REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 1379

Linee guida per l'attuazione del II Programma delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98 (proposta della Giunta regionale in data 8 febbraio 2000, n. 156)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 156, in data 8 febbraio 2000,             
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per proporre al             
Consiglio l'approvazione del II Programma per l'attuazione del DLgs             
25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la           
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero";                                                                     
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede                       
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
2070 del 18 febbraio 2000;                                                      
visti:                                                                          
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni                
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero";                                                               
- il DPR 5 agosto 1998 "Approvazione del documento programmatico                
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel                  
territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1998,           
n. 40";                                                                         
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di                   
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la                    
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del DLgs 25 luglio 1998,           
n. 286";                                                                        
visti inoltre:                                                                  
- l'art. 5 della L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni;               
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;                          
dato atto:                                                                      
- che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione sociale             
degli immigrati vengono individuati dal predetto decreto 286/98 quali           
strumenti i seguenti interventi:                                                
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e                      
all'educazione interculturale (art. 38);                                        
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42);                   
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative             
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza           
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);                     
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di            
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);                                   
- che per la realizzazione dei predetti interventi e' stato                     
istituito, con l'art. 45 del predetto decreto, il Fondo nazionale per           
le politiche migratorie;                                                        
- che con deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio                
regionale sono state approvate le linee guida per l'attuazione del              
primo Programma delle attivita' di accoglienza e di assistenza a                
favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98, concernente                    
l'utilizzo della somma di Lire 788.073.000 (pari a Euro 407.005,74)             
proveniente dalla quota del predetto Fondo per l'esercizio 1998                 
assegnata alla Regione Emilia-Romagna;                                          
- che con deliberazione n. 2359 del 7 dicembre 1999 della Giunta                
regionale e' stata approvata la deliberazione avente per oggetto                
"Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi           
in conto capitale, secondo le procedure richiamate dall'art. 5 della            
L.R. 14/90, per gli interventi previsti dall'art. 40, commi 1, 2 e 3            
e in attuazione dell'art. 45, comma 2, del DLgs 25 luglio 1998, n.              
286", con la quale, al punto b) del dispositivo, e' stata destinata             
al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire                     
2.997.018.000 (pari a Euro 1.547.830,62) provenienti dalla medesima             
quota relativa all'esercizio 1998;                                              
- che con DPCM in data 6 agosto 1999, di concerto con il Ministro               
dell'Interno, e' stata effettuata la ripartizione tra le Regioni del            
predetto Fondo, relativa all'esercizio 1999, da destinare agli                  
interventi di cui sopra e che la quota stabilita per la Regione                 
Emilia-Romagna risulta essere di Lire 3.919.765.000 (pari a Euro                
2.024.389,68);                                                                  
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2459/99 e' stata              
autorizzata, ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 31/77 come              
modificato dall'art. 8 della L.R. 40/94, l'iscrizione della somma di            
Lire 3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68) al Capitolo 68317                 
"Contributi ai Comuni per le attivita' di accoglienza e di assistenza           
a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2 lettere A) e B), 3 e 4,            
L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998,            
n.286; DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali"            
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;                    
vista la deliberazione legislativa concernente il "Bilancio di                  
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000 e Bilancio              
pluriennale 2000/2002" approvata dal Consiglio regionale nella seduta           
del 26 gennaio 2000;                                                            
visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza                       
Regione-Autonomie locali il giorno 11 febbraio 2000 e le relative               
proposte recepite;                                                              
dato atto che si puo' procedere al riparto per ambito territoriale              
delle risorse allocate al sopracitato Capitolo 68317, assegnate dallo           
Stato per l'anno 1999, in modo da consentire la formulazione di un              
piano di intervento delle iniziative ritenute prioritarie,                      
finalizzate all'avvio di azioni positive per favorire i processi di             
integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;                         
viste:                                                                          
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di                     
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi";                                                                
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie locali"           
e successive modificazioni;                                                     
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 187/99;                      
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi            
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per                      
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n. 26                                                                 
assenti  n. 24                                                                  
voti favorevoli  n. 22                                                          
voti contrari  n.  4                                                            
voti nulli  n.  -                                                               
astenuti  n.  -                                                                 
delibera:                                                                       
a) l'approvazione del II Programma per l'attuazione del DLgs 25                 
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la              
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero" concernente l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo           
nazionale per le politiche migratorie relativo all'esercizio 1999,              
allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte            
integrante e sostanziale, contenente gli obiettivi, la definizione              
degli ambiti territoriali e la relativa ripartizione delle risorse              
finanziarie per ciascun ambito, le linee di indirizzo per                       
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento, nonche' le                 
procedure per la concessione dei contributi a favore dei Comuni                 
capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei predetti piani           
territoriali;                                                                   
b) di dare atto che le risorse finanziarie provenienti dal predetto             
Fondo nazionale - annualita' 1999 - per complessive Lire                        
3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68) risultano iscritte come                
specificato in premessa al Capitolo 68317 "Contributi ai comuni per             
le attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati            
(art. 5, commi 1, 2 lettere A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n.           
14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998,  n.286; DPCM 28 settembre            
1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali" del Bilancio di                     
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2000 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio              
2000;                                                                           
c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di           
spesa e che la Giunta regionale provvedera' con successivo atto                 
all'assegnazione e definizione delle modalita' di erogazione dei                
contributi a favore dei Comuni capofila, alla concessione e, qualora            
ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa contabile,             
al contestuale impegno delle somme sulla base degli indirizzi e dei             
criteri contenuti nel Programma di cui alla precedente lett. a);                
d) di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 5,             
del DPR 394/99, il Dirigente competente per materia, nei termini                
previsti, provvedera' all'inoltro al Ministro per la Solidarieta'               
Sociale della prescritta relazione sullo stato di attuazione degli              
interventi previsti;                                                            
e) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.            
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI,                                      
QUALITA' URBANA,IMMIGRAZIONE,                                                   
AIUTI INTERNAZIONALI                                                            
II PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL DLGS                                          
N. 286 DEL 25 LUGLIO 1998                                                       
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa                     
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per                  
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per             
la concessione dei contributi a favore dei Comuni capofila dei                  
singoli progetti esecutivi ricompresi nei predetti piani territoriali           
1) Premessa                                                                     
Il presente provvedimento fa seguito ai due precedenti provvedimenti            
di attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione                    
Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate per l'esercizio 1998 e            
che qui di seguito si riassumono:                                               
1) deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale             
recante "Linee guida per l'attuazione del primo Programma delle                 
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati               
previste dal DLgs 286/98" - importo complessivo: Lire 788.073.000               
(pari a Euro 407.005,74);                                                       
2) deliberazione n. 2359 del 7 dicembre 1999 della Giunta regionale             
avente per oggetto "Bando per la presentazione delle domande di                 
ammissione ai contributi in conto capitale, secondo le procedure                
richiamate dall'art. 5, della L.R. 14/90, per gli interventi previsti           
dall'art. 40, commi 1, 2 e 3 e in attuazione dell'art. 45, comma 2,             
del DLgs 25 luglio 1998, n. 286", con la quale, al punto b) del                 
dispositivo, e' stata destinata al finanziamento degli interventi               
previsti la somma di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70),             
di cui Lire 2.997.018.000 (pari a Euro 1.547.830,62) provenienti                
dalla assegnazione statale relativa all'esercizio 1998.                         
Con i citati provvedimenti si e' inteso fornire una prima risposta ai           
problemi posti dall'impatto sul territorio della popolazione                    
immigrata, agendo sia sul versante degli interventi straordinari di             
accoglienza, che rispondono a esigenze di carattere sostanzialmente             
emergenziale, sia sul versante degli interventi di integrazione                 
sociale.                                                                        
Il presente provvedimento si pone ora l'obiettivo di delineare e di             
dare un primo carattere di sistematicita' al complesso degli                    
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili dal DLgs                 
286/98 permettono di attivare sul territorio regionale in accordo con           
quanto disposto dall'art. 58 del DPR 31 agosto 1999, n. 394,                    
regolamento attuativo della legge.                                              
Per le somme assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio              
1999 prosegue il regime transitorio di utilizzo delle stesse, gia'              
operante nelle more di approvazione del regolamento attuativo del               
DLgs 286/98 per le somme assegnate alla Regione Emilia-Romagna                  
relative alla quota 1998, che permette l'elaborazione di uno                    
specifico e contingente quadro operativo e gestionale.                          
La particolarita' del territorio della regione, lo sviluppo dei                 
servizi e delle reti operative delle Autonomie locali consentono alla           
stato attuale di definire, nel campo degli interventi rivolti                   
all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, un piano            
di azione che vede la partecipazione diretta degli Enti locali                  
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti che vadano ad                 
integrare e a sviluppare le attuali reti dei servizi, in un'ottica di           
qualificazione, di continuita' e di progressivo consolidamento                  
territoriale delle politiche rivolte agli immigrati, da realizzare              
nell'ambito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi,                
pubblici e privati.                                                             
2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di              
intervento                                                                      
Il Documento programmatico di cui all'art. 3 del DLgs 286/98                    
individua tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica           
di integrazione:                                                                
A) costruire relazioni positive;                                                
B) garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;             
C) assicurare i diritti della presenza legale.                                  
A) Costruire relazioni positive                                                 
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante                 
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione                  
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,           
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri                
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti                
culturali connessi ai luoghi di origine.                                        
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare                
prioritariamente, nell'ambito del presente programma, le seguenti               
azioni:                                                                         
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle                   
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei             
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di                 
sensibilizzazione alla gestione della cosa pubblica. In quest'ottica            
risultano pertanto prioritari gli interventi a sostegno                         
dell'associazionismo e quelli configurabili in un ambito complessivo            
di sperimentazione di percorsi di rappresentanza;                               
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi           
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire                
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'             
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere                
l'integrazione sociale;                                                         
- avvio o implementazione di osservatori locali sull'immigrazione con           
funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale in                       
collegamento con analoga funzione a livello provinciale e regionale;            
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi                  
connessi all'immigrazione;                                                      
- effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che               
mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all'immigrazione;              
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo            
finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine;                      
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di                   
comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative           
all'immigrazione in Emilia-Romagna ivi comprese le iniziative                   
connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualita' di                  
operatori dell'informazione.                                                    
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze              
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante             
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario           
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in                  
particolare che gli interventi siano destinati prioritariamente ai              
soggetti oggettivamente piu' deboli quali i minori e le donne.                  
In particolare risultano pertanto da attivare prioritariamente i                
seguenti interventi:                                                            
in ambito scolastico:                                                           
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da             
parte dei minori stranieri immigrati;                                           
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da                   
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso           
scolastico;                                                                     
- interventi volti a valorizzare, nell'ambito di apposite iniziative            
didattiche, la conoscenza delle culture di origine;                             
- interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di             
origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;              
in ambito di accesso ai servizi:                                                
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per             
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza            
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al                
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento                    
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12             
dell'art. 44 del DLgs 286/98 nei confronti della discriminazione.               
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i comuni capoluogo           
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate           
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;                             
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi                 
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi sanitari di tipo           
preventivo e curativo, con particolare riferimento agli interventi di           
attuazione del Titolo II della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;                      
- interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e             
consolidino una specifica professionalita' tale da garantire sia la             
ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate             
prestazioni da parte dei servizi;                                               
- interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a             
favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in                 
condizioni di particolare difficolta';                                          
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da             
parte degli stranieri adulti;                                                   
- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione              
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,            
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la                 
ricerca di migliori opportunita'.                                               
C) Assicurare i diritti della presenza legale                                   
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono                    
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi           
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto                  
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile               
contro la discriminazione.                                                      
3) I soggetti                                                                   
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le              
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della                   
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni            
concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende                   
sanitarie locali, Provveditorati agli studi, Organizzazioni non                 
lucrative di utilita' sociale quali privato sociale, cooperative                
sociali e volontariato.                                                         
4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,               
piani territoriali e progetti esecutivi                                         
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione              
dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la                   
dimensione di riferimento.                                                      
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata                           
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti           
locali interessati, delle priorita' di intervento - tenuto conto che            
saranno considerati prioritari i progetti derivanti da accordi di               
piu' Comuni associati - e conseguentemente la distribuzione delle               
risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel             
territorio di competenza sulla base di specifici accordi.                       
Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione           
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione           
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali               
soggetti attuatori, di altri Enti pubblici, tra i quali, a titolo               
esemplificativo, i Provveditorati agli studi e le Aziende sanitarie             
locali, nonche' delle rappresentanze delle forze economiche e sociali           
e delle associazioni degli immigrati.                                           
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli               
enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi            
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,             
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.                                 
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici             
piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle            
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in                  
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano               
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo           
ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e              
delle modalita' di realizzazione degli interventi.                              
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi              
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente                 
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da                
attribuire ad ogni singola azione.                                              
I progetti potranno essere annuali o biennali.                                  
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse               
messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non potranno essere            
inferiori al 35% della spesa totale.                                            
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani                      
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi alla Regione -             
Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale - per             
l'adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di                 
approvazione e di assegnazione dei contributi a favore dei Comuni               
capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei predetti piani           
territoriali.                                                                   
5) Le risorse finanziarie                                                       
5.1 La ripartizione delle risorse relative al Fondo nazionale per               
ambito territoriale                                                             
Con DPCM in data 6 agosto 1999, di concerto con il Ministro                     
dell'Interno, e' stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota           
di ripartizione del Fondo nazionale per l'esercizio 1999, pari a Lire           
3.919.765.000 (pari a Euro 2.024.389,68).                                       
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della                  
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio               
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato               
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:                  
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori (60%);               
- le domande di permessi di soggiorno ai sensi del DPCM 16 ottobre              
1998 ivi comprese anche le domande per ricongiungimenti familiari               
(30%);                                                                          
- il rapporto tra immigrati e popolazione locale (10%).                         
Si rimanda all'allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata              
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito               
territoriale.                                                                   
5.2 La corresponsabilita' finanziaria degli Enti locali                         
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da           
parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota               
minima garantita dagli stessi, attraverso risorse proprie o di altri            
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari           
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli                 
progetti esecutivi.                                                             
6) Spese ammissibili                                                            
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo                 
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi                  
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle               
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili                    
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,             
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine             
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione            
e l'acquisto di immobili.                                                       
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di                 
spesa:                                                                          
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle                    
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;            
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano                      
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del               
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;             
c) personale espressamente adibito per la realizzazione dei progetti;           
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;               
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in              
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;              
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla                   
specificita' del progetto;                                                      
g) spese per la formazione degli operatori;                                     
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di                  
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di             
particolare difficolta'.                                                        
7) Erogazione dei finanziamenti                                                 
I contributi saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei               
singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali                    
provinciali, secondo le modalita' indicate nell'atto della Giunta               
regionale di assegnazione dei fondi.                                            
8) Procedure e tempi di attuazione                                              
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse                   
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,            
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:                            
- La Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle              
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di           
intervento.                                                                     
- La Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni,            
delle Comunita' Montane e degli altri soggetti pubblici e privati               
finalizzata all'individuazione dei progetti e del Comune individuato            
quale capofila.                                                                 
- Gli Enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e           
privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi                  
comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative             
alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati.                       
- La Provincia: invia alla Regione il piano territoriale di                     
intervento adottato sulla base degli accordi stipulati dagli Enti               
locali.                                                                         
- La Regione: approva e finanzia i piani territoriali entro 90 giorni           
dalla ricezione degli stessi.                                                   
- La Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del               
piano territoriale di intervento.                                               
- La Regione: cura il manitoraggio a livello regionale dei piani                
territoriali e ne effettua la valutazione complessiva.                          
I tempi per la presentazione dei piani territoriali di intervento               
verranno indicati in apposita circolare.                                        
TABELLA A)                                                                      
Fondo nazionale ex art. 45, DLgs 286/98 - Anno 1999                             
Ripartizione delle risorse finanziarie per ambito territoriale                  
Province  Assegnazione                                                          
Piacenza    216.743.000  (pari a Euro   111.938,42)                             
Parma    479.397.000  (pari a Euro   247.587,89)                                
Reggio Emilia    673.038.000  (pari a Euro   347.595,12)                        
Modena    612.992.000  (pari a Euro   316.583,95)                               
Bologna  1.022.075.000  (pari a Euro   527.857,69)                              
Ferrara    133.387.000  (pari a Euro    68.888,64)                              
Forli'-Cesena    247.154.000  (pari a Euro   127.644,39)                        
Ravenna    325.587.000  (pari a Euro   168.151,65)                              
Rimini    209.392.000  (pari a Euro   108.141,94)                               
Totale  3.919.765.000  (pari a Euro 2.024.389,68)                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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