REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2000, n. 4

Riclassificazione delle acque dolci superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile della stazione di Volta Scirocco (RA) bacino Reno

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 152/99 che detta disposizioni sulla tutela delle acque                
dall'inquinamento e recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE;             
- il DM della Sanita' del 15 febbraio 1983 che detta "Disposizioni              
relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e                
delle analisi delle acque superficiali destinate                                
all'approvvigionamento idrico-potabile";                                        
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato                  
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del               
Ministero dei Lavori pubblici, che fissa i "Criteri generali e                  
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque                
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione            
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla                 
produzione di acqua potabile";                                                  
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71            
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la            
prevenzione dell'inquinamento delle acque";                                     
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno             
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle             
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi             
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti              
ambientali ad essi connessi";                                                   
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla Direttiva CEE           
80/778 ora sostituita dalla Direttiva 98/83/CE concernente la                   
qualita' delle acque destinate al consumo umano, da recepirsi nel               
nostro ordinamento giudirico come previsto dalla Direttiva in                   
questione;                                                                      
premesso che:                                                                   
- per l'art. 7, Capo II, Titolo II del DLgs 152/99 sono di competenza           
regionale le funzioni concernenti la classificazione delle acque                
dolci superficiali destinate alla potabilizzazione. Anche le funzioni           
relative al coordinamento delle attivita' di rilevamento delle                  
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici ai sensi            
della L.R. 3/99, art. 110, comma 1, punto a), sono attribuite alle              
Regioni;                                                                        
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM della Sanita'             
15 febbraio 1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in              
prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i             
campioni prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da           
utilizzare;                                                                     
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il             
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento                
delle acque" secondo le procedure disposte dalla normativa di settore           
allora vigente la Regione Emilia-Romagna ha classificato con                    
deliberazioni proprie, le acque dolci superficiali utilizzate a scopo           
potabile e con circolare n. 17 del 31/7/1990 sono state elencate le             
stazioni esistenti nelle diverse categorie indicate, i punti di presa           
autorizzati in attesa di procedere alla classificazione e fissate le            
frequenze di campionamenti e analisi;                                           
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7/1/1991 che ha             
per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita' delle              
acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni                  
impartite mediante circolare n. 17 del 31/7/1990, ha fissato le                 
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e             
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la                 
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti                
analitici;                                                                      
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15/2/1994 la             
Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche                    
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque              
superficiali destinate alla potabilizzazione delle nuove                        
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con           
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,             
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime             
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti             
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;                     
- la circolare n. 34 del 30 settembre 1994 ha fissato, per le nuove             
concessioni ad uso potabile, un coordinamento fra le procedure di               
classificazione delle acque superficiali destinate alla                         
potabilizzazione e l'iter istruttorio previsto dal TU 1775/33 sulle             
acque pubbliche;                                                                
- la circolare regionale n. 2 del 26/1/1999, relativa alle attivita'            
di prevenzione e controllo delle acque destinate al consumo umano               
indica le frequenze dell'attivita' analitica all'opera di presa                 
coindicenti con quelle fissate  dal DM 15/2/1983 e ora dal DLgs                 
152/99;                                                                         
atteso che:                                                                     
- ai sensi del comma 1, art. 7, Capo II, Titolo II del DLgs 152/99,             
le acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione sono                
classificate in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla Tabella             
1/A dell'Allegato 2 al medesimo decreto. I valori specificati per               
ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai               
valori-limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai valori-limite           
specificati nella colonna G, quando non sia indicato il                         
corrispondente valore nella colonna I, secondo i criteri dettati                
dalla Sezione A dello stesso Allegato 2. Inoltre il rimanente 5% e              
10% dei campioni che, secondo i casi non sono conformi, i parametri             
non devono discostarsi in misura superiore al 50% del valore dei                
parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno               
disciolto ed i parametri microbiologici;                                        
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in           
dipendenza delle categorie nelle quali le acque dolci superficiali              
vengono classificate, ai fini della loro potabilizzazione devono                
essere eseguiti i trattamenti specifici necessari a garantire il                
rispetto delle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al             
consumo umano;                                                                  
- ai sensi del gia' citato provvedimento deliberativo del 26 marzo              
1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque                   
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che non           
corrispondono ai requisiti di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2              
del DLgs 152/99 sono riportate in due elenchi speciali, a seconda che           
i parametri non rispettino i valori della colonna G o della colonna I           
del suddetto Allegato 2;                                                        
considerato che:                                                                
- con propria deliberazione n. 3279 del 12 luglio 1994 la stazione di           
prelievo Volta Scirocco di Ravenna bacino Reno, veniva riclassificata           
in I elenco speciale;                                                           
- ai fini della riclassificazione delle acque superficiali destinate            
alla produzione di acqua potabile si valuteranno le ultime 22 analisi           
effettuate dal 12 gennaio 1998 al 10 dicembre 1998, cosi' come                  
espresso nell'atto deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, seguite            
con scadenza quindicinale e riportate in tabella allegata, parte                
integrante del presente provvedimento unitamente ai risultati                   
analitici eseguiti nell'anno precedente;                                        
- la riclassificazione dell'acqua della stazione di cui sopra non               
puo' essere effettuata nella categoria A1 poiche' la percentuale di             
valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 97, ma            
la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna G           
e' pari a 73;                                                                   
- la riclassificazione nella successiva categoria A2 non e' possibile           
in quanto la percentuale di valori conformi ai limiti indicati in               
colonna I e' pari a 99 e la percentuale di valori conformi ai limiti            
indicati per la colonna G e' pari a 96, ma i valori dei parametri               
BOD5 e Azoto Kyeldahl in due campioni superano del 50% il limite                
fissato per la categoria;                                                       
preso atto che e' possibile procedere alla riclassificazione                    
dell'acqua di cui sopra nella categoria A3 in quanto la percentuale             
di valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 99,            
e la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna           
G e' pari a 99 e i valori dei parametri BOD5 e Azoto Kyeldahl in due            
campioni non superano del 50% i limiti fissati per la categoria;                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo Tori, in            
ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.           
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della                      
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',                
Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi           
del medesimo articolo di legge e della richiamata deliberazione;                
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
viste le considerazioni esplicitate in premessa;                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare ai sensi del DLgs 152/99 la riclassificazione delle             
acque dolci superficiali della stazione Volta Scirocco di Ravenna               
bacino Reno in categoria A3 in base alle risultanze dei controlli               
analitici effettuati e riportati nella tabella allegata, quale parte            
integrante e sostanziale del presente provvedimento;                            
b) di consentire in via eccezionale la sua utilizzazione ai sensi               
dell'ultimo comma dell'art. 7, Capo II, Titolo II del DLgs 152/99, in           
quanto non e' possibile ricorrere ad altre fonti di                             
approvvigionamento ed in quanto l'acqua in parola viene sottoposta              
all'opportuno trattamento che consente di portarla alla norma di                
qualita' dell'acqua potabile ai sensi del DPR 236/88;                           
c) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;                           
d) di comunicare la riclassificazione delle acque dolci superficiali            
della stazione suindicata ai Ministeri della Sanita' e dell'Ambiente.           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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