DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2000, n. 7
Classificazione delle acque dolci superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile della stazione sul torrente Tremazzo in localita' Prato, comune di Tredozio (FO) Bacino Fiumi Uniti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 152/99 che detta disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE;
- il DM della Sanita' del 15 febbraio 1983 che detta "Disposizioni
relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e
delle analisi delle acque superficiali destinate
all'approvvigionamento idrico-potabile";
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del
Ministero dei Lavori pubblici, che fissa i "Criteri generali e
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla
produzione di acqua potabile";
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle acque";
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi";
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla Direttiva CEE
80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, da recepirsi nel nostro ordinamento giudirico come previsto
dalla Direttiva in questione;
premesso che:
- per l'art. 7, Capo II, Titolo II del DLgs 152/99 sono di competenza
regionale le funzioni concernenti la classificazione delle acque
dolci superficiali destinate alla potabilizzazione. Anche le funzioni
relative al coordinamento delle attivita' di rilevamento delle
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici ai sensi
della L.R. 3/99, art. 110, comma 1, punto a), sono attribuite alle
Regioni;
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM della Sanita'
15 febbraio 1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in
prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i
campioni prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da
utilizzare;
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque" secondo le procedure disposte dalla normativa di settore
allora vigente la Regione Emilia-Romagna ha classificato con
deliberazioni proprie, le acque dolci superficiali utilizzate a scopo
potabile e con circolare n. 17 del 31/7/1990 sono state elencate le
stazioni esistenti nelle diverse categorie indicate, i punti di presa
autorizzati in attesa di procedere alla classificazione e fissate le
frequenze di campionamenti e analisi;
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7/1/1991 che ha
per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita' delle
acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni
impartite mediante circolare n. 17 del 31/7/1990, ha fissato le
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti
analitici;
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15/2/1994 la
Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque
superficiali destinate alla potabilizzazione per le nuove
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;
- la circolare n. 34 del 30 settembre 1994 ha fissato, per le nuove
concessioni ad uso potabile, un coordinamento fra le procedure di
classificazione delle acque superficiali destinate alla
potabilizzazione e l'iter istruttorio previsto dal TU 1775/33 sulle
acque pubbliche;
atteso che:
- ai sensi del comma 1, art. 7, Capo II, Titolo II del DLgs 152/99,
le acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione sono
classificate in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla Tabella
1/A dell'Allegato 2 al medesimo decreto. I valori specificati per
ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai
valori-limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai valori-limite
specificati nella colonna G, quando non sia indicato il
corrispondente valore nella colonna I, secondo i criteri dettati
dalla Sezione A dello stesso Allegato 2. Inoltre il rimanente 5% e
10% dei campioni che, secondo i casi non sono conformi, i parametri
non devono discostarsi in misura superiore al 50% del valore dei
parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno
disciolto ed i parametri microbiologici;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in
dipendenza delle categorie nelle quali le acque dolci superficiali
vengono classificate, ai fini della loro potabilizzazione devono
essere eseguiti i trattamenti specifici necessari a garantire il
rispetto delle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
- ai sensi del gia' citato provvedimento deliberativo del 26 marzo
1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che non
corrispondono ai requisiti di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
del DLgs 152/99 sono riportate in due elenchi speciali, a seconda che
i parametri non rispettino i valori della colonna G o della colonna I
del suddetto Allegato 2;
considerato che:
- per la stazione di prelievo in comune di Tredozio (FO) in
prossimita' dell'opera di presa sul torrente Tremazzo, ai fini della
classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile sono state valutate le 12 analisi effettuate dal 16
ottobre 1998 al 4 ottobre 1999, cosi' come espresso nell'atto
deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, riportate in tabella
allegata, parte integrante del presente provvedimento;
- tali analisi sono state effettuate su campioni prelevati con le
modalita' previste dall'art. 5 del DM 15/2/1983, che risultavano
pertanto rappresentative della qualita' delle acque nelle varie
situazioni del medesimo corpo idrico nel corso di un anno idrologico;
- il Servizio territoriale competente dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Forli' ha espresso parere favorevole sull'attitudine alla
potabilizzazione delle acque in oggetto, cosi' come previsto dal DM
24/3/1991, Allegato 2, punto 4 e dalla circolare regionale 34/94;
- il prelievo delle acque in parola e' oggetto di concessione di
derivazione per la durata di 18 anni a far data dall'1/6/1993;
rilevato che non e' possibile procedere alla classificazione
dell'acqua in parola nella categoria A1 poiche' la percentuale di
valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 100, ma
la parcentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna G
e' pari a 89;
preso atto che e' possibile procedere alla classificazione dell'acqua
di cui sopra nella categoria A2 in quanto la percentuale di valori
conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 100 e la
percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna G e'
pari a 100 e non ci sono parametri difformi;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo Tori, in
ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4/7/1995;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',
Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione n. 2541 del 4/7/1995;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
viste le considerazioni esplicitate in premessa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare ai sensi dell'art. 7, Capo II, Titolo II del DLgs
152/99 la classificazione delle acque dolci superficiali della
stazione di Tredozio (FO) sul torrente Tremazzo in categoria A2 sulla
base delle risultanze dei controlli analitici effettuati e riportati
nella tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
b) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
d) di comunicare la classificazione delle acque dolci superficiali
della stazione suindicata ai Ministeri della Sanita' e dell'Ambiente.
(segue allegato fotografato)