REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO IV                                                                  
     PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA                                              
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI                                                  
     E COORDINAMENTO PEDAGOGICO                                                 
          Art. 32                                                               
Rapporto numerico tra personale e bambini                                       
1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto           
numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi                  
generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando                
nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro           
eta', con particolare attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici           
mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di            
disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e               
alla gravita' dei casi; le caratteristiche generali della struttura e           
i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati            
al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.               
2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresi'            
il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi            
integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del                   
servizio offerto.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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