DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 232
Rinnovo convenzione con ONLUS "GIMBE" per collaborazione Progetto Settore 2 "Rendere disponibile l'accesso alle evidenze scientifiche" di cui alla delibera di Giunta regionale 105/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di procedere sulla base di quanto indicato in premessa al rinnovo
dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e ONLUS GIMBE con sede a
Palermo attraverso l'approvazione dell'Allegato A) "Schema di
convenzione" parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione in attuazione della delibera 105/00;
2) di affidare l'incarico all'organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale GIMBE (Gruppo italiano per la medicina basata sulle
evidenze), secondo le modalita' e le condizioni evidenziate
nell'allegato di cui al punto 1) che precede;
3) di determinare che il suddetto rapporto avra' validita' dalla data
della stipula della convenzione al 31 dicembre 2000;
4) di stabilire quale corrispettivo per le prestazioni svolte dal
GIMBE Lit. 50.000.000, (pari a Euro 25.822,84), a presentazione di
regolari note di addebito secondo le seguenti modalita':
- Lit. 25.000.000 (pari a Euro 12.911,42), da corrispondere in corso
d'opera sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, previa
idonea relazione da parte del Responsabile del competente Settore 2
dell'ASR di approvazione ed illustrazione dei risultati conseguiti;
- Lit. 25.000.000 (pari a Euro 12.911,42) a saldo, alla conclusione
delle attivita' svolte e previa idonea relazione da parte del
Responsabile del competente Settore 2 dell'ASR di approvazione ed
illustrazione dei risultati conseguiti;
5) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente
alla stipula della convenzione provvedera' il Direttore generale
dell'Agenzia sanitaria regionale;
6) di dare atto altresi' che l'onere finanziario di Lit. 50.000.000
derivante dal presente provvedimento risulta ricompreso nell'impegno
di spesa n. 318 assunto sul Capitolo 51270 "Quota del Fondo sanitario
regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di
promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in
relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n. 502 - Mezzi
statali" del Bilancio per l'esercizio 2000 che e' stato dotato della
necessaria disponibilita' ed approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 26 gennaio 2000, con la richiamata deliberazione 105/00;
7) di dare atto, infine, che alla liquidazione dei compensi e alla
emissione dei titoli di pagamento provvedera' il Direttore generale
dell'Agenzia sanitaria regionale in qualita' di Funzionario delegato
ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e
successive integrazioni, in ottemperanza alle disposizioni previste
negli atti deliberativi 4650/95, 636/96, 79/97, 105/00 gia' citati in
premessa e secondo le modalita' indicate al punto 4) che precede e
dell'articolo 4 della convenzione allegata;8) di prendere atto che
per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento si rinvia alle disposizioni indicate nell'Allegato B)
"Progetto di ricerca" approvato con la delibera 1124/99 sopracitata;
9) di pubblicare la presente delibera, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il GIMBE per
collaborazione alla ricerca Programma "Rendere disponibile l'accesso
alle evidenze scientifiche", secondo anno, in esecuzione della
delibera di Giunta regionale n.. . . . . del . . . . . . . . . .
Tra
la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062530379), rappresentata
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Direttore generale
dell'Agenzia sanitaria regionale, (di seguito indicata piu'
semplicemente come "ASR") domiciliato per la carica in Bologna, Viale
A. Moro n. 38,
l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale GIMBE (Gruppo
italiano per la medicina basata sulle evidenze) (codice fiscale . . .
. . . . . . . .), nella persona del suo Presidente, domiciliato per
la carica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cio'
espressamente autorizzato dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . con
. . . . . . . . . . . . . . . di seguito indicato piu' semplicemente
come "GIMBE", in attuazione a quanto previsto dalla delibera della
Giunta regionale n. 105 dell'1 febbraio 2000 "Approvazione del
programma delle attivita' dell'Agenzia sanitaria regionale da
svolgere nell'anno 2000", esecutiva, ed in particolare per il
Programma "Rendere disponibile l'accesso alle evidenze scientifiche",
dalla delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .
. . . . ,
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto
1. L'ASR e il GIMBE collaborano alla realizzazione del Programma
"Rendere disponibile l'accesso alle evidenze scientifiche".
2. L'attivita' di ricerca e' completamente dettagliata all'Allegato
B), parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta
regionale 1124/99.
Art. 2
Obiettivi e programma di lavoro
1. Obiettivo del progetto e' introdurre un adeguato sistema di
information e knowledge management nella regione Emilia-Romagna:
oltre alla creazione di un'infrastruttura virtuale per l'accesso alle
informazioni scientifiche - oggetto di altra articolazione di questo
progetto - diventa di importanza prioritaria la formazione degli
operatori delle Aziende sanitarie regionali. Secondo livello (il
progetto di formazione si articola attraverso due livelli differenti;
il primo e' stato interamente svolto nel 1999).
Art. 3
Durata della convenzione e sua risoluzione
1. La presente convenzione ha validita' a decorrere dalla data di
stipulazione e ha termine il 31/12/2000; i contraenti si impegnano a
dare inizio alla ricerca entro un mese dalla stipulazione.
2. Le parti si riservano di risolvere la convenzione nel caso di
insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'.
In tal caso, la Regione dovra' corrispondere al GIMBE il
corrispettivo per l'attivita' effettivamente svolta, previa
valutazione del Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale.
3. Nel caso di inadempimenti ogni parte contraente puo' risolvere la
presente convenzione conformemente alla disposizione del Codice
civile.
Art. 4
Pagamento
1. La Regione, in relazione alla collaborazione oggetto della
presente convenzione, si impegna a corrispondere al GIMBE la somma di
Lit. 50.000.000, (pari ad Euro 25.822,84).
Alla liquidazione dei compensi e alla emissione dei titoli di
pagamento provvedera' il Direttore generale dell'Agenzia sanitaria
regionale in qualita' di Funzionario delegato ai sensi del
Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e successive
integrazioni e secondo le modalita' previste negli atti deliberativi
di Giunta regionale 4650/95, 639/96 e 79/97.
2. Tale importo verra' erogato secondo le seguenti modalita':
- Lit. 25.000.000, (pari ad Euro 12.911,42), da corrispondere in
corso d'opera sulla base delle prestazioni effettivamente erogate,
previa idonea relazione da parte del Responsabile del competente
Settore 2 dell'ASR di approvazione ed illustrazione dei risultati
conseguiti;
- Lit. 25.000.000, (pari ad Euro 12.911,42), a saldo, alla
conclusione delle attivita' svolte e previa idonea relazione da parte
del Responsabile del competente Settore 2 dell'ASR di approvazione ed
illustrazione dei risultati conseguiti.
3. I compensi pattuiti saranno corrisposti su presentazione di
regolari note di addebito ed i relativi mandati di pagamento saranno
emessi a favore di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 5
Modifiche operative
1. Nel caso si rendessero necessarie eventuali modifiche al programma
di cui all' art. 2, tali da non compromettere le finalita' della
ricerca, esse potranno essere apportate su proposta del Direttore
generale dell'Agenzia sanitaria regionale e dal Presidente del GIMBE.
Art. 6
Utilizzazione dei risultati e proprieta'
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono
di esclusiva proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale li
utilizzera' nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.
2. Il GIMBE puo' utilizzare, per i propri fini istituzionali i
risultati e/o le metodologie della ricerca in oggetto, previa
preventiva autorizzazione della Regione.
Nelle pubblicazioni deve comparire che il contenuto e' parte della
ricerca oggetto della presente convenzione, svolta congiuntamente
dalla ASR e dal GIMBE.
Art. 7
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorgesse dalla presente convenzione
e' competente il Foro di Bologna.
Art. 8
Oneri fiscali
1. La presente convenzione e' redatta in duplice originale. In caso
d'uso verra' registrata a tassa fissa, ai sensi del comma II
dell'art. 5 (caso d'uso) e dell'art. 38 (tassa fissa) del DPR
26/10/1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e
spese del richiedente la registrazione.
Bologna, li' . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL GIMBE