REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 232

Rinnovo convenzione con ONLUS "GIMBE" per collaborazione Progetto Settore 2 "Rendere disponibile l'accesso alle evidenze scientifiche" di cui alla delibera di Giunta regionale 105/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di procedere sulla base di quanto indicato in premessa al rinnovo            
dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e ONLUS GIMBE con sede a             
Palermo attraverso l'approvazione dell'Allegato A) "Schema di                   
convenzione" parte integrante e sostanziale della presente                      
deliberazione in attuazione della delibera 105/00;                              
2) di affidare l'incarico all'organizzazione non lucrativa di                   
utilita' sociale GIMBE (Gruppo italiano per la medicina basata sulle            
evidenze), secondo le modalita' e le condizioni evidenziate                     
nell'allegato di cui al punto 1) che precede;                                   
3) di determinare che il suddetto rapporto avra' validita' dalla data           
della stipula della convenzione al 31 dicembre 2000;                            
4) di stabilire quale corrispettivo per le prestazioni svolte dal               
GIMBE Lit. 50.000.000, (pari a Euro 25.822,84), a presentazione di              
regolari note di addebito secondo le seguenti modalita':                        
- Lit. 25.000.000 (pari a Euro 12.911,42), da corrispondere in corso            
d'opera sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, previa             
idonea relazione da parte del Responsabile del competente Settore 2             
dell'ASR di approvazione ed illustrazione dei risultati conseguiti;             
- Lit. 25.000.000 (pari a Euro 12.911,42) a saldo, alla conclusione             
delle attivita' svolte e previa idonea relazione da parte del                   
Responsabile del competente Settore 2 dell'ASR di approvazione ed               
illustrazione dei risultati conseguiti;                                         
5) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente             
alla stipula della convenzione provvedera' il Direttore generale                
dell'Agenzia sanitaria regionale;                                               
6) di dare atto altresi' che l'onere finanziario di Lit. 50.000.000             
derivante dal presente provvedimento risulta ricompreso nell'impegno            
di spesa n. 318 assunto sul Capitolo 51270 "Quota del Fondo sanitario           
regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di                
promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in                  
relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario                  
nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n. 502 - Mezzi                  
statali" del Bilancio per l'esercizio 2000 che e' stato dotato della            
necessaria disponibilita' ed approvato dal Consiglio regionale nella            
seduta del 26 gennaio 2000, con la richiamata deliberazione 105/00;             
7) di dare atto, infine, che alla liquidazione dei compensi e alla              
emissione dei titoli di pagamento provvedera' il Direttore generale             
dell'Agenzia sanitaria regionale in qualita' di Funzionario delegato            
ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e                     
successive integrazioni, in ottemperanza alle disposizioni previste             
negli atti deliberativi 4650/95, 636/96, 79/97, 105/00 gia' citati in           
premessa e secondo le modalita' indicate al punto 4) che precede e              
dell'articolo 4 della convenzione allegata;8) di prendere atto che              
per tutto quanto non espressamente previsto nel presente                        
provvedimento si rinvia alle disposizioni indicate nell'Allegato B)             
"Progetto di ricerca" approvato con la delibera 1124/99 sopracitata;            
9) di pubblicare la presente delibera, per estratto, nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A)                                                                     
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il GIMBE per              
collaborazione alla ricerca Programma "Rendere disponibile l'accesso            
alle evidenze scientifiche", secondo anno, in esecuzione della                  
delibera di Giunta regionale  n.. . . . . del . . . . . . . . . .               
Tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062530379), rappresentata           
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Direttore generale                   
dell'Agenzia sanitaria regionale, (di seguito indicata piu'                     
semplicemente come "ASR") domiciliato per la carica in Bologna, Viale           
A. Moro n. 38,                                                                  
l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale GIMBE (Gruppo                
italiano per la medicina basata sulle evidenze) (codice fiscale . . .           
. . . . . . . .), nella persona del suo Presidente, domiciliato per             
la carica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cio'            
espressamente autorizzato dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . con           
. . . . . . . . . . . . . . . di seguito indicato piu' semplicemente            
come "GIMBE", in attuazione a quanto previsto dalla delibera della              
Giunta regionale n. 105 dell'1 febbraio 2000 "Approvazione del                  
programma delle attivita' dell'Agenzia sanitaria regionale da                   
svolgere nell'anno 2000", esecutiva, ed in particolare per il                   
Programma "Rendere disponibile l'accesso alle evidenze scientifiche",           
dalla delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .            
. . . . ,                                                                       
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1. L'ASR e il GIMBE collaborano alla realizzazione del Programma                
"Rendere disponibile l'accesso alle evidenze scientifiche".                     
2. L'attivita' di ricerca e' completamente dettagliata all'Allegato             
B), parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta                  
regionale 1124/99.                                                              
Art. 2                                                                          
Obiettivi e programma di lavoro                                                 
1. Obiettivo del progetto e' introdurre un adeguato sistema di                  
information e knowledge management nella regione Emilia-Romagna:                
oltre alla creazione di un'infrastruttura virtuale per l'accesso alle           
informazioni scientifiche - oggetto di altra articolazione di questo            
progetto - diventa di importanza prioritaria la formazione degli                
operatori delle Aziende sanitarie regionali. Secondo livello (il                
progetto di formazione si articola attraverso due livelli differenti;           
il primo e' stato interamente svolto nel 1999).                                 
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione e sua risoluzione                                      
1. La presente convenzione ha validita' a decorrere dalla data di               
stipulazione e ha termine il 31/12/2000; i contraenti si impegnano a            
dare inizio alla ricerca entro un mese dalla stipulazione.                      
2. Le parti si riservano di risolvere la convenzione nel caso di                
insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'.                         
In tal caso, la Regione dovra' corrispondere al GIMBE il                        
corrispettivo per l'attivita' effettivamente svolta, previa                     
valutazione del Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale.            
3. Nel caso di inadempimenti ogni parte contraente puo' risolvere la            
presente convenzione conformemente alla disposizione del Codice                 
civile.                                                                         
Art. 4                                                                          
Pagamento                                                                       
1. La Regione, in relazione alla collaborazione oggetto della                   
presente convenzione, si impegna a corrispondere al GIMBE la somma di           
Lit. 50.000.000, (pari ad Euro 25.822,84).                                      
Alla liquidazione dei compensi e alla emissione dei titoli di                   
pagamento provvedera' il Direttore generale dell'Agenzia sanitaria              
regionale in qualita' di Funzionario delegato ai sensi del                      
Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e successive                       
integrazioni e secondo le modalita' previste negli atti deliberativi            
di Giunta regionale 4650/95, 639/96 e 79/97.                                    
2. Tale importo verra' erogato secondo le seguenti modalita':                   
- Lit. 25.000.000, (pari ad Euro 12.911,42), da corrispondere in                
corso d'opera sulla base delle prestazioni effettivamente erogate,              
previa idonea relazione da parte del Responsabile del competente                
Settore 2 dell'ASR di approvazione ed illustrazione dei risultati               
conseguiti;                                                                     
- Lit. 25.000.000, (pari ad Euro 12.911,42), a saldo, alla                      
conclusione delle attivita' svolte e previa idonea relazione da parte           
del Responsabile del competente Settore 2 dell'ASR di approvazione ed           
illustrazione dei risultati conseguiti.                                         
3. I compensi pattuiti saranno corrisposti su presentazione di                  
regolari note di addebito ed i relativi mandati di pagamento saranno            
emessi a favore di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
Art. 5                                                                          
Modifiche operative                                                             
1. Nel caso si rendessero necessarie eventuali modifiche al programma           
di cui all' art. 2, tali da non compromettere le finalita' della                
ricerca, esse potranno essere apportate su proposta del Direttore               
generale dell'Agenzia sanitaria regionale e dal Presidente del GIMBE.           
Art. 6                                                                          
Utilizzazione dei risultati e proprieta'                                        
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono           
di esclusiva proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale li               
utilizzera' nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.            
2. Il GIMBE puo' utilizzare, per i propri fini istituzionali i                  
risultati e/o le metodologie della ricerca in oggetto, previa                   
preventiva autorizzazione della Regione.                                        
Nelle pubblicazioni deve comparire che il contenuto e' parte della              
ricerca oggetto della presente convenzione, svolta congiuntamente               
dalla ASR e dal GIMBE.                                                          
Art. 7                                                                          
Foro competente                                                                 
1. Per qualsiasi controversia insorgesse dalla presente convenzione             
e' competente il Foro di Bologna.                                               
Art. 8                                                                          
Oneri fiscali                                                                   
1. La presente convenzione e' redatta in duplice originale. In caso             
d'uso verra' registrata a tassa fissa, ai sensi del comma II                    
dell'art. 5 (caso d'uso) e dell'art. 38 (tassa fissa) del DPR                   
26/10/1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e             
spese del richiedente la registrazione.                                         
Bologna, li' . . . . . . . . . . . .                                            
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per IL GIMBE                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina