REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO IV                                                                  
     PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA                                              
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI                                                  
     E COORDINAMENTO PEDAGOGICO                                                 
          Art. 30                                                               
Compiti del personale                                                           
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei           
bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono                           
all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare,             
per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3            
gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono            
il loro ruolo attivo.                                                           
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli               
addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino              
degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale                   
educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e            
al buon funzionamento dell'attivita' del servizio. Nei nidi                     
d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti             
relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.                   
3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione            
e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di                      
indicazioni metodologiche e operative.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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