DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 1379
Linee guida per l'attuazione del II Programma delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98 (proposta della Giunta regionale in data 8 febbraio 2000, n. 156)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 156, in data 8 febbraio 2000,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per proporre al
Consiglio l'approvazione del II Programma per l'attuazione del DLgs
25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
2070 del 18 febbraio 2000;
visti:
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero";
- il DPR 5 agosto 1998 "Approvazione del documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1998,
n. 40";
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del DLgs 25 luglio 1998,
n. 286";
visti inoltre:
- l'art. 5 della L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni;
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;
dato atto:
- che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione sociale
degli immigrati vengono individuati dal predetto decreto 286/98 quali
strumenti i seguenti interventi:
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e
all'educazione interculturale (art. 38);
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42);
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);
- che per la realizzazione dei predetti interventi e' stato
istituito, con l'art. 45 del predetto decreto, il Fondo nazionale per
le politiche migratorie;
- che con deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio
regionale sono state approvate le linee guida per l'attuazione del
primo Programma delle attivita' di accoglienza e di assistenza a
favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98, concernente
l'utilizzo della somma di Lire 788.073.000 (pari a Euro 407.005,74)
proveniente dalla quota del predetto Fondo per l'esercizio 1998
assegnata alla Regione Emilia-Romagna;
- che con deliberazione n. 2359 del 7 dicembre 1999 della Giunta
regionale e' stata approvata la deliberazione avente per oggetto
"Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi
in conto capitale, secondo le procedure richiamate dall'art. 5 della
L.R. 14/90, per gli interventi previsti dall'art. 40, commi 1, 2 e 3
e in attuazione dell'art. 45, comma 2, del DLgs 25 luglio 1998, n.
286", con la quale, al punto b) del dispositivo, e' stata destinata
al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire
2.997.018.000 (pari a Euro 1.547.830,62) provenienti dalla medesima
quota relativa all'esercizio 1998;
- che con DPCM in data 6 agosto 1999, di concerto con il Ministro
dell'Interno, e' stata effettuata la ripartizione tra le Regioni del
predetto Fondo, relativa all'esercizio 1999, da destinare agli
interventi di cui sopra e che la quota stabilita per la Regione
Emilia-Romagna risulta essere di Lire 3.919.765.000 (pari a Euro
2.024.389,68);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2459/99 e' stata
autorizzata, ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 31/77 come
modificato dall'art. 8 della L.R. 40/94, l'iscrizione della somma di
Lire 3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68) al Capitolo 68317
"Contributi ai Comuni per le attivita' di accoglienza e di assistenza
a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2 lettere A) e B), 3 e 4,
L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998,
n.286; DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali"
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;
vista la deliberazione legislativa concernente il "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000 e Bilancio
pluriennale 2000/2002" approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 26 gennaio 2000;
visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza
Regione-Autonomie locali il giorno 11 febbraio 2000 e le relative
proposte recepite;
dato atto che si puo' procedere al riparto per ambito territoriale
delle risorse allocate al sopracitato Capitolo 68317, assegnate dallo
Stato per l'anno 1999, in modo da consentire la formulazione di un
piano di intervento delle iniziative ritenute prioritarie,
finalizzate all'avvio di azioni positive per favorire i processi di
integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
viste:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie locali"
e successive modificazioni;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 187/99;
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n. 26
assenti n. 24
voti favorevoli n. 22
voti contrari n. 4
voti nulli n. -
astenuti n. -
delibera:
a) l'approvazione del II Programma per l'attuazione del DLgs 25
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" concernente l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo
nazionale per le politiche migratorie relativo all'esercizio 1999,
allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, contenente gli obiettivi, la definizione
degli ambiti territoriali e la relativa ripartizione delle risorse
finanziarie per ciascun ambito, le linee di indirizzo per
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento, nonche' le
procedure per la concessione dei contributi a favore dei Comuni
capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei predetti piani
territoriali;
b) di dare atto che le risorse finanziarie provenienti dal predetto
Fondo nazionale - annualita' 1999 - per complessive Lire
3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68) risultano iscritte come
specificato in premessa al Capitolo 68317 "Contributi ai comuni per
le attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
(art. 5, commi 1, 2 lettere A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n.
14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n.286; DPCM 28 settembre
1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali" del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2000 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio
2000;
c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa e che la Giunta regionale provvedera' con successivo atto
all'assegnazione e definizione delle modalita' di erogazione dei
contributi a favore dei Comuni capofila, alla concessione e, qualora
ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa contabile,
al contestuale impegno delle somme sulla base degli indirizzi e dei
criteri contenuti nel Programma di cui alla precedente lett. a);
d) di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 5,
del DPR 394/99, il Dirigente competente per materia, nei termini
previsti, provvedera' all'inoltro al Ministro per la Solidarieta'
Sociale della prescritta relazione sullo stato di attuazione degli
interventi previsti;
e) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI,
QUALITA' URBANA,IMMIGRAZIONE,
AIUTI INTERNAZIONALI
II PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL DLGS
N. 286 DEL 25 LUGLIO 1998
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per
la concessione dei contributi a favore dei Comuni capofila dei
singoli progetti esecutivi ricompresi nei predetti piani territoriali
1) Premessa
Il presente provvedimento fa seguito ai due precedenti provvedimenti
di attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione
Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate per l'esercizio 1998 e
che qui di seguito si riassumono:
1) deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale
recante "Linee guida per l'attuazione del primo Programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98" - importo complessivo: Lire 788.073.000
(pari a Euro 407.005,74);
2) deliberazione n. 2359 del 7 dicembre 1999 della Giunta regionale
avente per oggetto "Bando per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi in conto capitale, secondo le procedure
richiamate dall'art. 5, della L.R. 14/90, per gli interventi previsti
dall'art. 40, commi 1, 2 e 3 e in attuazione dell'art. 45, comma 2,
del DLgs 25 luglio 1998, n. 286", con la quale, al punto b) del
dispositivo, e' stata destinata al finanziamento degli interventi
previsti la somma di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70),
di cui Lire 2.997.018.000 (pari a Euro 1.547.830,62) provenienti
dalla assegnazione statale relativa all'esercizio 1998.
Con i citati provvedimenti si e' inteso fornire una prima risposta ai
problemi posti dall'impatto sul territorio della popolazione
immigrata, agendo sia sul versante degli interventi straordinari di
accoglienza, che rispondono a esigenze di carattere sostanzialmente
emergenziale, sia sul versante degli interventi di integrazione
sociale.
Il presente provvedimento si pone ora l'obiettivo di delineare e di
dare un primo carattere di sistematicita' al complesso degli
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili dal DLgs
286/98 permettono di attivare sul territorio regionale in accordo con
quanto disposto dall'art. 58 del DPR 31 agosto 1999, n. 394,
regolamento attuativo della legge.
Per le somme assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
1999 prosegue il regime transitorio di utilizzo delle stesse, gia'
operante nelle more di approvazione del regolamento attuativo del
DLgs 286/98 per le somme assegnate alla Regione Emilia-Romagna
relative alla quota 1998, che permette l'elaborazione di uno
specifico e contingente quadro operativo e gestionale.
La particolarita' del territorio della regione, lo sviluppo dei
servizi e delle reti operative delle Autonomie locali consentono alla
stato attuale di definire, nel campo degli interventi rivolti
all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, un piano
di azione che vede la partecipazione diretta degli Enti locali
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti che vadano ad
integrare e a sviluppare le attuali reti dei servizi, in un'ottica di
qualificazione, di continuita' e di progressivo consolidamento
territoriale delle politiche rivolte agli immigrati, da realizzare
nell'ambito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi,
pubblici e privati.
2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di
intervento
Il Documento programmatico di cui all'art. 3 del DLgs 286/98
individua tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica
di integrazione:
A) costruire relazioni positive;
B) garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;
C) assicurare i diritti della presenza legale.
A) Costruire relazioni positive
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti
culturali connessi ai luoghi di origine.
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare
prioritariamente, nell'ambito del presente programma, le seguenti
azioni:
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di
sensibilizzazione alla gestione della cosa pubblica. In quest'ottica
risultano pertanto prioritari gli interventi a sostegno
dell'associazionismo e quelli configurabili in un ambito complessivo
di sperimentazione di percorsi di rappresentanza;
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere
l'integrazione sociale;
- avvio o implementazione di osservatori locali sull'immigrazione con
funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale in
collegamento con analoga funzione a livello provinciale e regionale;
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi
connessi all'immigrazione;
- effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che
mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all'immigrazione;
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo
finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine;
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di
comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative
all'immigrazione in Emilia-Romagna ivi comprese le iniziative
connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualita' di
operatori dell'informazione.
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in
particolare che gli interventi siano destinati prioritariamente ai
soggetti oggettivamente piu' deboli quali i minori e le donne.
In particolare risultano pertanto da attivare prioritariamente i
seguenti interventi:
in ambito scolastico:
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte dei minori stranieri immigrati;
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso
scolastico;
- interventi volti a valorizzare, nell'ambito di apposite iniziative
didattiche, la conoscenza delle culture di origine;
- interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di
origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;
in ambito di accesso ai servizi:
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12
dell'art. 44 del DLgs 286/98 nei confronti della discriminazione.
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i comuni capoluogo
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi sanitari di tipo
preventivo e curativo, con particolare riferimento agli interventi di
attuazione del Titolo II della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
- interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e
consolidino una specifica professionalita' tale da garantire sia la
ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate
prestazioni da parte dei servizi;
- interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a
favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in
condizioni di particolare difficolta';
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte degli stranieri adulti;
- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la
ricerca di migliori opportunita'.
C) Assicurare i diritti della presenza legale
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile
contro la discriminazione.
3) I soggetti
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni
concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende
sanitarie locali, Provveditorati agli studi, Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale quali privato sociale, cooperative
sociali e volontariato.
4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,
piani territoriali e progetti esecutivi
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione
dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la
dimensione di riferimento.
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti
locali interessati, delle priorita' di intervento - tenuto conto che
saranno considerati prioritari i progetti derivanti da accordi di
piu' Comuni associati - e conseguentemente la distribuzione delle
risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel
territorio di competenza sulla base di specifici accordi.
Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali
soggetti attuatori, di altri Enti pubblici, tra i quali, a titolo
esemplificativo, i Provveditorati agli studi e le Aziende sanitarie
locali, nonche' delle rappresentanze delle forze economiche e sociali
e delle associazioni degli immigrati.
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli
enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici
piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo
ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e
delle modalita' di realizzazione degli interventi.
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da
attribuire ad ogni singola azione.
I progetti potranno essere annuali o biennali.
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse
messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non potranno essere
inferiori al 35% della spesa totale.
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi alla Regione -
Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale - per
l'adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di
approvazione e di assegnazione dei contributi a favore dei Comuni
capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei predetti piani
territoriali.
5) Le risorse finanziarie
5.1 La ripartizione delle risorse relative al Fondo nazionale per
ambito territoriale
Con DPCM in data 6 agosto 1999, di concerto con il Ministro
dell'Interno, e' stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota
di ripartizione del Fondo nazionale per l'esercizio 1999, pari a Lire
3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68).
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori (60%);
- le domande di permessi di soggiorno ai sensi del DPCM 16 ottobre
1998 ivi comprese anche le domande per ricongiungimenti familiari
(30%);
- il rapporto tra immigrati e popolazione locale (10%).
Si rimanda all'allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito
territoriale.
5.2 La corresponsabilita' finanziaria degli Enti locali
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da
parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota
minima garantita dagli stessi, attraverso risorse proprie o di altri
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli
progetti esecutivi.
6) Spese ammissibili
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione
e l'acquisto di immobili.
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di
spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;
c) personale espressamente adibito per la realizzazione dei progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori;
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di
particolare difficolta'.
7) Erogazione dei finanziamenti
I contributi saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei
singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali
provinciali, secondo le modalita' indicate nell'atto della Giunta
regionale di assegnazione dei fondi.
8) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:
- La Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di
intervento.
- La Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni,
delle Comunita' Montane e degli altri soggetti pubblici e privati
finalizzata all'individuazione dei progetti e del Comune individuato
quale capofila.
- Gli Enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e
privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi
comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative
alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati.
- La Provincia: invia alla Regione il piano territoriale di
intervento adottato sulla base degli accordi stipulati dagli Enti
locali.
- La Regione: approva e finanzia i piani territoriali entro 90 giorni
dalla ricezione degli stessi.
- La Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del
piano territoriale di intervento.
- La Regione: cura il manitoraggio a livello regionale dei piani
territoriali e ne effettua la valutazione complessiva.
I tempi per la presentazione dei piani territoriali di intervento
verranno indicati in apposita circolare.
TABELLA A)
Fondo nazionale ex art. 45, DLgs 286/98 - Anno 1999
Ripartizione delle risorse finanziarie per ambito territoriale
Province Assegnazione
Piacenza 216.743.000 (pari a Euro 111.938,42)
Parma 479.397.000 (pari a Euro 247.587,89)
Reggio Emilia 673.038.000 (pari a Euro 347.595,12)
Modena 612.992.000 (pari a Euro 316.583,95)
Bologna 1.022.075.000 (pari a Euro 527.857,69)
Ferrara 133.387.000 (pari a Euro 68.888,64)
Forli'-Cesena 247.154.000 (pari a Euro 127.644,39)
Ravenna 325.587.000 (pari a Euro 168.151,65)
Rimini 209.392.000 (pari a Euro 108.141,94)
Totale 3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68)