LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 30
Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei
bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono
all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare,
per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3
gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono
il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli
addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino
degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale
educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e
al buon funzionamento dell'attivita' del servizio. Nei nidi
d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti
relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione
e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di
indicazioni metodologiche e operative.