LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 33
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori assicurano le
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo
socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata
in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di
cui sono in possesso.