REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO IV                                                                  
     PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA                                              
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI                                                  
     E COORDINAMENTO PEDAGOGICO                                                 
          Art. 33                                                               
Coordinatori pedagogici                                                         
1. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori assicurano le                   
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia           
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo            
socio-pedagogico o socio-psicologico.                                           
2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata            
in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di              
cui sono in possesso.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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