DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 268
Schema di Regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. 33/90
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
premesso:
- che le disposizioni contenute nello schema di Regolamento edilizio
tipo, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 33/90 e successive
modificazioni, costituiscono indicazioni generali, salvo quelle
relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni
vincolanti per i Comuni da inserire nel Regolamento edilizio
comunale;
- che i requisiti cogenti delle opere edilizie indicati nell'Allegato
A al vigente schema di Regolamento edilizio tipo discendono in parte
dalla vigente normativa tecnica nazionale riferita alla sicurezza
delle costruzioni, all'igiene delle abitazioni e dei luoghi di
lavoro, al risparmio energetico, alla protezione dal rumore,
all'accessibilita';
- che la normativa tecnica statale riferita ai sopracitati argomenti,
come specificato nella relazione tecnica di cui all'Allegato n. 1 al
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, ha
subito negli ultimi cinque anni un intenso processo di rinnovamento
ed integrazione, collegato alla necessita' di recepire
nell'ordinamento nazionale le direttive europee ed alle nuove
sensibilita' per la tutela della salute negli ambienti abitativi e di
lavoro;
- che ai sensi del comma 2, art. 2, della L.R. 33/90, le modifiche al
vigente Regolamento edilizio tipo sono approvate dalla Giunta
regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale, I Sezione;
considerato:
- che le recenti normative tecniche statali, prevalentemente espresse
in termini prestazionali, confermano l'impostazione prestazionale dei
requisiti tecnici per le opere edilizie di cui allo schema di
Regolamento edilizio tipo;
- che per i richiamati motivi i Comuni, nell'approvare i propri
Regolamenti edilizi comunali, devono adeguare i requisiti cogenti del
vigente Regolamento edilizio tipo regionale alle nuove normative
nazionali;
- che per una coerente applicazione delle nuove norme si rende
necessario, per i requisiti tecnici di cui all'Allegato A del vigente
schema di Regolamento edilizio tipo, chiarire i campi di
applicazione, i livelli di prestazione per gli interventi di nuova
costruzione e per quelli di recupero, le modalita' di verifica dei
livelli di prestazione richiesti dalla normativa nelle fasi di
progetto e finale;
- che e' pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del
richiamato Allegato A al vigente schema di Regolamento edilizio tipo
regionale e della parte quinta che definisce le modalita' applicative
dei requisiti;
- che non si e' ritenuto di aggiornare le restanti parti prima,
seconda, terza, quarta e sesta del vigente Regolamento edilizio tipo
(relative alle definizioni ed alle procedure edilizie), in quanto
avendo solo valore di indicazioni generali (ai sensi del comma 3,
art. 2 della L.R. 33/90), possono anche essere autonomamente adeguate
dai Comuni in base alla subentrata normativa nazionale e regionale;
- che nell'aggiornamento dell'Allegato A al vigente schema di
Regolamento edilizio tipo regionale, come meglio specificato nella
citata relazione tecnica (Allegato n. 1) si e' teso alla
semplificazione dell'impostazione come richiesto dai Comuni a seguito
dell'esperienza maturata, ovvero:
a) il numero complessivo dei requisiti cogenti e' stato ridotto da 34
a 21 operando accorpamenti di precedenti requisiti;
b) le modalita' di verifica sono state semplificate;
c) l'esposizione dei requisiti e' stata migliorata per quanto
concerne l'esigenza da soddisfare, il campo di applicazione, i
livelli di prestazione (articolati per le nuove costruzioni e per il
recupero edilizio); l'impostazione per schede facilita anche
eventuali futuri aggiornamenti;
d) per gli interventi di recupero sono stati introdotti i concetti di
mantenimento e di miglioramento dei livelli esistenti;
- che l'Allegato A al vigente schema di Regolamento edilizio tipo e'
stato suddiviso in due parti, ovvero:
a) l'Allegato A/1, contenente per ciascun requisito le indicazioni
normative: la definizione delle esigenze da soddisfare, il campo di
applicazione, il livello di prestazione;
b) l'Allegato A/2, contenente le modalita' di verifica da adottare in
sede progettuale e a opera ultimata;
- che l'Allegato A/1 ha valore cogente (ai sensi del comma 3, art. 2,
della L.R. 33/90) e va recepito dai Comuni nella sua sostanza, cioe'
per quanto riguarda ciascun requisito relativamente al campo di
applicazione ed al livello di prestazione;
- che l'Allegato A/2 ha valore cogente secondo le modalita'
specificate all'art. 78, in quanto le verifiche sono strumenti che
garantiscono oggettivamente la qualita' del progetto e dell'opera
realizzata e tuttavia possono essere arricchite dal Comune previa
validazione regionale;
- che le note ed i riferimenti normativi contenuti negli Allegati A/1
ed A/2 possono essere inseriti nel testo del Regolamento edilizio
comunale a discrezione dell'Amministrazione;
- che nel parere espresso dalla Direzione generale Sanita' della
Regione Emilia-Romagna con la citata nota 53639/99 sono state
sollevate alcune osservazioni che sono state accolte per quanto
concerne i requisiti cogenti;
(omissis)
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare ai sensi del comma 2, art. 2 della L.R. 33/90, i
seguenti allegati alla presente delibera, conformi ai modelli
esistenti agli atti del Servizio Qualita' edilizia e precisamente:
a) parte quinta del Regolamento edilizio tipo: "Requisiti tecnici
delle opere edilizie" (Allegato 2);
b) Allegato A/1: "Requisiti cogenti" (Allegato 3);
c) Allegato A/2: "Modalita' di verifica" (Allegato 4);
2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
RELAZIONE TECNICA
Perche' aggiornare i requisiti cogenti
I requisiti cogenti per le opere edilizie proposti dal vigente
Regolamento edilizio tipo regionale approvato con delibera di Giunta
593/95 discendono in gran parte da normativa tecnica nazionale sulla
sicurezza delle costruzioni e degli impianti, sulla prevenzione
incendi, sull'igiene delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, sul
risparmio energetico, sulla protezione dal rumore,
sull'accessibilita'.
Tale normativa ha subito negli ultimi cinque anni un intenso processo
di rinnovamento, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle
direttive europee, per l'aumentata sensibilita' per la tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro, per l'accresciuta
sensibilita' per la tutela dell'ambiente. Conseguente e' stato
l'adeguamento di disposizioni regionali attuative della normativa
nazionale.
(omissis)
A causa della rapida evoluzione normativa i Comuni dotati di
Regolamento edilizio adeguato a quello tipo regionale devono fare
notevoli sforzi per individuare le parti di requisiti ancor oggi
valide e quelle invece modificate dalla normativa subentrata dopo il
febbraio 1995.
Anche i Comuni non dotati di Regolamento edilizio adeguato al
Regolamento edilizio tipo, ugualmente tenuti a rispettare le nuove
norme nazionali, hanno difficolta' ad interpretare le norme,
soprattutto nei casi di recupero, con il risultato di un'applicazione
incompleta e non uniforme nel territorio regionale.
I Comuni che sono in procinto di adeguare il proprio Regolamento
edilizio a quello tipo regionale e quindi ai requisiti cogenti in
esso definiti richiedono alle strutture regionali orientamenti sulla
compatibilita' dei requisiti cogenti con le norme nazionali
subentrate.
Perche' semplificare i requisiti cogenti
(omissis)
Contestualmente all'aggiornamento, si e' operata anche la
semplificazione dei requisiti auspicata dai Comuni nella prima fase
di gestione dei Regolamenti edilizi comunali adeguati alla L.R. 33/90
e successive modificazioni; tale semplificazione e' resa
indispensabile anche dal processo di riforma del sistema regionale e
locale attualmente in corso, che coinvolge molti dei procedimenti
amministrativi connessi agli interventi edilizi.
Come si e' realizzata la semplificazione
Le linee di semplificazione seguite riguardano:
- la riduzione del numero complessivo dei requisiti cogenti da 34 a
21, realizzata grazie all'accorpamento dei requisiti che fanno capo
ad un'unica elaborazione tecnica da parte di un professionista
abilitato (esempio requisiti connessi alla resistenza meccanica e
stabilita', alla prevenzione degli incendi, al risparmio energetico,
alla sicurezza impiantistica). La riduzione e' ottenuta anche grazie
all'eliminazione di requisiti gia' garantiti dal rispetto di altri
requisiti complementari. Tutto cio' e' illustrato in dettaglio, per
ogni singolo requisito, nella seconda parte di questa relazione;
- le modalita' di verifica, rese di uso piu' facile attraverso esempi
grafici, attraverso la proposizione di alcuni metodi legittimati
dalla letteratura scientifica (ma piu' semplici di quelli attualmente
indicati) ovvero metodi informatizzati;
- la chiarezza e completezza espositiva, migliorata rispetto
all'attuale versione, grazie alla realizzazione di una scheda per
ciascun requisito, organizzata in modo da assicurare l'esplicitazione
sistematica dell'esigenza da soddisfare, del campo di applicazione
(con riferimento alle funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 46/88),
dei livelli di prestazione (sempre articolati in livelli per le nuove
costruzioni e livelli per gli interventi di recupero). L'esposizione
mediante schede ha anche il pregio di facilitare futuri aggiornamenti
parziali da parte della Regione o dei Comuni a seguito
dell'emanazione di nuove disposizioni nazionali.
Maggior attenzione al recupero ed alla coerenza dell'impostazione
prestazionale
L'attenzione ai problemi del recupero ha portato ad introdurre spesso
il concetto di manutenzione e miglioramento dei livelli di
prestazione esistenti, concetto gia' presente nella normativa
nazionale (come nel caso della normativa sulla sicurezza statica o
sismica), esteso ad altri requisiti nel caso di interventi
condizionati dai vincoli di conservazione dei caratteri
architettonici e tipologici.
Si e' rafforzata la coerenza dell'impostazione prestazionale,
evitando sempre di imporre soluzioni descrittive predeterminate, solo
apparentemente piu' garantiste rispetto alle richieste prestazionali
(vista la grande varieta' della casistica riscontrabile nel
recupero). Soluzioni descrittive sono richiamate solo se imposte
dalla normativa nazionale: anche in questo caso le soluzioni
descrittive sono utilizzate, con le dovute precisazioni, solo come
soluzioni tecniche conformi, cioe' come metodi di verifica
semplificata del rispetto della prestazione richiesta, applicabili in
una certa casistica.
Separazione dei requisiti dalle modalita' di verifica
Ai fini di facilitare l'adeguamento da parte dei Comuni, l'Allegato A
al vigente Regolamento edilizio viene suddiviso in due parti: A/1 ed
A/2.L'Allegato A/1 contiene le vere e proprie indicazioni normative,
cioe' la definizione, per ciascun requisito, delle esigenze da
soddisfare, del campo di applicazione, del livello di prestazione sia
per le nuove costruzioni (e per gli interventi assimilati ai sensi
dell'art. 81 del Regolamento edilizio tipo) sia per gli interventi
sul patrimonio esistente.
L'Allegato A/1 specifica in nota anche il rapporto tra requisiti
vigenti e nuovi requisiti, in modo da evidenziare sia la continuita'
con la versione attuale del Regolamento edilizio sia la percezione
delle linee innovative.
L'Allegato A/1 e' corredato da note con riferimenti essenziali alla
normativa nazionale e regionale, al fine di evidenziare il grado di
vincolo dei requisiti cogenti da parte della medesima normativa.
Nelle note vi sono anche alcuni riferimenti procedurali, tra l'altro
di grande attualita' in quanto il presente aggiornamento dei
requisiti cogenti avviene contestualmente alla riforma dei
procedimenti amministrativi, attuata nella nostra Regione con L.R.
3/99.
L'Allegato A/1, come i precedenti requisiti e come la parte quinta
dello schema di Regolamento edilizio tipo, ha valore cogente, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 33/90 e successive
modificazioni e deve essere recepito nella sostanza dai Comuni nel
proprio Regolamento edilizio (almeno per quanto riguarda il numero
complessivo e il tipo dei requisiti cogenti, il relativo campo di
applicazione e il livello di prestazione, come gia' chiarito con
circolare della Direzione generale Programmazione e Pianificazione
urbanistica 4361/96); le note possono essere invece recepite a
discrezione delle Amministrazioni comunali.
Come e quando svolgere le verifiche
L'Allegato A/2 riporta i metodi di verifica, distinguendo tra metodi
usati dal progettista in sede di redazione e documentazione del
progetto e metodi usati a lavori ultimati dal tecnico abilitato
(incaricato di ottenere il certificato di conformita' edilizia e di
redigere la scheda tecnica di cui all'art. 9 della L.R. 33/90 e
successive modificazioni), per verificare che l'opera edilizia abbia
effettivamente raggiunto i livelli di prestazione progettati.
A seconda dei requisiti, in sede progettuale le verifiche possono
consistere:
- in una progettazione con contenuti specifici stabiliti con legge di
settore, talvolta da depositare presso gli organi competenti;
- in calcoli di verifica progettuale condotti secondo le metodiche
indicate dal Regolamento edilizio tipo;
- in una soluzione tecnica (ad esempio relativa a singoli componenti
edilizi) conforme a quanto descritto dal requisito;
- in una soluzione tecnica conforme ad analoga soluzione (di
componenti edilizi) testata in laboratorio dal produttore secondo
metodiche riconosciute;
- in una descrizione dettagliata della soluzione progettuale ed
esecutiva adottata.
A lavori ultimati, a seconda del requisito ed a seconda dei metodi di
verifica utilizzati in sede progettuale, le verifiche possono
consistere in:
- dichiarazione di conformita' di quanto realizzato al progetto
redatto secondo specifiche normative;
- dichiarazione di conformita' di quanto realizzato ad una soluzione
tecnica conforme o certificata;
- dichiarazione di conformita' di quanto realizzato agli elementi
considerati nel calcolo progettuale ed alle ipotesi ivi assunte;
- prova in opera condotta secondo le metodiche specificate dal
Regolamento edilizio;
- eventuale collaudo, se richiesto da norme nazionali;
- giudizio sintetico di un tecnico abilitato circa l'idoneita' di
quanto realizzato ad assicurare i livelli di prestazioni richiesti.
Le modalita' di verifica indicate nell'Allegato A/2 sono seguite,
oltre che dal progettista e dal tecnico abilitato incaricato di
ottenere il certificato di conformita' edilizia, anche negli
eventuali controlli pubblici eseguiti per il rilascio del certificato
di conformita' edilizia ovvero nei controlli pubblici campionari
eseguiti nei dodici mesi successivi: l'esplicitazione delle metodiche
di verifica e' garanzia per "controllori" e "controllati".
Anche l'Allegato A/2 ha valore cogente perche' il requisito e'
espresso in modo completo solo se prevede le modalita' di verifica
dei livelli raggiunti dal progetto e dall'opera realizzata, tuttavia
e' opportunamente separato dal restante contenuto dei requisiti in
quanto passibile di aggiornamento in relazione all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche ed inoltre passibile di arricchimento: i
Comuni che volessero proporre ulteriori metodi di verifica, incluse
nuove soluzioni conformi, possono farlo, previa preventiva
validazione da parte della Regione (si veda anche la circolare
regionale 4285/95).
Potrebbe essere considerato completo e conforme al Regolamento
edilizio tipo il Regolamento comunale che si limitasse a richiamare
sinteticamente l'Allegato A/2 assunto con la presente delibera.
L'Allegato A/2 comprende anche molte annotazioni normative e
procedurali e l'elenco, per ciascun requisito, dei principali
riferimenti normativi, con la data di aggiornamento: questi elementi
possono anche non essere recepiti dai Comuni nel proprio Regolamento
edilizio comunale e rappresentano tuttavia un utile supporto
redazionale perche' dimostrano il grado di vincolo delle normative
proposte.
Modifiche alla parte quinta del Regolamento edilizio tipo (modo di
applicazione dei requisiti cogenti e sanzioni)
La modifica dell'Allegato A a seguito della subentrata legislazione
ha richiesto anche la modifica di tutti i sette articoli, da 76 ad
82, della parte quinta del Regolamento edilizio tipo (dove sono
illustrate le modalita' applicative dei requisiti).
Illustrazione dei principali elementi innovati per ciascun requisito
Nella seconda parte della relazione sono illustrate in sintesi le
principali innovazioni introdotte nei singoli requisiti cogenti per
le opere edilizie rispetto a quelli previsti nel vigente Regolamento
edilizio tipo regionale.
R.C.1.1 - "Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e
dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali ed alle
vibrazioni"
(omissis)
Le principali novita' riguardano il richiamo alla possibilita' di
utilizzare nei calcoli per le strutture in cemento armato o
metalliche le norme europee sperimentali (eurocodici), come ammette
il DM 9/1/1996. Per gli interventi di recupero, in deroga al criterio
generale dell'art. 81 del Regolamento edilizio tipo regionale (che
richiede nel recupero l'applicazione dei medesimi livelli delle nuove
costruzioni, ma in modo proporzionale all'estensione dell'intervento
nell'immobile) vengono precisamente richiamati i livelli richiesti
dalla normativa nazionale in vigore (consolidamento per gli edifici
in muratura, adeguamento e miglioramento per gli edifici in zona
sismica, da applicarsi alla casistica di interventi di recupero
indicata dalla medesima normativa), con le cautele per la
salvaguardia del patrimonio edilizio storico suggerite dalla
normativa regionale (L.R. 35/84, modificata con L.R. 40/95 e relativi
regolamenti attuativi), all'avanguardia nel panorama nazionale per
questa sensibilita'.
Per le zone sismiche si richiama anche l'obbligo di legge di evitare
danni agli elementi non strutturali ed agli impianti, danni agli
edifici contigui a quello d'intervento, negativi effetti sulla
sicurezza delle strade.
Le note richiamano anche le innovazioni procedurali introdotte con la
riforma Bassanini e con la L.R. 3/99, con conseguente aumento della
responsabilita' diretta del Comune (deposito in Comune delle pratiche
relative al c.a. ed alle zone sismiche). Le note indicano anche la
possibilita', per il Comune, di imporre il deposito dei progetti per
gli edifici in muratura, quando tale progetto e' previsto dal DM
20/1/1987; attualmente il progetto obbligatorio non e' soggetto a
deposito, ma la circolare del Ministero Lavori pubblici 30787/89
affida ai Comuni la decisione di richiedere o meno il deposito.
R.C.2.1 - "Resistenza al fuoco: reazione al fuoco ed assenza di
emissioni nocive in caso di incendio; limitazione dei rischi di
generazione e propagazione di incendio; evacuazione in caso di
emergenza e accessibilita' ai mezzi di soccorso"
Anche i quattro requisiti connessi alla prevenzione incendi sono
unificati, in quanto la progettazione e le prescrizioni procedurali
richieste dalla vigente normativa rispondono contemporaneamente a
tutte le esigenze da soddisfare.
(omissis)
R.C.3.1 - "Controllo delle emissioni dannose"
Viene richiamata in modo organico la recente normativa per la
riduzione dell'inquinamento da amianto, anche nel caso di interventi
di recupero di immobili ove sia stato usato questo materiale, oggi
vietato nelle costruzioni. Analogamente si richiama la normativa
vigente per il controllo dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Sono inoltre indicati i metodi di verifica sia in sede progettuale
sia ad opere ultimate, in modo da garantire un organico inserimento
nel processo edilizio degli accorgimenti previsti delle normative
nazionali e dalle disposizioni regionali per ridurre le emissioni di
sostanze nocive nell'edilizia, con particolare attenzione agli
interventi di recupero.
(omissis)
R.C.3.2 - "Smaltimento degli aeriformi"
Il nuovo requisito accorpa due precedenti requisiti: quello relativo
alla qualita' dell'aria all'interno degli ambienti abitativi
(smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di
esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi) e quello di
temperatura di uscita dei fumi, connesso all'esigenza di disperdere a
maggior altezza possibile i prodotti della combustione per evitare
inquinamento esterno. L'accorpamento e' un po' forzato, in quanto si
tratta di requisiti che rispondono ad esigenze diverse, (salute e
benessere olfattivo l'uno e inquinamento ambientale l'altro), ma che
vengono soddisfatti attraverso un'idonea progettazione dei medesimi
oggetti (canne di esalazione).
La principale novita' e' che non viene richiesta in opera la misura
della concentrazione di CO e CO2, in quanto tale misura si potrebbe
effettuare solo ad utenza insediata, quindi solo successivamente al
rilascio del certificato di conformita' edilizia, con un controsenso
dal punto di vista procedurale. Si richiama pertanto l'attenzione al
soddisfacimento del requisito della ventilazione R.C.3.10, capace di
garantire anche accettabili livelli di concentrazione di CO e CO2, e
al soddisfacimento del requisito 4.2 "Sicurezza degli impianti", in
quanto l'impianto di riscaldamento e quello per l'approvvigionamento
e l'utilizzo del gas da cucina sono soggetti alla Legge 46/90 per cui
le canne fumarie, parte essenziale dell'impianto, vanno progettate
secondo le buone regole della tecnica (norme UNI) sotto la
responsabilita' del professionista abilitato.
Resta fermo che per le canne ramificate e' necessario uno specifico
progetto esecutivo (come vuole l'art. 4 del DPR 447/91), coerente con
quello architettonico (ovvero che il progetto architettonico deve
consentire l'installazione di canne adeguatamente dimensionate, in
accordo con il progetto dell'impiantista).
Per quanto riguarda la localizzazione dei terminali delle canne di
esalazione viene esteso a tutti i tipi di emissioni il vincolo al
rispetto delle zone di reflusso ed al rispetto delle distanze fissate
dalle norme UNI per le aperture poste nelle vicinanze (nel vigente
Regolamento edilizio e nella vigente legislazione il rispetto e'
richiesto solo per le canne di esalazione degli impianti termici con
potenza maggiore di 35 kW). Viene confermata la possibilita' di
realizzare negli interventi di recupero lo scarico a parete per gli
impianti di potenza inferiore ai 35 kW, come previsto dalla normativa
nazionale, ma con condizioni limitative aggiuntive rispetto alla
normativa nazionale.
R.C.3.3 - "Approvvigionamento idrico"
Le innovazioni sono solo di esposizione, per una maggior
funzionalita' alla successiva definizione dei contenuti della scheda
tecnica di cui all'art. 9 della L.R. 33/90 e successive
modificazioni.
Viene sottolineata l'attenzione al risparmio idrico: nell'attesa
delle disposizioni regionali da emanare in attuazione della Legge
36/94 si richiama in nota quanto prevede in merito il DLgs 152/99.
R.C.3.4 - "Smaltimento acque reflue"
La nuova versione del requisito tiene conto del fatto che la Legge
319/76 e' stata recentemente parzialmente abrogata con DLgs 152/99.
Quest'ultimo decreto modifica le attuali procedure di autorizzazione
allo scarico.
Ne consegue la necessita', per gli scarichi che non recapitano nella
fognatura pubblica, di una progettazione accurata dell'impianto di
smaltimento, che deve tenere conto del contesto dell'insediamento.
Nel caso di recapito in pubblica fognatura e' invece sufficiente
dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite dall'ente gestore
della fognatura stessa.
R.C.3.5 - "Tenuta all'acqua"
La principale innovazione da segnalare e' lo spostamento a metodo di
verifica, semplicemente consigliato in nota, del criterio di scelta
progettuale degli infissi prescritto nel vigente Regolamento edilizio
tipo. Lo spostamento e' giustificato dal fatto che il metodo di
scelta degli infissi fa riferimento alla tabella della norma UNI
7979-79, che stabilisce il tipo di infisso idoneo in funzione della
zona climatica, dell'altezza dell'edificio, del tipo di esposizione
dell'edificio e delle zone del vento. Le zone di vento si ricavano
dal grafico della norma UNI 10012-67 (anch'esso riportato in nota) e
dal DM 12/2/1982, illustrato con circolare del Ministero Lavori
pubblici 22681/82, ma ormai superato dal DM 16/1/1996 "Norme tecniche
relative ai criteri per la verifica di sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e sovraccarichi" che individua nuove zone del vento: in
assenza di ulteriori criteri di scelta e dell'aggiornamento della
norma UNI in questione si e' percio' ritenuto di utilizzare la
tabella come criterio di scelta consigliato e non vincolante.
R.C.3.6 - "Illuminamento naturale"
Nella presente versione dei requisiti cogenti, il livello di
illuminamento naturale viene espresso solo dal fattore di luce diurna
medio, cioe' dal rapporto tra illuminamento medio dello spazio chiuso
ed illuminamento ricevuto dall'intera volta celeste su una superficie
orizzontale esterna (nelle medesime condizioni di tempo e luogo) ed
e' pari al 2% per tutte le funzioni, nel caso di nuove costruzioni,
ristrutturazioni urbanistiche e ristrutturazioni edilizie globali
(indipendentemente quindi dal rapporto tra superficie finestrata e
superficie di pavimento).
Per gli interventi di recupero abitativo, anche con cambio d'uso
(quindi in deroga al criterio generale dell'art. 81 del Regolamento
edilizio tipo) e' consentito mantenere gli attuali livelli di
illuminamento, se in presenza di vincoli urbanistici e culturali
(come gia' previsto dal vigente Regolamento edilizio). Se c'e' cambio
d'uso in assenza di vincoli i livelli devono essere quelli per le
nuove costruzioni.
Per le destinazioni produttive e' sufficiente garantire il livello di
illuminamento del 2% nei punti fissi di lavoro, dai quali e'
richiesta anche la visione di elementi di paesaggio, mentre nei
restanti spazi principali lavorativi e' accettato un livello
inferiore (0,7%). Nel recupero ad uso produttivo il livello di
illuminamento preesistente e' ammesso solo se non c'e' cambio d'uso.
Il rapporto illuminante di un ottavo (richiesto in realta' dal DM
5/7/1975 come rapporto ventilante, cioe' come superficie apribile
delle finestre) viene ad assumere unicamente il valore di metodo di
verifica (soluzione tecnica conforme con casistica di applicazione
limitata), in quanto garantisce il 2% di FLDm solo in ambienti
regolari e quando gli elementi ostruenti la finestra, quali balconi,
porticati, ecc. non superano certi limiti: la soluzione conforme
indica come valutare la penalizzazione dovuta agli elementi
ostruenti.Quando non sussistono le condizioni per applicare come
metodo di verifica la soluzione conforme si ricorre ai tre metodi di
calcolo proposti, da svolgere nei locali meno illuminati: i metodi
descritti nell'Allegato A/2 sono liberatori rispetto all'obbligo di
prova in opera.
Il metodo A (gia' presente nel Regolamento edilizio) e' quello piu'
semplice, ma e' applicabile solo in spazi abbastanza regolari e poco
profondi, con finestre verticali: rispetto al vigente Regolamento
edilizio tipo si allarga la possibilita' di usare questo metodo anche
in caso di alcune ostruzioni, illustrate anche con esempi grafici.
Il metodo B, proposto nell'attuale provvedimento, sostitutivo del
precedente metodo B abbastanza complesso, e' un metodo di calcolo
informatizzato, prodotto dall'Universita' di Berkeley (USA) e
successivamente aggiornato da un gruppo di Universita' europee; il
programma e' reperibile gratuitamente presso un sito internet
indicato nel Regolamento edilizio ed e' applicabile a tutte le
situazioni (spazi di qualsiasi forma, finestre verticali e non,
ostruzioni di vario tipo).
Il metodo di calcolo C, anch'esso valido in tutte le casistiche, e'
quello gia' presente nel Regolamento edilizio vigente, reso di
lettura ed uso piu' agevoli grazie ad esempi grafici ed all'aggiunta
di tabelle per il calcolo in modo semplificato di IRC (componente
riflessa dall'interno).
Anche i metodi di prova in opera, applicabili solo nel caso in cui si
prescelgano metodi di verifica progettuale diversi da quelli indicati
dal Regolamento edilizio tipo, sono illustrati in modo piu' completo,
con grafici relativi ai punti di misura; questi ultimi sono aumentati
rispetto alla vigente versione, ma sono piu' significativi ai fini
del calcolo del valore del fattore di luce diurna medio (non sono
collocati solo in prossimita' delle pareti, come avviene nella
versione vigente).
R.C.3.7 - "Oscurabilita'"
Si segnala l'introduzione del giudizio sintetico come metodo di
verifica e la semplificazione delle modalita' esecutive della prova
in opera.
R.C.3.8 - "Temperatura dell'aria interna"
Sono confermati i livelli minimi e massimi ammessi nella versione
vigente; il limite massimo ovviamente coincide con quello della
normativa per il risparmio energetico.
Si segnala come novita' la possibilita' di rilasciare il certificato
di conformita' edilizia anche in assenza di prova in opera se
l'ultimazione dei lavori avviene in una stagione in cui non si
possono verificare le condizioni climatiche necessarie, ferma
restando la facolta' del Comune di richiedere prove in opera nei
dodici mesi successivi (in caso di verifica a campione).
R.C.3.9 - "Temperatura superficiale"
Il requisito e' accorpato a quello relativo alla limitazione dei
rischi di ustione.
Sono introdotte anche alcune innovazioni rispetto alla versione
precedente:
- la temperatura delle pareti deve essere superiore a quella di
rugiada e comunque non inferiore a 14oC (mentre nella versione
vigente occorre garantire una variazione tra temperatura interna
dello spazio e temperatura delle superfici interne delimitanti lo
spazio contenuta entro 3 gradi, livello di difficile verifica
progettuale);
- la temperatura dei pavimenti a pannelli radianti e' unificata a
27oC +2oC di tolleranza (+5oC di tolleranza per i bagni). (Nella
versione vigente sono indicati 25oC per gli spazi di soggiorno e
cucina e 28oC per i bagni, livelli difficili da verificare in sede
progettuale);
- la temperatura delle superfici finestrate non deve necessariamente
variare di 3oC in piu' o in meno di quella interna, come nella
vigente versione, ma deve comunque assicurare, in normali condizioni,
l'assenza di condensa momentanea, senza alcuna deroga per gli infissi
con dispositivi di raccolta (poco diffusi);
- la prova in opera deve verificare anche i punti critici (ponti
termici, situazioni piu' sfavorevoli).
R.C.3.10 - "Ventilazione"
Il requisito e' accorpato con quello riguardante l'umidita' relativa,
perche' anche il controllo del livello di umidita' relativa avviene
mediante adeguati ricambi d'aria.
Si accenna alla possibilita' di utilizzare anche sistemi di
ventilazione continua naturale come metodo alternativo alla
ventilazione meccanica.
I livelli di prestazione sono articolati in modo piu' completo
rispetto alla precedente versione, con riferimento puntuale al
modello di scomposizione dell'organismo edilizio presentato nella
parte quinta del Regolamento edilizio.
R.C.3.11 - "Protezione dalle intrusioni di animali"
In aggiunta a quanto richiesto nella precedente versione si richiede
di valutare l'attitudine di elementi di finitura esterna e dei
particolari costruttivi a favorire l'annidarsi di alcuni tipi di
volatili, con conseguenti possibili problemi igienici (ingresso di
parassiti nell'organismo edilizio).
Per le verifiche in opera si ricorre al giudizio sintetico del
tecnico abilitato.
R.C.4.1 - "Sicurezza contro le cadute e resistenza agli urti e allo
sfondamento"
Il requisito accorpa tre precedenti requisiti: sicurezza contro le
cadute, sicurezza di circolazione (attrito dinamico), resistenza
meccanica agli urti e allo sfondamento, in quanto tutti questi
requisiti dipendono dalle caratteristiche morfologiche, meccaniche e
materiche degli elementi strutturali e delle finiture impiegati per
componenti tecnici particolari: si precisano i campi di applicazione
rispetto alla versione vigente: scale interne o esterne all'organismo
edilizio o all'unita' immobiliare, in luoghi di lavoro oppure in
luoghi aperti al pubblico; pavimentazioni di spazi di uso comune, di
circolazione o aperti al pubblico; parapetti localizzati in qualsiasi
spazio; forature esterne.
Per tutti i parapetti, per le forature esterne e per le pareti di
tutti gli spazi si richiamano, a modifica della precedente versione
del Regolamento edilizio, i sovraccarichi variabili verticali e
orizzontali ripartiti e le corrispondenti azioni locali concentrate
da considerare in base al DM 16/1/1996.
Per quanto riguarda la protezione dalle cadute, si fa riferimento
solo a quelle involontarie, in quanto risulterebbe impossibile
prevenire quelle volontarie.
R.C.4.2 - "Sicurezza degli impianti"
Il nuovo requisito accorpa i vigenti requisiti di sicurezza elettrica
e di sicurezza degli impianti, giacche' il riferimento normativo da
seguire e' unico: la Legge 46/90 con il relativo regolamento di
attuazione DPR 447/91.
Vengono richiamate in nota le casistiche di applicazione, in
riferimento agli interventi di nuova costruzione e di recupero
dell'esistente, con riferimenti anche alle implicazioni procedurali,
per facilitare il rispetto delle norme da parte dei progettisti e per
facilitare ai tecnici comunali il riscontro della completezza della
documentazione.
Famiglia 5 - "Protezione dal rumore"
Nel vigente Regolamento edilizio tipo la normativa di riferimento e'
il DPCM dell'1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", che assume come
parametro di riferimento il livello di rumore all'interno degli spazi
abitativi, dipendente dal livello di rumore esterno e quindi dalla
zona acustica in cui si colloca l'edificio, ma indipendente dalle
caratteristiche di isolamento acustico dell'edificio medesimo.
I riferimenti normativi sono oggi profondamente mutati, in quanto la
Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 (con i connessi
decreti attuativi, ed in particolare il DPCM del 5/12/1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici") ha
introdotto nuovi criteri che fanno riferimento all'isolamento delle
chiusure esterne e delle partizioni interne, all'isolamento del
rumore di calpestio ed al contenimento del rumore prodotto dagli
impianti tecnologici.
Conseguentemente alla profonda innovazione del quadro normativo
nazionale, nella famiglia 5 sono stati inseriti due requisiti: 5.1 -
Isolamento acustico ai rumori aerei, che sostituisce il precedente
requisito cogente sul controllo della pressione sonora-benessere
uditivo ed anche il requisito raccomandato sull'isolamento acustico
ai rumori aerei, ora divenuto cogente in forza della norma nazionale;
5.2 - Isolamento acustico ai rumori impattivi, precedentemente solo
raccomandato.
Viene specificato il campo di applicazione dei due requisiti, non
chiarito completamente dal DPCM 5/12/1997, precisando che i requisiti
sono richiesti per le nuove costruzioni, per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia globale,
cosi' come era per il requisito cogente acustico nel vigente
Regolamento edilizio tipo. Si chiarisce, dopo verifiche con
l'Assessorato regionale all'Ambiente, che i valori di isolamento
acustico indicati per le partizioni dal DPCM 5/12/1997 vanno riferiti
alle partizioni tra distinte unita' immobiliari e che, nel caso di
contatto tra destinazioni d'uso diverse, va considerato il livello di
isolamento attribuito dal decreto alla destinazione piu' disturbante
ovvero alla destinazione sovrapposta, nel caso di solai.
Per consentire l'applicazione del requisito nell'ambito delle
procedure edilizie asseverate di cui alla L.R. 33/90 e successive
modificazioni vengono proposti i metodi di verifica, che non sono
invece specificati dalla normativa nazionale. I metodi sono:
- due soluzioni conformi valide per partizioni e chiusure esterne
degli ambienti abitativi normati dal DPCM del 5/12/1997;
- una soluzione conforme per i solai, compresi quelli di tipo
"galleggiante";
- un metodo di calcolo progettuale per le partizioni omogenee;
- un metodo di calcolo per i solai omogenei e per i solai
galleggianti;
- un metodo di calcolo per partizioni e chiusure composte, cioe' con
porte, finestre, griglie di aerazione, ecc.;
- una soluzione tecnica certificata (realizzazione conforme ad una
soluzione tecnica testata in laboratorio secondo metodologie
convalidate), tenuto conto di un coefficiente riduttivo in opera
(imputabile alle trasmissioni laterali).
Vengono inoltre indicati i metodi di prova in opera, non indicati
dalla legislazione nazionale, da usare solo nel caso in cui si
impieghino metodi di verifica progettuale diversi da quelli
specificati nell'Allegato A/2.
R.C.6 - "Risparmio energetico"
Il requisito accorpa tre precedenti requisiti: controllo dei consumi
energetici e delle dispersioni di calore per trasmissione e per
rinnovo dell'aria; controllo della temperatura dell'aria interna;
controllo della temperatura dell'acqua per uso igienico-sanitario.
L'accorpamento e' giustificato dal fatto che il soddisfacimento di
tutti i tre requisiti e' assicurato attraverso l'espletamento della
progettazione ed il rispetto delle disposizioni procedurali stabilite
in base alla Legge 10/91 e dai decreti attuativi ad essa collegati, i
cui elementi essenziali sono richiamati nelle note.
da rilevare che per gli interventi sul patrimonio esistente viene
indicato, in modo coerente alla normativa nazionale, ma piu'
esplicito, che l'applicazione della Legge 10/91 e' graduata in
relazione al tipo d'intervento e che comunque il progetto deve
portare ad un miglioramento della situazione precedente, qualora
l'intervento riguardi componenti tecniche rilevanti ai fini del
risparmio energetico.
La ristrutturazione dell'impianto deve rispettare integralmente la
normativa vigente.
7.1 - "Assenza di barriere architettoniche"
La novita' riguarda la sottolineatura dell'aspetto prestazionale
insito nella vigente normativa nazionale, integrata con il decreto
relativo agli spazi pubblici (DPR 503/96): si fa carico al
progettista di assicurare realmente i livelli di prestazione previsti
per la specifica destinazione d'uso e tipologia d'intervento e non
solo quindi di rispettare puntualmente le singole prescrizioni
descrittive della normativa vigente.
(omissis)
7.2 - "Disponibilita' di spazi minimi"
Viene migliorata l'esposizione, rispetto all'articolo vigente,
rimandando le definizioni di altezze utili e virtuali, di superfici e
volumi all'apposita parte del Regolamento edilizio che tratta le
definizioni.
Nel requisito 7.2.1 - Disponibilita' di spazi minimi per la funzione
abitativa vengono eliminate incongrue prescrizioni descrittive
relative alla ventilazione ed all'assenza di barriere
architettoniche, rimandando esplicitamente al soddisfacimento dei
corrispondenti requisiti.
Si specifica, interpretando anche il recente DM 9/6/1999, che per gli
interventi di recupero che coincidono con quelli descritti al terzo
comma dell'art. 81 del Regolamento edilizio tipo (cosi' come
modificato con il presente provvedimento) e che quindi
necessariamente mantengono l'uso esistente, quando non si intervenga
sui solai e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti per
vincoli oggettivi, e' possibile conservare tali altezze utili,
purche' superiori a m. 2.20 (limite per l'abitabilita'). Resta valido
che per gli interventi che portino all'uso abitativo di spazi
precedentemente a diversa destinazione, che quindi ricadono
nell'elenco degli interventi di cui al primo comma dell'art. 81 del
Regolamento edilizio tipo, si applicano i livelli prescritti per le
nuove costruzioni, salvo il caso del recupero di sottotetti normato
ai sensi della L.R. 11/98.
Nel requisito 7.2.2, vengono specificati, recependo anche le
innovazioni introdotte dal DPR 242/96, i requisiti minimi per i
locali con funzione diversa da quella abitativa: in particolare si
evidenzia che per gli uffici e per le aziende commerciali e' ammessa
l'altezza di m. 2.70.
7.3 - "Dotazione minima di impianti"
Rispetto alla precedente versione, per le funzioni diverse da quelle
abitative i livelli sono adeguati a quanto richiesto dalla normativa
sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal
subentrato DLgs 242/96.
Si sottolinea, ferma restando l'attuale impostazione prestazionale,
che la localizzazione delle dotazioni impiantistiche deve essere tale
da poter garantire il corretto uso dei medesimi impianti, nel
rispetto delle condizioni di sicurezza, richiamando quindi i
progettisti al corretto dimensionamento dei locali.
(segue allegato fotografato)