LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di
quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".