto di nomina contenente tale potere di accertamento.                       
Il potere di accertamento sulle restanti norme gia' indicate dalle              
precedenti direttive regionali potra' essere conferito, in relazione            
alle particolari necessita' di vigilanza ecologica che si manifestano           
sul territorio, su decisione delle singole Province, in                         
collaborazione con i Raggruppamenti provinciali gev.                            
Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti gev                    
Al fine di garantire una piu' efficace programmazione delle attivita'           
ed un maggior coordinamento tra piu' Raggruppamenti operanti nel                
territorio provinciale, le Province possono favorire la stipula di              
protocolli d'intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti stessi.             
Tenuto conto inoltre che da piu' di un decennio si e' sviluppato ed             
organizzato nel territorio regionale un servizio di volontariato di             
vigilanza ecologica secondo le finalita' e le modalita' stabilite               
dalla L.R. 23/89 e che l'organizzazione del suddetto servizio si basa           
sull'impegno e la collaborazione tra gli enti - la Regione nel ruolo            
di indirizzo e di sostegno finanziario e le Province con compiti                
programmatici, di promozione della formazione e di sostegno delle               
attivita' delle gev - ed i Raggruppamenti provinciali dotati di                 
propria autonomia gestionale; che la quasi totalita' dei                        
Raggruppamenti ha aderito ad organismi di coordinamento regionali che           
possono costituire un valido supporto ai Raggruppamenti provinciali             
stessi nel processo di autorganizzazione e di formazione e nei                  
rapporti con le Province e con la Regione; che per garantire e per              
migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico occorre           
rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei              
tavoli di consultazione e di verifica sull'attivita' svolta,                    
valorizzando al massimo le potenzialita' della L.R. 23/89; si ritiene           
utile giungere ad un protocollo d'intesa tra Regione, Province ed               
associazioni di coordinamento dei Raggruppamenti provinciali gev. Il            
concorso della Regione alla predisposizione del suddetto documento              
sara' curato dal competente Assessorato al Territorio, Programmazione           
e Ambiente.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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