LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 32
Rapporto numerico tra personale e bambini
1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto
numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi
generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando
nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro
eta', con particolare attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici
mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di
disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e
alla gravita' dei casi; le caratteristiche generali della struttura e
i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati
al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.
2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresi'
il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi
integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del
servizio offerto.