LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 34
Compiti dei coordinatori pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno
del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e
continuita' degli interventi sul piano educativo, e di omogeneita' ed
efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano
tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e
di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della
qualita' dei servizi, nonche' di monitoraggio e documentazione delle
esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo
tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le
famiglie e la comunita' locale, anche al fine di promuovere la
cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel
territorio.